Blog su temi di diritto amministrativo e approfondimenti di fatti del nostro tempo, ideato dall'avv. Nicola Centofanti e portato avanti dal figlio dott. Paolo Centofanti
mercoledì 11 settembre 2019
REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ART. 25
ART. 25 (*)
1. Il presidente della Commissione convoca l'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, per la predisposizione del programma e del
calendario, che avviene secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli
23 e 24. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio
rappresentante.
2. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono
predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e
degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dei lavori
dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei
criteri indicati dagli articoli 23 e 24. All'esame dei progetti di legge e degli altri
argomenti di cui al presente comma sono espressamente riservati tempi
adeguati nel calendario dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di legge
inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo punto
dell'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, nella prima seduta
compresa nel calendario dei lavori della Commissione stessa, predisposto dopo
la comunicazione all'Assemblea del programma formato ai sensi dell'articolo 23.
3. Per l'esame dei progetti di legge in sede legislativa e redigente si applicano i
commi 7, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 24.
4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì
predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei
progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-bis e 127.
5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e
l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario
indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo.
6. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni
a iscrivere all'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti
nel programma o nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Il Presidente della
Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più
Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia
all'Assemblea.
(*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle
diverse modifiche.
ART. 25-bis (*)
(*) Articolo abrogato il 24 settembre 1997.
ART. 26
1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima
di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni
successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto nel comma 2 dell'articolo
82. Se vi è opposizione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di
mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di dieci minuti
ciascuno.
2. Nel caso in cui sia stata stabilita, a norma degli articoli precedenti,
l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea o della Commissione, il Presidente
forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati.
Non si applica in questo caso la seconda parte del comma 1.
ART. 27
1. L'Assemblea o la Commissione non può discutere né deliberare su materie
che non siano all'ordine del giorno.
2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine
del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione palese mediante
procedimento elettronico con registrazione dei nomi e a maggioranza dei tre
quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata da trenta deputati o
da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino
di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si
stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia
stata sospesa. (*)
(*) Comma modificato, da ultimo, il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la
nuova formulazione dell'articolo 49. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche.
ART. 28
1. I termini indicati nel Regolamento si intendono computati secondo il calendario
comune.
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