giovedì 19 dicembre 2019

polizze assicurative per la circolazione immobiliare degli immobili donati


l’essere proprietari attraverso una regolare compravendita, non é la stessa cosa che esserlo attraverso una donazione. La donazione, infatti, ha la caratteristica d’essere un titolo facilmente revocabile da chi lo ha ceduto in dono e non solo da chi lo ha donato.
La polizza assicurativa “donazione sicura” o un’assicurazione all’atto di acquisto da parte dell’acquirente o del venditore
La prassi contrattuale più recente ha invece previsto la stipula di polizze atte a rendere più sicura la circolazione immobiliare degli immobili donati anche entro il ventennio di cui all’articolo 563 c.c. . Una polizza di questo tipo copre il rischio gravante sull'acquirente in caso di vittorioso esperimento dell’azione di restituzione da parte di terzi legittimari. L’articolo 563 del codice civile prevede infatti che il terzo acquirente possa liberarsi dall'obbligo di restituire l’immobile acquistato al legittimario leso, “pagando l’equivalente in danaro”. Si tratta di un rischio che ben può essere oggetto di un contratto di assicurazione. Tale polizza assicurativa può essere stipulata al momento in cui viene perfezionata la donazione dell’immobile, da parte del donatario. Nulla esclude la stipula della stessa polizza anche al momento in cui venga perfezionato l’acquisto da parte di un terzo avente causa dal donatario.
La vendita o l’acquisto di un immobile donato in piena sicurezza mediante la stipula di una polizza
La stipula di una polizza assicurativa, in attesa di orientamenti giurisprudenziali più definiti in merito alla rinunciabilità dell’azione di restituzione, appare ad oggi il rimedio più efficace per tutelarsi dall'acquisto di un immobile donato, od in caso di vendita di un immobile ricevuto in donazione ove il rischio possa considerarsi effettivamente sussistente.



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