mercoledì 11 settembre 2019

REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ART. 70

ART. 70 1. I progetti di legge approvati definitivamente dalla Camera sono inviati al Governo; gli altri sono trasmessi direttamente al Senato. 2. I progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati dalla Camera la quale, prima della votazione finale, delibera soltanto sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera.
ART. 71 1. Se il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, chiede alle Camere con messaggio motivato una nuova deliberazione sopra un progetto di legge già approvato, il riesame di questo inizia presso quella Camera che in precedenza lo ha approvato per prima.
2. Il messaggio comunicato alla Camera è trasmesso alla Commissione competente. Questa riferisce sul progetto di legge all'Assemblea, la quale può limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il progetto di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo e alla votazione finale.

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