domenica 12 gennaio 2020

Educazione finanziaria La polizza r.c. auto


Educazione finanziaria La polizza r.c. auto assicura, in seguito al pagamento di un premio, i danni causati a terzi (chi subisce il danno) dalla circolazione del tuo veicolo.
Il premio di assicurazione è l’importo da versare all’Assicurazione per l’acquisto della polizza. È determinato liberamente dalle imprese. Lo puoi versare in un'unica soluzione o mediante rate concordate con la compagnia.
La polizza r.c. auto non copre i danni causati ai soggetti non considerati “terzi” dalla legge. Si tratta, in particolare:
del conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a cose e a persone;
del proprietario del veicolo, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio e del locatario del veicolo concesso in leasing, per danni a cose;
del coniuge non legalmente separato, del convivente, degli ascendenti e discendenti e dei parenti e affini entro il terzo grado, dei soggetti sopra indicati, per danni a cose;
se l’assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i soggetti sopra indicati, per i danni a cose.
La polizza r.c. auto ha durata annuale ed è vietato il tacito rinnovo: l’impresa non può rinnovare il contratto senza una tua esplicita richiesta. La copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.
La copertura decorre dalle ore 24:00 del giorno in cui è stato pagato il premio, condizione di efficacia dell'attivazione della garanzia.
Le imprese hanno l’obbligo di riconoscere sconti in determinati casi:
se installi dispositivi elettronici (black box, alcolock e simili);
fai ispezionare il veicolo a spese dell’impresa;
se sei un soggetto “virtuoso” e residente in particolari province a maggiore tasso di sinistrosità.

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