Con questa guida forniremo una sintesi della circolare n. 30 del 22 dicembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110% che illustra le recenti modifiche alla
misura operate dal decreto Agosto2
che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter, 4-ter, 9-
bis e 13-ter dell’articolo 119 e fornisce ulteriori precisazioni in
risposta a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla
stampa specializzata, nonché a quesiti pervenuti da parte dei Centri di assistenza
fiscale (CAF), delle associazioni di categoria e degli Ordini professionali.
Soggetti beneficiari
D. Gli interventi realizzati da IACP comunque denominati su parti comuni
di edifici, costituiti da abitazioni di edilizia residenziale pubblica
distintamente accatastate, interamente di loro proprietà ovvero gestiti per
conto dei Comuni unici proprietari, possono beneficiare del Superbonus?
R. Tra gli interventi che possono rientrare nel Superbonus, all’articolo 119,
comma 9 del decreto Rilancio, la lettera c) si includono anche gli interventi
effettuati «dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati
nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella
forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia
di “in house providing”, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica».
Per tali soggetti il Superbonus
si applica anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
D. Possono fruire del Superbonus anche i soci o gli
amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) nonché i
dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda, che sostengono spese
per gli interventi agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio,
realizzati su immobili rurali ad uso abitativo posseduti o detenuti dalla
società semplice che conduce il fondo e a loro assegnati sulla base di un
titolo idoneo (es. verbale di assegnazione dell’immobile da parte
dell’assemblea della società debitamente registrato)?
R. Possono fruire del
Superbonus i titolari dell’impresa agricola, gli altri soggetti (affittuari, conduttori,
ecc.) i soci o dagli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di
cui all’articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993, nonché i dipendenti esercenti
attività agricole nell'azienda relativamente alle spese sostenute a condizione che gli interventi siano effettuati su
fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali
“strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola.
D. Rientrano nel Superbonus le spese sostenute in relazione a
interventi realizzati su immobili “non residenziali” posseduti da persone
fisiche?
R. L’articolo 119, comma 9, lettera b) del decreto Rilancio
stabilisce che sono destinatari del Superbonus «le persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni».
Di conseguenza, vanno esclusi dal Superbonus gli immobili non residenziali anche se
posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni.
D. In caso di interventi trainanti eseguiti sulle parti comuni di un edificio
in condominio, possono accedere al Superbonus anche gli interventi
trainati realizzati nelle singole unità immobiliari possedute da
professionisti e società? Il proprietario di un appartamento in categoria
A/1 all’interno di un condominio, può fruire del Superbonus per le spese a
lui imputate per interventi effettuati sulle parti comuni?
R. I soggetti titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in
relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli
edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette
spese in qualità di condòmini.
Con riferimento all’ultimo quesito, si osserva che i possessori o detentori
delle unità immobiliari cd. di lusso possono fruire della detrazione per le spese per
interventi realizzati sulle parti comuni ma non possono fruire del Superbonus per
interventi trainati realizzati sulle proprie unità atteso che il comma 15-bis
dell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che il Superbonus non si applica
15
«alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla
categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico».
D. Un contribuente con elevata disponibilità finanziaria che dispone solo
del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale può
beneficiare del 110 per cento cedendo il credito corrispondente alla
detrazione sulle spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre di quest’anno
per interventi di cui all’articolo 119 effettuati sull’abitazione principale?
R. Sì, in quanto si tratta di un soggetto che “astrattamente” può essere
titolare della detrazione, stante le modalità di tassazione del reddito previste per tale
contribuente. Nel caso in questione, il reddito derivante dal possesso
dell’immobile adibito ad abitazione principale (rendita catastale), concorre alla
formazione del reddito complessivo, ma è escluso da tassazione per effetto della
deduzione di cui all’articolo 10 del Tuir di importo pari alla rendita catastale.
Tale soggetto può, tuttavia, esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per
la cessione del credito (corrispondente alla detrazione spettante) in quanto possiede
un reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo ma che non è
soggetto ad imposta in virtù del particolare meccanismo di tassazione che prevede
una deduzione di pari importo.
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, sulla base di quanto
previsto dalla norma attuale, inoltre, è irrilevante la circostanza che il contribuente
abbia “una elevata disponibilità finanziaria”.
Tipologie di immobili ammessi
D. L’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che il Superbonus spetta
per gli interventi elencati in tale articolo, realizzati, tra l’altro, su «unità
immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari». Nel
decreto interministeriale, l’articolo 1, comma 3, lettera i) stabilisce che per
edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità
immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che
disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato
all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può
ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni
o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas,
per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso
autonomo esclusivo) e la presenza di un «accesso autonomo dall'esterno»,
presuppone che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente
non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone
d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di
proprietà esclusiva. È possibile fornire qualche elemento ulteriore utile
alla qualificazione di “accesso autonomo” anche a seguito delle modifiche
normative nel frattempo intervenute?
R. Il legislatore è intervenuto inserendo, in sede di
conversione del decreto Agosto all'articolo 119, il comma 1-bis ai sensi del quale
«per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un
accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o
portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino
anche di proprietà non esclusiva».
Pertanto, si può ritenere che una unità
immobiliare abbia «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio:
− all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in
multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad
altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non
esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica
o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in
questione;
− all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù
di passaggio a servizio dell’immobile.
Nel caso di una “villetta a schiera”, pertanto, si ha «accesso autonomo
dall’esterno» qualora, ad esempio:
− la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con
altri soggetti o alla stessa si accede dall’area di corte di proprietà comune
usata anche per i posti auto;
− il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di
proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità
immobiliari.
D. Con riferimento ad interventi realizzati su un edificio bifamiliare in cui
ognuna delle unità immobiliari ha accessi indipendenti e autonomi
direttamente dalla strada pubblica, nonché impianti per l’acqua, gas,
energia elettrica e riscaldamento di proprietà esclusiva, la presenza di
scarichi e fosse biologiche in comune alle due unità immobiliari è di per sé
sufficiente a ritenere ciascuna delle richiamate unità non «funzionalmente
indipendente»?
R. L’articolo 1, comma 3, lettera i) del decreto interministeriale 6 agosto
2020 dispone che «per edificio
unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare di proprietà
esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi
autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.
Una
unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata
di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il
gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso/
autonomo esclusivo)».
Gli impianti non espressamente individuati nel predetto decreto –
come le fognature e i sistemi di depurazione – non rilevano ai fini della verifica
dell’autonomia funzionale dell’immobile.
D. Una villetta a schiera può essere considerata «funzionalmente
indipendente», anche se è allacciata ad un sistema di teleriscaldamento,
gestito da un supercondominio, che serve anche altre unità immobiliari e
che, oltre a riscaldare l’immobile, fornisce acqua calda?
R. Si
può ritenere “funzionalmente indipendente” anche una unità immobiliare allacciata
ad un sistema di teleriscaldamento.
D. Ai fini del Superbonus sono agevolabili le spese effettuate su edifici
iscritti nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”)?
R. Tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su
immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e
non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici
esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.
Ai fini
dell’ecobonus, inoltre, per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto di
riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di
impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal
d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali
sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.
Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di
interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per
produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a
biomassa e delle schermature solari. Pertanto, è possibile fruire del
Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su
edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) a condizione,
tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali
ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative
pertinenze).
