l’illegittimità della così detta autoriduzione del
canone.
Corte di Cassazione 26 giugno 2019, ha deciso l’illegittimità della così detta autoriduzione del canone. Fattispecie u na società prende in affitto un locale commerciale e due unità immobiliari. Il contratto di locazione di questi beni immobili è unico e prevede il versamento di un canone di locazione omnicomprensivo. I due appartamenti sono inagibili ma la conduttrice questo lo sapeva fin dall’inizio.
Accade, tuttavia, che il proprietario non esegue per intero gli interventi manutentivi necessari a renderli utilizzabili.
Si legge in sentenza che “ la conduttrice non poteva
unilateralmente procedere alla riduzione del canone (nella misura che essa
riteneva proporzionale al mancato godimento dei due appartamenti), ma avrebbe
potuto agire, nei confronti del locatore che riteneva inadempiente, con
l'azione di adempimento ovvero con quella di risoluzione”.
Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità (ex
plurimis: Cass., n. 102701/2002 in tema di locazione di immobili urbani per uso
diverso da quello abitativo, la cosiddetta autoriduzione del canone (e, cioè,
il pagamento di questo in misura inferiore a quella convenzionalmente
stabilita) costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore che
provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio, anche nell
'ipotesi in cui detta autoriduzione sia stata effettuata dal conduttore in
riferimento al canone dovuto a norma dell'art. 1578, prim o comma, cod.
civ., per ripristinare l'equilibrio del contratto, turbato dall'inadempimento
del locatore e consistente nei vizi della cosa locata.
Tale norma, infatti, non da facoltà al conduttore di operare
detta autoriduzione, ma solo a domandare la risoluzione del contratto o una
riduzione del corrispettivo, essendo devoluta al potere del giudice di valutare
l'importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti”.
In più, chiosano da piazza Cavour,” nel caso di specie,
quando è subentrata nel contratto, la società era già a conoscenza della
inagibilità dei locali e quindi era tenuta a corrispondere il canone
complessivamente pattuito”. (Cass. 26 giugno 2012 n. 10639). Fonte: https://www.condominioweb.
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