CAPO XVI
DELL’ESAME IN SEDE REFERENTE
ART. 72
1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i
progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea, e ne dà notizia in
Aula. Se nei due giorni successivi all'annunzio un presidente di Gruppo o dieci
deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione
all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore,
delibera per alzata di mano.
2. Non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge che
riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti,
se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.
3. Dopo l'assegnazione di un progetto di legge, due Commissioni possono
chiedere al Presidente della Camera di deliberare in comune.
4. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o più Commissioni, è
deferita al Presidente della Camera. Questi, se lo ritenga necessario, può
sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento.
ART. 73 (*)
1. Se il Presidente della Camera ritenga utile acquisire il parere di una
Commissione su un progetto di legge assegnato ad altra Commissione, può
richiederlo prima che si deliberi sul progetto. La Commissione competente può,
previo assenso del Presidente della Camera, chiedere il parere di altra
Commissione.
1-bis. Se un progetto di legge, assegnato ad una Commissione, reca disposizioni
che investono in misura rilevante la competenza di altra Commissione, il
Presidente della Camera può stabilire che il parere di quest'ultima Commissione
sia stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.
2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di
otto giorni dall’effettiva distribuzione dello stampato. Il termine è di tre giorni per i
progetti di legge dichiarati urgenti e per i disegni di legge di conversione di
decreti-legge. La Commissione competente per il merito può concedere una
proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non
sono consentite se non in casi eccezionali e in seguito ad autorizzazione
espressa del Presidente della Camera. Se i predetti termini scadono senza che il
parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere
nell'esame del progetto.
3. Quando un progetto di legge è esaminato per il parere, la discussione ha inizio
con l’illustrazione del progetto da parte del relatore designato dal presidente della
Commissione. Il relatore conclude proponendo di esprimere: parere favorevole o
contrario o favorevole con osservazioni o favorevole condizionatamente a
modificazioni specificamente formulate. Il parere può anche esprimersi con la
formula: << nulla osta all'ulteriore corso del progetto >>.
4. La Commissione consultata può stabilire che il parere sia illustrato oralmente
presso la Commissione alla quale è destinato. Può altresì richiedere, per il
parere espresso ad altra Commissione in sede referente, che esso sia stampato
e allegato alla relazione scritta per l'Assemblea.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 23 luglio 1987. Vedi il testo a fronte delle
diverse modifiche.
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