D. Può essere riconosciuto il Superbonus per l'installazione
del cappotto termico interno in edifici sui quali insistono vincoli storicoartistici o paesaggistici, in considerazione dell’impossibilità di effettuare
interventi di isolamento dell’involucro che possano portare al
miglioramento di almeno due classi energetiche?
R. Se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è
vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica,
comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione
degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico.
Nell’ambito dei predetti interventi si ritiene che, nel rispetto di tutti i
requisiti previsti dalla norma agevolativa, possa rientrare anche l'installazione del
cappotto termico interno.
D. Nel caso in cui in un edificio vincolato siano impediti, come indicato
nel comma 2 dell’articolo 119, gli interventi trainanti e si eseguono solo
interventi trainati, come deve essere effettuata la verifica del
conseguimento del miglioramento di due classi energetiche?
R. Se gli interventi riguardano tutte le unità immobiliari riscaldate che
compongono l’edificio, la verifica si esegue considerando l’intero edificio.
Qualora, invece, l’intervento riguardi la singola unità immobiliare, la verifica va
effettuata con riferimento a unità immobiliare e l’asseverazione va predisposta dal
tecnico abilitato utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari
funzionalmente indipendenti.
D. Per quali interventi trainanti ammessi al Superbonus è possibile
cumulare la detrazione spettante per le spese sugli immobili vincolati ai
sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera g), del Tuir?
R. Sulle spese sostenute in
relazione agli immobili vincolati, nel limite di spesa ammesso al Superbonus (96.000 Euro), è
possibile fruire sia della detrazione nella misura del 110 per cento delle spese
sostenute per gli interventi antisismici, sia di quella del 19 per cento di cui
all’articolo 15, comma 1, lettera g), del Tuir sulla spesa ridotta alla metà.
Oltre il
limite di spesa ammesso al Superbonus, invece, la detrazione nella misura del 19
per cento, ai sensi del citato articolo 15 del Tuir, è calcolata sull’intero importo
eccedente.
Analoga disposizione non è, invece, prevista ai fini degli interventi ammessi
all’ecobonus: pertanto, per le spese relative a tali interventi, pertanto,
non è possibile cumulare le due detrazioni in commento.
Interventi trainanti
D. Gli interventi trainanti di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio
possono essere agevolati con la detrazione del 110 per cento se eseguiti
“unicamente” su pertinenze dell'immobile?
R. Si ritiene che un intervento trainante possa essere eseguito anche su
una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza
che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché
tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119
del decreto Rilancio.
D. La sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale centralizzato
che non è al servizio di tutte le unità immobiliari presenti nell’edificio in
condominio può essere considerato intervento trainante ai sensi del
comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio?
R. Si. Può essere considerato intervento trainante per tutte le unità
immobiliari che costituiscono l’edificio oggetto di intervento.
Interventi trainati
D. Per gli interventi di efficienza energetica il periodo di fruizione
dell’agevolazione è di cinque anni o di dieci anni?
R. La detrazione è
riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in
cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sia per interventi trainanti sia per interventi trainati
eseguiti congiuntamente ai primi, indipendentemente dalla data di effettuazione
degli interventi.
D. Nel caso in cui nel 2020 sia effettuata su un edificio unifamiliare la
sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente (intervento trainante)
e la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico (intervento trainato) e
nel 2021 il proprietario decide di sostituire gli infissi nello stesso edificio,
le spese relative a tale ultimo intervento possono accedere alla detrazione
del 110 per cento considerando l'intervento come trainato da quello
effettuato nel 2020?
R. Ai fini dell’applicazione del Superbonus, fermo restando che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di
vigenza dell’agevolazione, ovvero tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, le
spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza
dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei
lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
D. Gli interventi di cui al comma 2.quater.1 dell’articolo 14 del decreto
legge n. 63 del 2013 e s.m.i. «su parti comuni di edifici condominiali
ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla
riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica» possono
essere inclusi tra gli interventi trainati?
R. No, in quanto gli interventi agevolabili in base al comma 2.quater.1
dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 sono compresi tra quelli trainanti
di cui all’articolo 119 comma 1 e 4. In particolare, trattasi di interventi finalizzati
congiuntamente alla efficienza energetica e alla riduzione del rischio sismico.
La detrazione disciplinata dal citato comma 2.quater.1 è
alternativa a quella prevista dal comma 2-quater del medesimo articolo 14, per gli
interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici esistenti nonché alla
detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico.
Più specificatamente, l’intervento di efficienza energetica indicato nel citato
comma 2.quater dell’articolo 14 interessa più del 25 per cento della superficie
disperdente lorda delle parti comuni di un edificio condominiale ed ha, pertanto, le
caratteristiche dell’intervento trainante previsto dal comma 1 dell’articolo 119,
analogamente agli interventi antisismici ricompresi, ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo 119, tra gli interventi trainanti.
D. Gli interventi di riqualificazione globale degli edifici indicati
nell’articolo 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006, possono essere
inclusi tra gli interventi trainati?
R. No. Gli interventi indicati nell’articolo 1, comma 344 della legge n. 296
del 2006 sono quelli «di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che
conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori
riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192».
Relativamente agli interventi indicati nell’articolo 1, comma 344 della legge
n. 296 del 2006, con la circolare n. 36/E del 2007 è stato, precisato che data
l’assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che la categoria degli
“interventi di riqualificazione energetica” comprenda qualsiasi intervento, o
insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica
dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.
L’intervento di cui al citato comma 344, pertanto, comprendendo qualsiasi
intervento di efficienza energetica ed essendo inteso come un unicum, non
distingue tra interventi trainanti e trainati come previsto dal Superbonus.
D. Se si realizza un intervento di miglioramento energetico ammesso al
Superbonus sulle parti comuni di un edificio in condominio, un
contribuente che possieda quattro appartamenti nel condominio potrà
fruire del Superbonus per i lavori di risparmio energetico trainati (ad
esempio il cambio degli infissi) per tutti e quattro gli appartamenti?
R. Ai sensi dell’articolo 119,
comma 10 del decreto Rilancio, i contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su un
massimo di due unità immobiliari.
Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi
effettuati sulle parti comuni dell’edificio in condominio.
D. Con quale documento si può dimostrare che il lavoro trainato (es.
pannelli fotovoltaici, caldaia e infissi) è stato svolto tra l’inizio e la fine
lavori del lavoro trainante (es. cappotto) se il complesso dei lavori è
affidato ad una unica impresa che fattura l’intero intervento con acconti e
saldi? È sufficiente un’attestazione da parte dell’azienda?
R. Nel caso rappresentato può essere sufficiente l’attestazione da parte
dell’impresa che ha eseguito i lavori.
Installazione di sistemi solari fotovoltaici
D. In un edificio è già presente un impianto fotovoltaico da 3 kW, che
fruisce del conto energia. Se sul medesimo edificio viene effettuato un
intervento ammesso al Superbonus di rifacimento del cappotto termico è
possibile anche trainare un intervento di potenziamento dell’impianto
fotovoltaico esistente?
R. Si, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai commi 5 e 7
dell’articolo 119 del decreto Rilancio e fermo restando l’impossibilità per la quota
parte di impianto potenziato di accedere a qualunque altro beneficio.
D. Il Superbonus spetta per le spese sostenute per
l’installazione di impianti solari fotovoltaici su:
- parti comuni di edifici residenziali in condominio,
- edifici unifamiliari residenziali e relative pertinenze,
- unità immobiliari residenziali e relative pertinenze funzionalmente
indipendenti che dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari,
- unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, site all'interno di
edifici in condominio,
- pensiline di parcheggio aperto in area condominiale?
