CAPO XIII
DEL BILANCIO DELLA CAMERA
ART. 66
1. Il progetto di bilancio e il conto consuntivo della Camera, predisposti dai
Questori e deliberati dall'Ufficio di Presidenza, sono discussi e votati in
Assemblea.
CAPO XIV
DEGLI UFFICI DELLA CAMERA
ART. 67
1. I servizi e gli uffici della Camera sono ordinati secondo le disposizioni
regolamentari emanate dall'Ufficio di Presidenza a norma dell'articolo 12 e sono
diretti dal Segretario generale, che ne risponde al Presidente.
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