l’essere proprietari attraverso una regolare compravendita,
non é la stessa cosa che esserlo attraverso una donazione. La donazione,
infatti, ha la caratteristica d’essere un titolo facilmente revocabile da chi
lo ha ceduto in dono e non solo da chi lo ha donato.
La polizza assicurativa “donazione sicura” o
un’assicurazione all’atto di acquisto da parte dell’acquirente o del venditore
La prassi contrattuale più recente ha invece previsto la
stipula di polizze atte a rendere più sicura la circolazione immobiliare
degli immobili donati anche entro il ventennio di cui all’articolo 563 c.c. .
Una polizza di questo tipo copre il rischio gravante sull'acquirente
in caso di vittorioso esperimento dell’azione di restituzione da parte di terzi
legittimari. L’articolo 563 del codice civile prevede infatti che il terzo
acquirente possa liberarsi dall'obbligo di restituire l’immobile acquistato al
legittimario leso, “pagando l’equivalente in danaro”. Si tratta di un rischio
che ben può essere oggetto di un contratto di assicurazione. Tale polizza
assicurativa può essere stipulata al momento in cui viene perfezionata la
donazione dell’immobile, da parte del donatario. Nulla esclude la stipula della
stessa polizza anche al momento in cui venga perfezionato l’acquisto da parte
di un terzo avente causa dal donatario.
La vendita o l’acquisto di un immobile donato in piena
sicurezza mediante la stipula di una polizza
La stipula di una polizza assicurativa, in attesa di
orientamenti giurisprudenziali più definiti in merito alla rinunciabilità
dell’azione di restituzione, appare ad oggi il rimedio più efficace per
tutelarsi dall'acquisto di un immobile donato, od in caso di vendita di un
immobile ricevuto in donazione ove il rischio possa considerarsi
effettivamente sussistente.
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