R. L’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi trainati a
condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica di cui al
29
comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio o che si esegua un intervento
antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.
In particolare, l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se
è effettuata: sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità
immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su
unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo
dall’esterno.
Ai fini del Superbonus l’installazione degli impianti in parola può essere
effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari.
In applicazione di tale principio, pertanto, il Superbonus spetta anche nel
caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in
condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.
D. Nel caso di condominio che effettua un intervento trainante che
consente il miglioramento di due classi energetiche, quale è il limite
massimo di potenza per l’intervento trainato fotovoltaico? 20 kW per unità
abitativa come indicato nella circolare 24/E del 2020, oppure 20 kW per
edificio?
R. Si ritiene che se l’impianto è al servizio del condominio il limite di 20 KW è
riferito all’edificio condominiale.
Se invece l’impianto è al servizio delle singole
unità abitative tale limite va riferito alla singola unità.
Limiti di spesa agevolabili
D. E' confermato che il compenso dell’amministratore condominiale
per tutti gli adempimenti connessi al Superbonus non rientra nella
detrazione, in quanto costo non strettamente correlato/collegato agli
interventi agevolabili?
R. Sul punto, si conferma quanto affermato dalla prassi in materia di
detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione
energetica degli edifici, secondo cui la detrazione spetta per gli altri eventuali costi strettamente
collegati alla realizzazione degli interventi.
Pertanto, anche ai fini del Superbonus la spesa per il compenso straordinario dell’amministratore non può essere
considerata fra quelle ammesse alla detrazione e, dunque, non può essere oggetto
né del c.d. “sconto in fattura”, né di “cessione”, ai sensi dell’articolo 121 del
decreto Rilancio.
D. Nella circolare n.24/E del 2020 (pag. 15) è precisato che in caso di
interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese
possono essere considerate, ai fini del Superbonus, soltanto se riguardano
un edificio “residenziale” considerato nella sua interezza cioè qualora la
superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza
ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento. Come si conteggia
tale superficie?
Ai fini del calcolo occorre tener conto anche della
superficie di eventuali unità immobiliari di categoria A/1 (“abitazione di
tipo signorile”) facenti parte dello stesso condominio?
R. In caso di interventi
realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere
considerate ai fini del calcolo della detrazione soltanto se riguardano un edificio
residenziale considerato nella sua interezza.
Ciò implica che, utilizzando un
principio di “prevalenza” della funzione residenziale rispetto all'intero edificio,
qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza
ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere al
Superbonus, anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non
residenziali che sostengono spese, in qualità di condòmini, per interventi sulle parti
comuni di un edificio. Tali soggetti, tuttavia, non potranno fruire del Superbonus per interventi trainati realizzati sui propri immobili.
Qualora, invece, la superficie complessiva delle unità
immobiliari destinate a residenza sia inferiore al 50 per cento, il Superbonus riferito
alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo
edificio.
Ai fini del calcolo della superficie complessiva delle unità immobiliari
destinate a residenza vanno conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali
facenti parte dell’edificio.
D. La norma istitutiva del Superbonus non sembra vietare di eseguire su
uno stesso edificio un intervento di sismabonus agevolato al 110 per cento
e uno o più degli interventi trainanti di miglioramento energetico agevolati
al 110 per cento, abbinando eventualmente uno o più interventi trainati.
È
corretta tale impostazione?
In caso affermativo, è corretto considerare che
ogni intervento abbia un distinto plafond di spesa?
Es. Messa in sicurezza
antisismica con coibentazione di un edificio unifamiliare: 96.000 euro +
50.000 euro?
Inoltre, quali sono i limiti di spesa detraibile al 110 per cento
per i seguenti interventi trainati:
- finestre e schermature solari;
- pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda;
- impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili?
È corretto affermare che, quando si esegue un intervento di sismabonus
agevolato al 110 per cento, sono agevolate entro il limite di 96.000 euro
anche le spese di manutenzione straordinaria connesse alla messa in
sicurezza antisismica (si pensi, ad esempio, alle spese per pareti esterne e
interne, pavimenti, soffitti, impianto idraulico ed elettrico)?
R. Nel caso in cui
sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite
massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi
previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente
collegati alla realizzazione e al completamento dei suddetti interventi.
Cn riferimento agli specifici quesiti si precisa che:
− per l’acquisto e la posa in opera di finestre o di schermature solari nonché
per l’acquisto e la posa in opera di pannelli (collettori) solari per la
produzione di acqua calda, l’articolo 1, comma 345, legge n. 296 del 2006,
l’articolo 14, comma 2, lettera b, decreto legge n. 63 del 2013 e l’articolo 1,
comma 346, della medesima legge n. 296 del 2006, stabiliscono per ciascun
intervento un limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro.
Qualora tali
interventi siano trainati da un intervento trainante ammesso al Superbonus,
il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110 per cento per
ciascun intervento è pari a 54.545 euro;
− per l’acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili, l’articolo 14, comma 2-bis, del citato
decreto legge n. 63 del 2013 stabilisce un ammontare massimo di detrazione
spettante pari a 30.000 euro.
Qualora tale intervento sia trainato da un
intervento trainante ammesso al Superbonus, il limite massimo di spesa
ammesso alla detrazione al 110 per cento per ciascun intervento è pari a
27.273 euro.
Quando si esegue un intervento antisismico ammesso al
Superbonus sono agevolabili anche le spese di manutenzione ordinaria o
straordinaria, ad esempio, per il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei
pavimenti, dei soffitti, dell’impianto idraulico ed elettrico necessarie per
completare l’intervento nel suo complesso.
Anche tali spese concorrono al
limite massimo di spesa ammesso al Superbonus pari a 96.000 euro per
immobile, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia
34
effettivamente realizzato.
Infine, per effetto del rinvio, contenuto nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013,
all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, gli interventi ammessi al
sismabonus sono quelli indicati nel medesimo articolo 16-bis e, pertanto, non
possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una
nuova categoria di interventi agevolabili.
D. Per quanto concerne la determinazione della spesa massima
agevolabile per specifico intervento, laddove è previsto il calcolo in base al
numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio residenziale
condominiale, si ritiene che debbano essere considerate anche le
“pertinenze” delle abitazioni: ad esempio, 5 abitazioni e 3 box
pertinenziali consentono di considerare un totale di 8 unità immobiliari su
cui calcolare la spesa.
Ai fini del calcolo del predetto limite di
spesa, si deve tener conto anche delle unità immobiliari di categoria A/1
e dei locali ad uso commerciale atteso che i possessori dei predetti
immobili hanno diritto al Superbonus per le spese relative ad interventi
realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio?
R. Si ritiene che, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa
agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che
compongono l'edifico oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto
anche delle pertinenze.
In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4
pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8.
Inoltre, ai fini della determinazione del limite in questione, non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello
oggetto degli interventi.
Ai fini del predetto calcolo occorre, altresì, tener conto delle unità
immobiliari di categoria A/1 presenti nell’edificio.
Relativamente, infine, ai locali ad uso commerciale, qualora la superficie complessiva delle unità
immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per
cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di
unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese per le parti comuni.
D. Nel caso di intervento sull’impianto termico centralizzato concorrono
alla determinazione della spesa massima ammissibile anche le pertinenze
non servite dall’impianto termico?
