ART. 70
1. I progetti di legge approvati definitivamente dalla Camera sono inviati al
Governo; gli altri sono trasmessi direttamente al Senato.
2. I progetti già approvati dalla Camera e rinviati dal Senato sono riesaminati
dalla Camera la quale, prima della votazione finale, delibera soltanto sulle
modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti
che fossero proposti alla Camera.
ART. 71
1. Se il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione,
chiede alle Camere con messaggio motivato una nuova deliberazione sopra un
progetto di legge già approvato, il riesame di questo inizia presso quella Camera
che in precedenza lo ha approvato per prima.
2. Il messaggio comunicato alla Camera è trasmesso alla Commissione
competente. Questa riferisce sul progetto di legge all'Assemblea, la quale può
limitare la discussione alle parti che formano oggetto del messaggio. Il progetto
di legge è sottoposto a votazione articolo per articolo e alla votazione finale.
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