mercoledì 11 settembre 2019

REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ART. 25

ART. 25 (*) 1. Il presidente della Commissione convoca l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la predisposizione del programma e del calendario, che avviene secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 23 e 24. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. 2. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 23 e 24. All'esame dei progetti di legge e degli altri argomenti di cui al presente comma sono espressamente riservati tempi adeguati nel calendario dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di legge inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, nella prima seduta compresa nel calendario dei lavori della Commissione stessa, predisposto dopo la comunicazione all'Assemblea del programma formato ai sensi dell'articolo 23. 3. Per l'esame dei progetti di legge in sede legislativa e redigente si applicano i commi 7, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 24. 4. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-bis e 127. 5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo. 6. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscrivere all'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea. (*) Articolo modificato, da ultimo, il 24 settembre 1997. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche. ART. 25-bis (*) (*) Articolo abrogato il 24 settembre 1997. ART. 26 1. Il Presidente della Camera o il presidente della Commissione annunzia, prima di chiudere la seduta, l'ordine del giorno e l'ora delle sedute dei due giorni successivi di lavoro, fermo sempre il termine previsto nel comma 2 dell'articolo 82. Se vi è opposizione, l'Assemblea o la Commissione decide per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno. 2. Nel caso in cui sia stata stabilita, a norma degli articoli precedenti, l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea o della Commissione, il Presidente forma l'ordine del giorno sulla base del programma e del calendario approvati. Non si applica in questo caso la seconda parte del comma 1. ART. 27 1. L'Assemblea o la Commissione non può discutere né deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno. 2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi e a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa. (*) (*) Comma modificato, da ultimo, il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49. Vedi il testo a fronte delle diverse modifiche. ART. 28 1. I termini indicati nel Regolamento si intendono computati secondo il calendario comune.

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