R. Concorrono alla determinazione della spesa massima anche le pertinenze.
Si è ritenuto
irrilevante la circostanza che le pertinenze fossero o meno servite dall’impianto
termico.
D. Nel caso in cui al termine dei lavori agevolabili ai fini del Superbonus,
un edificio unifamiliare sia frazionato in due unità immobiliari
“funzionalmente indipendenti” e con “accesso autonomo dall’esterno,
rileva la situazione esistente all’inizio dei lavori (con spesa massima
agevolabile per intervento calcolata sull’edificio unifamiliare), oppure
quella finale (due unità immobiliari indipendenti per cui la spesa massima
agevolabile si calcola per ogni unità immobiliare autonomamente)?
Nel caso di due unità immobiliari non funzionalmente indipendenti in un
edificio plurifamiliare di proprietà di un unico soggetto, che al termine dei
lavori verranno accorpate catastalmente in un unico edificio unifamiliare,
rileva la situazione iniziale (per cui è precluso l’accesso al Superbonus) o
la situazione finale (che consente l’accesso alla predetta agevolazione)?
Se il proprietario di un intero edificio composto da più unità immobiliari
distintamente accatastate (es.4 unità abitative e 2 depositi) dona o vende al
figlio una delle unità abitative prima dell’inizio dei lavori, si costituisce un
condominio e di conseguenza è possibile accedere al Superbonus per gli
interventi realizzati sulle parti comuni?
In presenza di un intervento di demolizione e di ricostruzione che può
usufruire sia dell’ecobonus che sismabonus, il numero delle unità
immobiliari ai fini del calcolo del limite di spesa ammissibile al 110 per
cento si considera prima dell’intervento o alla fine dell’intervento?
R. Nel caso in cui i predetti interventi comportino
l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica
unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità
immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle
risultanti alla fine dei lavori.
Va
valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli
stessi ai fini dell’applicazione delle predette detrazioni.
Nello specifico:
− qualora un edificio unifamiliare sia frazionato in due unità immobiliari
funzionalmente “non” indipendenti appartenenti allo stesso proprietario
“solo” al termine dei lavori, gli interventi che possiedono le caratteristiche
richieste dalla norma sono ammessi al Superbonus e la spesa massima
agevolabile sarà calcolata con riferimento all’edificio unifamiliare iniziale;
− qualora due unità immobiliari “non” funzionalmente indipendenti in un edificio di
un unico proprietario al termine dei lavori vengano accorpate in un
unico edificio, gli interventi realizzati non sono ammessi al Superbonus;
− qualora il proprietario di un intero edificio, composto da più unità immobiliari
distintamente accatastate, doni al figlio una delle unità abitative prima
dell’inizio dei lavori, si costituisce un condominio e, di conseguenza, è
possibile accedere al Superbonus;
− si realizza un intervento di demolizione e di ricostruzione agevolabile sia ai
fini dell’ecobonus che del sismabonus, per il calcolo del limite di spesa
ammissibile al Superbonus si considera il numero delle unità immobiliari
esistenti prima dell’inizio dei lavori.
D. Nel caso in cui la spesa sostenuta dal contribuente per l'intervento
agevolato con il Superbonus sia eccedente il costo massimo unitario
indicato all'Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020, sulla parte eccedente si può beneficiare di altra agevolazione di cui al
decreto legge n. 63 del 2013, in presenza dei relativi requisiti?
A titolo
esemplificativo: intervento trainato di sostituzione dei serramenti, costo
unitario sostenuto 900 euro/m2
, a fronte di un massimale ammissibile di
650 euro/m2
.
R. Per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa
massima ammissibile al Superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione.
Casi particolari
D. Cosa si intende per impianto di riscaldamento?
Una stufa a legna o a
pellet può essere considerata impianto di riscaldamento?
R. Ai sensi del punto l-tricies del comma 1 dell’articolo 2 del d.lgs. 19
agosto 2005, n. 192, come recentemente modificato dal d.lgs. 10 giugno 2020, n.
48, per impianto termico si intende: «impianto tecnologico fisso destinato ai servizi
di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di
acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria,
indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali
sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli
organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di
ventilazione.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati
esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità
immobiliari ad uso residenziale ed assimilate». Ciò implica, pertanto, che anche ai
fini del Superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o
riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente
nell’immobile oggetto di intervento.
Pertanto, per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020, data di
entrata in vigore del citato d.lgs. 10 giugno 2020 n. 48, per effetto della nuova
definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche
caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati «impianto di
riscaldamento».
Per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla previgente
disposizione, opera l’assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti,
apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua
unifamiliari; se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli
39
apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15
KW.
Pertanto, sarà possibile accedere al Superbonus sempre che vi sia il
conseguimento di un risparmio energetico e che vi sia il conseguimento del
miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.
D. Sono ammissibili al Superbonus gli interventi di sostituzione di
impianti di riscaldamento esistenti costituiti da una caldaia ed una pompa
di calore multisplit?
R. La
sostituzione di un impianto composto da una caldaia e pompe di calore multisplit, munito di libretto di impianto per la climatizzazione, come da decreto ministeriale 10 febbraio 2014, può essere ammessa al Superbonus in
conformità al comma 1, dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Si precisa tuttavia che, come previsto dal citato decreto Rilancio, il nuovo
impianto installato, qualora abbia la medesima configurazione di quello sostituito,
si connota come impianto ibrido e, in quanto tale, deve rispettare quanto previsto
per tali impianti dal decreto interministeriale 6 agosto 2022.
D. In presenza di una precedente sostituzione della caldaia,
intervento per il quale si è beneficiato dell’ecobonus, è possibile
effettuare un nuovo intervento rientrante fra quelli ammessi al
Superbonus e all’ecobonus?
R. Si ritiene che sia possibile fruire del
Superbonus o dell’ecobonus nel caso prospettato, nel rispetto di ogni limite e
condizione previsto dalla normativa agevolativa di riferimento.
D. In un edificio unifamiliare l'impianto di riscaldamento esistente è
formato da tre pompe di calore “aria-aria” dislocate nei vari ambienti.
L'intervento di sostituzione delle tre pompe di calore esistenti con
altrettante pompe di calore “aria-aria” di uguale potenza termica
costituisce un intervento trainante oppure il nuovo impianto di
riscaldamento deve essere del tipo “centralizzato” e cioè avere una
pompa di calore “aria-aria” multisplit di potenza pari alla somma delle
potenze delle pompe di calore esistenti?
R. Qualora le tre distinte pompe di calore rappresentino gli unici generatori
di calore e, pertanto, non sono presenti ulteriori generatori nel libretto di impianto
per la climatizzazione di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 2014, si ritiene, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, che tra gli
interventi trainanti di cui all’articolo 119, comma 1, lettera c) del decreto Rilancio,
rientri anche la mera sostituzione delle tre pompe di calore esistenti con altrettante
di potenza termica idonea al riscaldamento degli ambienti dell’unità immobiliare,
nel rispetto di quanto previsto dal punto 10.1 dell’Allegato A al decreto
interministeriale 6 agosto 2020.
D. In un condominio composto da più edifici si vogliono effettuare
interventi di isolamento termico delle superfici opache riguardanti solo
uno degli edifici che compongono il condominio. Le spese sostenute per
tali interventi possono fruire del Superbonus?
