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lunedì 7 settembre 2020

mancanza del certificato di agibilità: legittimo il recesso del promissario acquirente di un immobile

Il vuoto normativo sul certificato di agibilità | Studio ...


Con la recente ordinanza (Cass. 20 maggio 2020, n. 9226) la Corte di Cassazione ha confermato un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza: la mancanza del certificato di agibilità giustifica il rifiuto di acquistare l’immobile e rappresenta un inadempimento del promittente venditore.
Tale pronuncia è particolarmente significativa perché nel caso in esame il contratto preliminare specificava, sia pure in modo generico (in un modulo prestampato), che “non c’è il certificato di abitabilità”. 
E' stato escluso che questa frase potesse implicare una espressa rinuncia del promissario acquirente a ottenere la consegna della certificazione di agibilità dell’immobile alla stipula dell’atto di compravendita, ritenendo che una deroga alla disciplina di legge richiedesse una pattuizione espressa e inequivoca.
Inoltre, il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia (anche ove il mancato rilascio dipenda da inerzia del Comune, nei cui confronti è obbligato ad attivarsi il promittente venditore) è da ritenersi giustificato perché l'acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economicosociale ed a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene, per cui i predetti certificati devono ritenersi essenziali. 


lunedì 15 giugno 2020

Obbligo di utilizzo delle mascherine all'aperto in Lombardia - ORDINANZA N. 566 del Presidente della Regione Lombardia del 12/06/2020


Si informa che fino al 30 Giugno 2020 in Lombardia è ancora in vigore l'obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione.
Pertanto, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. 
Inoltre, si rammenta che ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori. 
Per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la predetta attività fisica, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale. 

Per visionare il testo completo dell'ordinanza: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/a780f96d-b90f-43d1-8ce5-3825ac0d3fab/Ordinanza+566.002.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-a780f96d-b90f-43d1-8ce5-3825ac0d3fab-naFXQ1T