La necessità che nella domanda di mediazione siano indicati l’oggetto e le ragioni della pretesa è funzionale a
obiettivi sin troppo intuitivi. I quali non consistono solamente nel definire il thema del procedimento di
mediazione, nel determinare la prevenzione (art. 4, 1° comma, d.lgs.) e nel consentire la produzione
degli effetti della domanda di cui all’art. 5, 6° comma, del medesimo d.lgs., ma anche nel permettere al giudice del futuro giudizio di merito di verificare la procedibilità della domanda, acclarando che il diritto
per il quale si procede è lo stesso azionato dinanzi al mediatore.
Naturalmente vale anche qui, se possibile ad ancor più forte ragione, l’esigenza che la domanda di
mediazione sia redatta con sufficiente chiarezza. L’informalità del procedimento rende invero senz’altro
possibili precisazioni e modificazioni successive dell’oggetto e delle ragioni della pretesa, ma non par
dubbio che, fino a quando il diritto fatto valere non è stato specificato con sufficiente precisione, non
possano prodursi gli effetti sostanziali e procedimentali della domanda di mediazione: dall’interruzione
della prescrizione all’impedimento della decadenza, per finire alla prevenzione rispetto ad altri
procedimenti di mediazione. iudicium.it
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