PARTE SECONDA
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
CAPO XV
DELLA PRESENTAZIONE E TRASMISSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE
ART. 68
1. I disegni e le proposte di legge presentati alla Camera o trasmessi dal Senato,
dopo l'annunzio all'Assemblea, sono stampati e distribuiti nel più breve termine
possibile. Di essi è fatta subito menzione nell'ordine del giorno generale.
2. Il Presidente della Camera riceve, nei periodi di aggiornamento dei lavori, i
progetti di legge e ne dà notizia alla Camera nel primo giorno di riunione.
ART. 69 (*)
1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente,
il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia
dichiarata l'urgenza.
2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di
Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si
raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea,
relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta
l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico
con registrazione dei nomi.
3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di
cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più
di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata
l'urgenza dei progetti di legge costituzionale né dei progetti di legge di cui
all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.
(*) Articolo modificato il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle modifiche
Nessun commento:
Posta un commento