R. Sì, nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, le relative
spese rientrano nel Superbonus anche se il predetto intervento è realizzato su uno
solo degli edifici che compongono il condominio medesimo, a condizione, tuttavia,
che - per l’edificio oggetto di intervento - siano rispettati i requisiti dell’incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di
due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento
energetico.
Il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi
A.P.E. convenzionali, ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi.
D. Le spese relative ad opere di isolamento termico di un immobile che
prevedono lavori edili di scavo a tergo delle murature per posizionare
pannelli isolanti sono ammesse al Superbonus?
Per l’isolamento di un
pavimento poggiato sul terreno, è necessaria la demolizione dello stesso, la
posa di pavimento areato ed isolato termicamente ed il ripristino degli
impianti e dei pavimenti. Le relative spese sono ammesse al Superbonus?
R. Il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi
strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione,
tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.
Nei limiti
di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il Superbonus spetta
anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento
dell’intervento agevolato quali quelli indicati nel quesito.
L'individuazione delle
spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato, che dovrà asseverare gli interventi in questione, attestandone la rispondenza a requisiti richiesti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
D. Qualora con la sola sostituzione dei serramenti siano
rispettati i valori di trasmittanza necessari ai fini dell’accesso al
Superbonus, la sostituzione della chiusura “oscurante” (tapparella,
persiana, scuro) può ritenersi intervento “autonomo” rispetto alla
sostituzione del serramento?
R. Come si evince dall’Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020,
nel caso in cui le chiusure oscuranti siano installate congiuntamente alla
sostituzione del serramento l’intervento è da considerarsi in maniera unitaria.
E' pertanto ammesso al Superbonus quale intervento trainato se eseguito congiuntamente agli interventi trainanti e sempreché assicuri il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta.
La
sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e
l’installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi a
fronte dei quali è possibile fruire dell’ecobonus di cui all’articolo 14 del decreto
legge n. 63 del 2013.
D. È possibile ai fini del Superbonus affidare i lavori ad una ditta in cui è
azionista di riferimento e amministratore il medesimo proprietario degli
immobili oggetto degli interventi?
R. Le norme agevolative non prevedono limitazioni al riguardo.
D. La detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del
decreto legge n. 63 del 2013 spettante agli acquirenti di unità immobiliare
(cd. “sismabonus acquisti”) può riconoscersi anche in relazione agli
acconti pagati fino al 31 dicembre 2021 (termine attualmente previsto per
la validità dell’agevolazione), anche qualora i lavori siano completati
dall’impresa oltre tale data?
R. Il citato articolo 16, comma 1-septies stabilisce che qualora gli interventi
di riduzione del rischio sismico degli edifici di cui al comma 1-quater del
medesimo articolo 16 «siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate
a rischio sismico 1,2 e 3 (...) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici,
allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto
all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento,
eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano,
entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione
dell’immobile, la detrazione spetta all’acquirente delle unità immobiliari,
rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della
singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e
comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna
unità immobiliare».
La norma attualmente si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre
2021.
Ai sensi dell’articolo 119, comma 4, del decreto Rilancio, la detrazione è
elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre
2021.
Affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano
beneficiare del Superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia
stipulato entro il 31 dicembre 2021.
Gli acquirenti delle case antisismiche potranno, altresì, fruire del
Superbonus per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020 (in quanto l’agevolazione a
tale data è vigente), in applicazione del principio di cassa, a condizione tuttavia che
44
il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il 31
dicembre 2021.
Opzione per cessione e sconto in fattura
D. Con riferimento all’applicazione del criterio di cassa o di competenza, in
caso di sconto in fattura, si può fare riferimento - in luogo della data
dell’effettivo pagamento - alla data di emissione della fattura da parte del
fornitore?
R. La disposizione che disciplina il Superbonus fa rinvio alle «spese
documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino
al 31 dicembre 2021».
Ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui imputare le
spese stesse occorre fare riferimento:
- per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non
commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento,
indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si
riferiscono;
- per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di
competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data
dei pagamenti. Si ritengono assimilabili a tali soggetti, altresì, le imprese
minori di cui all'articolo 66 del Tuir che, sono sottoposte ad un regime “improntato alla cassa”.
Tuttavia, per alcuni componenti di reddito
- che mal si conciliano con il criterio di cassa - la specifica disciplina
45
prevista dal Tuir, rende di fatto operante il criterio di
competenza.
Ciò, in particolare, avviene per la deduzione delle quote di
ammortamento che rappresentano la tecnica contabile mediante la quale le
spese qui in esame concorrono alla formazione del risultato di periodo.
Inoltre, nel medesimo documento di prassi, si è precisato che per le spese
sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti
commerciali, relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini
dell'imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal
condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale
da parte del singolo condomino.
Allo stato attuale ed in assenza di modifiche normative, non emergono
elementi che possano determinare una diversa linea interpretativa.
D. Un condòmino “moroso” che non paga le quote condominiali, può
cedere il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni spettanti?
R. Nel caso di “condòmino moroso” l’amministratore di condominio non dovrà
comunicare nessun dato riferito allo stesso in quanto il condòmino, non avendo
versato le quote condominiali, non ha diritto alla detrazione.
Il recupero del credito
verso il condomino moroso, rientrando tra i rapporti di diritto privato tra
condominio e condomino, non investe profili di carattere fiscale.
D. Considerando che la formulazione letterale della norma relativa alla
cessione del credito, anche successiva allo sconto in fattura (articolo 121,
comma 1, del decreto Rilancio), è diversa rispetto a quella per le opzioni
contenute negli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, la definizione di «altri soggetti» si estende a qualunque altro soggetto,
senza distinzioni o requisiti?
R. In base alla disposizione contenuta nell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del decreto Rilancio è consentita la cessione del credito d'imposta (corrispondente alla detrazione spettante) nei confronti «di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari» senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.
D. Dal momento che il decreto Rilancio consente di cedere il credito
d’imposta in relazione alle spese «sostenute nel 2020 e 2021», è possibile
cedere la detrazione del 50 per cento per interventi di recupero del
patrimonio edilizio o il bonus facciate per le spese sostenute da un
contribuente, ad esempio, a gennaio 2020?
R. Tale possibilità è consentita in base a quanto previsto dall’articolo 121
del decreto Rilancio che stabilisce che i soggetti che sostengono tra l’altro, negli
anni 2020 e 2021, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui
all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del Tuir o per il recupero e il restauro
della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate13) possono optare, in luogo
dell'utilizzo diretto della detrazione, per un «contributo, sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso»,
anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato
sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad
altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
(“sconto” in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la
“cessione” di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri
soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di
successiva cessione.
1
La medesima opzione può essere esercitata anche dagli acquirenti degli
immobili facenti parte di interi fabbricati oggetto di interventi di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del
comma 1 dell'articolo 3 del T.U. dell’Edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro
diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o
assegnazione dell'immobile e che hanno diritto alla detrazione di cui al comma 3
del citato articolo 16-bis del Tuir.
D. In caso di sconto in fattura per interventi su parti comuni
condominiali, deve essere rilasciata fattura unica ovvero frazionata fra i
vari condòmini in funzione della spesa a ciascuno imputata?
R. Trattandosi di fattura per interventi su parti comuni degli edifici, si è
dell’avviso che la stessa debba destinata al solo condominio.
D. E' possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o
per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, per stati di
avanzamento lavori, anche per interventi non indicati nel comma 2
dell’articolo 121 del decreto Rilancio e che danno origine ad altri bonus?
