mercoledì 11 settembre 2019

REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ART. 49

CAPO X DELLE VOTAZIONI ART. 49 (*) 1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 51, quelle che incidono sui principî e sui diritti di libertà di cui agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della Costituzione, sui diritti della famiglia di cui agli articoli 29, 30 e 31, comma secondo, e sui diritti della persona umana di cui all'articolo 32, comma secondo, della Costituzione. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto, sempre che ne venga fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche al Regolamento, sull'istituzione di Commissioni parlamentari di inchiesta, sulle leggi ordinarie relative agli organi costituzionali dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Corte costituzionale) e agli organi delle regioni, nonché sulle leggi elettorali. 1-bis. Non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti la legge finanziaria, le leggi di bilancio, le leggi collegate, previste dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, e tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie. 1-ter. Nelle Commissioni hanno luogo a scrutinio segreto soltanto le votazioni riguardanti persone. 1-quater. La votazione finale delle leggi avviene a scrutinio palese, salvo i casi previsti dal comma 1, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. 1-quinquies. Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 1. In relazione al carattere composito dell'oggetto, può essere richiesta la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto. 1-sexies. In caso di dubbio sull'oggetto della deliberazione, per la quale sia stato richiesto lo scrutinio segreto, decide il Presidente della Camera, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il Regolamento. 2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nell'Aula o per votazione nominale. 3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda. 4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici. 5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a cinque minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico. (*) Articolo modificato il 13 ottobre 1988. Vedi il testo a fronte delle modifiche. ART. 50 1. Ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del Regolamento, i deputati hanno sempre facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti. 2. Se i Ministri, dopo tali dichiarazioni, chiedono di essere sentiti a norma dell'articolo 64 della Costituzione, si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione. 3. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto. ART. 51 1. Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto. (*) 2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica; in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. (**) 3. Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto. (*) Comma modificato il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49. Vedi il testo a fronte delle modifiche. (**) Comma modificato, da ultimo, il 28 febbraio 1990 per coordinamento con la nuova formulazione dell'articolo 49. Vedi il testo a fronte delle modifiche.

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