R. Ai sensi dell’articolo 121, comma 1-bis, del decreto Rilancio è possibile
esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione, anche per stati di
avanzamento lavori, in relazione agli interventi elencati al comma 2 dello stesso
49
articolo 121 (Superbonus, ecobonus, sismabonus, impianti fotovoltaici, colonnine
di ricarica di veicoli elettrici, bonus facciate e ristrutturazioni edilizie).
Per i soli
interventi che danno diritto al Superbonus, inoltre, la norma stabilisce che gli stati
di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento
complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per
cento del medesimo intervento.
D. Il contribuente che effettua interventi antisismici per i quali spetta il
Superbonus può fruire anche del cd. bonus mobili? In caso di risposta
positiva, tale possibilità permane anche se il contribuente esercita
l’opzione per il sconto in fattura o per la cessione del credito
corrispondente al predetto Superbonus?
R. Il bonus mobili spetta anche ai
contribuenti che fruiscono del sismabonus nonché per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021, del Superbonus di cui al comma 4 dell’articolo
119 del decreto Rilancio.
Il bonus mobili spetta anche nell’ipotesi in cui i
contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione
diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Tale possibilità è, peraltro, riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il
contribuente abbia optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito
corrispondente alla detrazione di cui al citato articolo 16-bis del Tuir, ai sensi
dell’articolo 121 del decreto Rilancio.
D. Qualora si opti per la cessione della detrazione spettante, il credito
d’imposta corrispondente, può essere recuperato in capo al cessionario, in
assenza dei presupposti per l’applicazione della detrazione?
R. Se un
soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o
dell’Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla
detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in “buona fede” non perde il
diritto ad utilizzare il credito d’imposta.
D. Cosa si intende per “concorso in violazione” di cui all’articolo 121,
comma 6, del decreto Rilancio?
R. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale,
dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, il fornitore/cessionario rispondono solidalmente:
− della sanzione (ai sensi dell’articolo 9, comma 1);
− della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi (ai sensi
dell’articolo 121, comma 6, del decreto Rilancio).
I destinatari degli esiti del controllo sono, quindi, i beneficiari della detrazione (i
soggetti che sostengono le spese agevolate), ovvero anche i fornitori in solido nel
caso di concorso nella violazione.
Rilascio attestazioni e asseverazioni
D. È corretto affermare che l’asseverazione deve essere rilasciata ai fini
dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui
all’articolo 121 del decreto Rilancio anche per gli interventi non rientranti
nel 110 per cento?
R. Ai fini delle opzioni di cui al citato articolo 121 riferite alle
detrazioni indicate nel medesimo articolo, diverse da quelle che danno diritto al
Superbonus, non è necessario produrre ulteriori attestazioni rispetto a quelle
previste dalle specifiche discipline.
D. Tra le tipologie di servizi da sottoporre a verifica di congruità della spesa
sono compresi anche i compensi professionali per le attività legate al
rilascio delle asseverazioni tecniche necessarie ai fini dell’agevolazione
spettante per gli interventi di risparmio energetico. Considerato che al
punto 13.1, lettera c), dell’allegato A al decreto interministeriale 6 agosto
2020 è stabilito che gli oneri per tali prestazioni professionali connesse alla
realizzazione degli interventi «sono ammessi alla detrazione (...), secondo i
valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno
2016», come si fa ad applicare tale disposizione e, in particolare, come
procedere quando in esso non ci sono voci esattamente corrispondenti alla
prestazione (ad es. il semplice rilascio dell’A.P.E.)?
R. Ai sensi del comma 15 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, sono
detraibili nella misura del 110 per cento le spese sostenute per il rilascio del visto di
conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.
Nello specifico, le parcelle dei professionisti relative alle prestazioni rese per i
predetti interventi devono rispettare ai fini del Superbonus un doppio limite: quello
previsto dal decreto interministeriale 6 agosto 2020 per ogni specifico intervento di risparmio
energetico ammesso alla detrazione e quello di cui al citato decreto del Ministro
della giustizia 17 giugno 2016.
In particolare, si ritiene che, l’A.P.E. rientri tra le
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prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere e) e b), ovvero tra le “attività
propedeutiche alla progettazione”.
D. La spesa per il rilascio delle attestazioni ed asseverazioni concorre al
calcolo del limite massimo di spesa ammesso al Superbonus?
R. L'articolo 119, comma 15, del decreto Rilancio prevede che le spese
sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni e visto di conformità, richieste
ai fini della detrazione, cessione o sconto secondo le disposizioni previste dal
medesimo articolo, sono detraibili al 110 per cento.
Tali spese concorrono al limite
massimo di spesa ammesso alla detrazione previsto per ciascuna tipologia di
intervento agevolabile.
D. In caso di interventi realizzati in un condominio composto da più edifici
o in un supercondominio serviti da un’unica centrale termica, la verifica
del miglioramento di due classi energetiche deve essere effettuata per ogni
edificio o per il condominio nel suo complesso?
L’A.P.E. convenzionale
deve riguardare tutti gli edifici o ogni singolo edificio seppur servito da un
sistema di riscaldamento comune?
R. Per accedere al Superbonus, il doppio passaggio di classe è da verificare,
mediante gli appositi attestati di prestazione energetica (in breve, A.P.E.)
convenzionali ante e post intervento, per i soli fabbricati/condomìni che realizzano
l’intervento.
Pertanto, ad esempio, nel caso di sostituzione di un impianto centralizzato
che serve tutti i fabbricati che compongono il condominio o tutti i condomìni di un
supercondominio, il doppio passaggio di classe andrà verificato con riferimento,
rispettivamente, all’intero condominio o al supercondominio.
Inoltre, qualora in un condominio costituito da più edifici, la sostituzione
dell’impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di due classi
energetiche ma tale risultato è raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori
interventi trainanti o trainati, possono accedere al Superbonus solo i condòmini
che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici oggetto dei predetti
ulteriori interventi.
Anche in tale caso, la verifica del rispetto dei requisiti necessari per accedere al Superbonus va effettuata con riferimento a ciascun edificio e, in
particolare, il doppio passaggio di classe è attestata mediante gli appositi A.P.E.
convenzionali ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli
interventi.
Possono, invece, accedere, nel rispetto delle condizioni previste,
all'ecobonus di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, gli altri
condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici che - con il
solo intervento di sostituzione dell’impianto termico centralizzato - non
raggiungono il miglioramento di due classi energetiche.
D. In caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel
singolo appartamento, il miglioramento delle due classi energetiche deve
essere verificato sia per il condominio che per il singolo appartamento o
solo per il condominio?
R. La verifica va fatta considerando l’edificio nella sua interezza
prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, nel
caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo
appartamento, ai fini del Superbonus è sufficiente che il miglioramento delle due
classi energetiche sia raggiunto dal condominio.
D. Nel caso di un condominio che esegue un intervento trainante, l'A.P.E.
deve essere rilasciato per le singole unità immobiliari, oppure è sufficiente
un'A.P.E. “condominiale”? Inoltre, se anche i singoli condomini
eseguono interventi trainati, è necessario anche l'A.P.E. della singola
unità immobiliare?
R. Ai fini del Superbonus nel caso di interventi trainanti e trainati eseguiti
in un condominio, occorre produrre gli Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.)
convenzionali ante e post intervento, elaborati secondo le indicazioni del punto 12
dell’Allegato A del decreto interministeriale 6 agosto 2020, riferiti all’intero
fabbricato prendendo in considerazione solo i servizi energetici presenti nella
situazione ante intervento e considerando nella situazione post intervento tutti gli
interventi trainanti e trainati eseguiti congiuntamente.
Nei casi previsti dall’articolo 7, comma 1 del citato decreto interministeriale
(interventi sull’involucro opaco dell’edificio che accede al Superbonus) è
necessario acquisire e conservare a cura del beneficiario gli attestati per ogni
singola unità immobiliare.
D. Premesso che è possibile accedere alla detrazione anche per gli
interventi con data inizio lavori precedenti al 1° luglio 2020, se le relative
spese sono sostenute successivamente a tale data, come si può rispettare la previsione di cui al comma 3, dell’articolo 7 del decreto
interministeriale 6 agosto 2020, secondo cui per gli interventi di cui
all'articolo 119, commi 1 e 2 del decreto Rilancio, «è obbligatoria la
produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e
post intervento di cui al punto 12 dell'Allegato A?
Ai fini di cui al presente
comma, non sono ammessi gli attestati redatti tramite l'utilizzo di software
basati su metodi di calcolo semplificati di cui al punto 4.2.2 dell'allegato l
del decreto Linee guida A.P.E.», posto che tale ultima normativa, relativa
all’ecobonus, non richiede una certificazione A.P.E. iniziale.
Inoltre, chi ha iniziato i lavori in data antecedente al 1° luglio 2020 ed è
in possesso della certificazione A.P.E. iniziale, redatta in forma
semplificata ed inviata dal Portale ENEA regionale, può usufruire
comunque del Superbonus?
Il professionista che dovrà asseverare potrà
predisporre una nuova certificazione “tardiva” utilizzando come base
quella redatta in forma semplificata?
R. Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto interministeriale 6 agosto 2020, per
l’accesso al Superbonus esclude la possibilità di utilizzare software basati sui
metodi semplificati. Ciò implica che l’A.P.E. post intervento va prodotto con un
software che adotti il metodo completo secondo quanto previsto dal decreto
ministeriale 26 giugno 2015 contenente le “Linee Guida Nazionali per la
certificazione energetica”.
Nel software utilizzato occorre, quindi, eseguire l’input descrittivo del
sistema edificio impianto.
Per produrre l’A.P.E. ante intervento è sufficiente il
cambio delle stratigrafie delle strutture utilizzate e dei dati dell’impianto ante
intervento. In questo modo si ottengono l’A.P.E. ante e post effettivamente
confrontabili.
A maggior ragione, ciò è vero nel caso di edifici con più unità immobiliari
per i quali occorre predisporre gli A.P.E. convenzionali riferiti all’intero edificio.
Gli eventuali A.P.E. esistenti sono invece riferiti alle singole unità immobiliari e
quindi non utilizzabili.
D. È possibile che l’A.P.E. convenzionale utile per l’accesso al
Superbonus sia rilasciata da un certificatore accreditato ai sensi del d.P.R.
16 aprile 2013, n. 75, ma non iscritto ad alcun ordine professionale o
collegio professionale?
R. Ai fini delle dichiarazioni di cui al citato decreto
asseverazioni del 6 agosto 2020, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo professionale e lo svolgimento
della libera professione.
D. Quali sono le conseguenze derivanti dal rilascio di un’asseverazione da
parte di un soggetto non titolato?
R. Il rilascio di tale
asseverazione da parte di un soggetto non abilitato a farlo non consente di accedere
alla predetta agevolazione.
D. Con riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione, ammessi
al Superbonus ai sensi dell’articolo 119, comma 3, del decreto Rilancio, deve essere rispettato il requisito del miglioramento di due
classi energetiche dell’edificio?
Occorre acquisire a tale fine l’A.P.E.
ante e post intervento?
R. In assenza di specifiche disposizioni, si ritiene che anche nel caso
prospettato sia necessario, ai fini del Superbonus, rispettare il requisito del
miglioramento di due classi energetiche dell’edificio e acquisire l’A.P.E. ante e
post intervento.
Adempimenti
D. Come vanno considerate le situazioni di non conformità urbanistiche
dell’immobile costituite da parziali difformità non generate dalla volontà
del proprietario, in assenza di meccanismi di sanatoria?
R. La questione non è di competenza dell’Amministrazione finanziaria
poiché attiene esclusivamente alla normativa edilizia.
Si segnala che, al fine di facilitare l’accesso al Superbonus, come anticipato
al paragrafo 1, sono state previste dal comma 13-ter del decreto Agosto
semplificazioni nella presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle
parti comuni.
D. Una società che possiede immobili in condominio deve computare, ai
fini della determinazione del Superbonus, l'IVA relativa alle spese per gli
interventi realizzati, qualora la stessa risulti indetraibile per effetto del
pro-rata ovvero in presenza di fattispecie di indetraibilità oggettiva?
R. Ai fini del calcolo della detrazione costituisce una
componente del costo l'eventuale IVA totalmente indetraibile ai sensi dell'articolo
19-bis 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell'opzione prevista
dall'articolo 36-bis del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972.
Diversamente,
considerato che l'IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata «non può
essere considerata come costo afferente le singole operazioni d'acquisto ma è una
massa globale (...) che si qualifica come costo generale», non è possibile
computare nel valore ai fini del Superbonus l'IVA parzialmente indetraibile in
misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che
conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto
articolo 19, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972.
D. La non completa compilazione del bonifico
bancario/postale, che pregiudichi il rispetto da parte delle banche e di
Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’articolo
25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è preclusiva alla fruizione
del Superbonus?
R. La non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che
pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane
SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’articolo 25 del decreto legge n.
78 del 2010, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della
ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto.
In sostanza, il
Superbonus non potrà essere disconosciuto nell'ipotesi in cui si proceda alla
ripetizione del pagamento mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale
siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti necessari ad operare la predetta
ritenuta.
La ripetizione del bonifico non si rende, invece, necessaria qualora nel
predetto documento di spesa non sia indicato il numero della fattura non
pregiudicando tale omissione l’effettuazione della ritenuta di cui al citato
all’articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010.
D. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi
relative a interventi, tra cui quelli ammessi al Superbonus, eseguiti da
istituti autonomi di case popolari (IACP) comunque denominati che, ai
sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera a) del decreto Rilancio, decidono
di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per un
contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal
fornitore, trova applicazione la disciplina dello split payment di cui
all’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972?
R. Con riguardo alla disciplina della scissione dei pagamenti di cui all’articolo
17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, in diversi documenti di prassi è stato precisato
che tale meccanismo non è applicabile alle fattispecie nelle quali la P.A. non
effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore, in forza di
una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria o di un
provvedimento giudiziale.
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Pertanto, lo IACP comunque denominato pur essendo riconducibile
nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina della scissione dei
pagamenti, qualora intende avvalersi dell’opzione per lo “sconto in fattura”, in
luogo delle detrazioni, di cui al citato articolo 121, comma 1, lettera a) del decreto
Rilancio e il fornitore si è reso disponibile ad anticipare un contributo sotto forma
di sconto, si ritiene di escludere, nel caso specifico, l’applicabilità del meccanismo
dello split payment alle relative operazioni imponibili.
Resta ben inteso che lo sconto applicato in fattura è commisurato alla
detrazione spettante per la tipologia di intervento effettuato e, in ogni caso, non può
mai essere superiore all’importo del corrispettivo dovuto.
Visto di conformità
Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità:
Dipendenti di società di servizi
D. Con riferimento all’articolo 119, comma 11
del decreto Rilancio, in applicazione dei chiarimenti forniti con la
risoluzione 28 luglio 2017, n. 103/E, tra i soggetti abilitati al rilascio del
visto di conformità sono inclusi anche i professionisti iscritti nell’Albo dei
dottori commercialisti ed esperti contabili o nell’Albo dei consulenti del
lavoro, sprovvisti di partita IVA, dipendenti di una società di servizi di cui
all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999, abilitate alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni e delle comunicazioni?
R. Tra i soggetti abilitati al rilascio
del visto di conformità di cui all’articolo 119, comma 11 sopra citato siano inclusi
anche i professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili
o nell’albo dei consulenti del lavoro, anche sprovvisti di partita IVA in quanto non
esercenti in proprio attività libero professionale, dipendenti di una società di servizi
di cui all’articolo 2 del decreto n. 164 del 1999, abilitate alla trasmissione
telematica delle dichiarazioni e delle comunicazioni e che, in tal caso, la
trasmissione sia effettuata dalla menzionata società.
Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità:
CAF Imprese - CAF Dipendenti
D. E' confermato che ai sensi dell’articolo 119, comma 11 del decreto
Rilancio, il visto di conformità sulle comunicazioni ai fini dell’opzione per
lo sconto in fattura o per la cessione del credito, possa essere rilasciato dai
Responsabili per l’assistenza fiscale (RAF) sia essi CAF Imprese, CAF
Dipendenti, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che effettua
l’opzione?
R. Entrambe le tipologie di CAF (CAF dipendenti e CAF
impresa) possano svolgere l’attività di assistenza fiscale ai fini dell'opzione per la
cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 del decreto Rilancio.
Inoltre, tenuto conto che l’attività in questione è svolta al di fuori degli
adempimenti dichiarativi, si ritiene che i CAF impresa e i CAF dipendenti possano
prestare assistenza a tutti i contribuenti che la richiedono loro, a prescindere dalla
circostanza che questi ultimi producono reddito d’impresa o reddito di lavoro
dipendente.
Trasmissione telematica della comunicazione
D. Si chiedono chiarimenti in merito ai soggetti che possono trasmettere la
Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari.
R. La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata
esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o
dall’associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro
professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha
apposto il visto sulle dichiarazioni.
Con riferimento all’assistenza fiscale prestata dai CAF si fa presente che
l’articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999 prevede che il
responsabile dell'assistenza fiscale rilascia il visto di conformità se le dichiarazioni
e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dal CAF e che le dichiarazioni
e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal CAF anche quando
sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da un soggetto di
cui all'articolo 11, commi 1 e 1-bis, a condizione che tali attività siano effettuate
sotto il diretto controllo e la responsabilità del CAF.
In particolare, l’articolo 11 comma 1 del citato decreto n. 164 del 1999
dispone che per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, «il CAF può
avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a
maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno
costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i
CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e
organizzazioni».
Il successivo comma 1-bis prevede che «per l’attività di assistenza fiscale,
oltre alle società di servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi
esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per conto del centro stesso».
Dalla formulazione delle norme emerge che in caso di apposizione del visto
di conformità, le dichiarazioni e le scritture contabili possono essere predisposte e
tenute, ad esempio, da una società di servizi e, in questo caso, si intendono
predisposte e tenute dal CAF condizione che tali attività siano effettuate sotto il
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diretto controllo e la responsabilità dello stesso CAF. Pertanto, il visto di
conformità è rilasciato da un RAF di un CAF su comunicazioni predisposte e
trasmesse telematicamente da una o più società di servizi partecipate a maggioranza
dalle stesse Organizzazioni di categoria socie del CAF.
Con riferimento agli
interventi che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 119 del decreto
Rilancio, la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli
edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia
delle entrate:
a) dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Nei casi di cui al punto 1.4, la
Comunicazione è inviata esclusivamente da tale soggetto;
b) dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un
intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
Nel
caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di
nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano
provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine
incaricato. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito
servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
delle entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di
conformità e alle asseverazioni e attestazioni di cui al punto 2.1.
Polizza di assicurazione RC per il rilascio di attestazioni e asseverazioni
D. Secondo quanto disposto dal comma 14 dell’articolo 119 del decreto
Rilancio, i tecnici abilitati che rilasciano attestazioni e asseverazioni sono
tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile con
un massimale adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate
e agli importi degli interventi oggetto delle predette
attestazioni/asseverazioni.
La norma in esame ha stabilito che in ogni caso
il massimale non può essere inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire
ai propri clienti e al bilancio dello stato il risarcimento dei danni
eventualmente provocati a seguito dell’attività prestata.
Si chiede di
confermare che l’onere di stipulare la predetta polizza assicurativa non sia
previsto in capo ai soggetti che appongono il visto di conformità in quanto
questi sono già tenuti ai sensi del decreto ministeriale n. 164 del 1999, a
stipulare una polizza di assicurazione di RC con un massimale non
inferiore a 3.000.000 di euro
R. Si conferma che la polizza indicata al comma 14 dell’articolo 119
sopracitato, finalizzata a garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività di assistenza fiscale
prestata deve essere stipulata dai soli tecnici abilitati al rilascio delle attestazioni ed
asseverazioni.
Al riguardo, la circolare n. 24/E del 2020, al paragrafo 8.2 ha chiarito che ai
fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono
tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con
massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli
importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e,
comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al
bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività
prestata.
Detta disposizione non riguarda l’attività di assistenza fiscale e l’apposizione
del visto di conformità per la cessione del credito o per lo sconto in fattura tenuto
conto che i soggetti che appongono il visto di conformità (CAF e professionisti
abilitati) sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità
civile ai sensi degli articoli 6 e 22 del decreto n. 164 del 1999.
In base alle disposizioni citate, la polizza assicurativa della responsabilità
civile deve avere un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché
al numero dei visti di conformità rilasciati che non deve essere inferiore a euro
3.000.000.
La polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel
fornire assistenza fiscale deve garantire la totale copertura degli eventuali danni
subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione
modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei
cinque anni successivi alla scadenza del contratto.
Coloro che sono già in possesso
di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, possono anche utilizzare
tale polizza inserendo una autonoma copertura assicurativa che preveda un
massimale dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale, almeno di importo pari a
quello stabilito dalla norma.
Per quanto
riguarda le polizze in essere, le compagnie possono effettuare comunicazioni
massive all’Agenzia delle entrate all’indirizzo di posta elettronica
dc.sf.assistenzaagliinterediarifiscali@agenziaentrate.it in merito alle posizioni da
considerarsi adeguate alla vigente normativa.
D. L’obbligo di stipula della polizza assicurativa è da
intendersi in termini di adeguamento ai massimali della polizza RC
professionale “generica” oppure è necessario stipulare una polizza ad
hoc?
In ogni caso, ’obbligo può ritenersi assolto laddove la polizza già
in essere contenga i requisiti necessari?
R. L’articolo 119, comma 14, del decreto Rilancio prevede che, ai fini del
rilascio delle attestazioni ed asseverazioni richieste, i tecnici abilitati sono tenuti
alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli
importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e,
comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al
bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività
prestata.
Ai fini fiscali, la norma richiede la sussistenza di una copertura assicurativa
nei termini sopra indicati.
Nessuna previsione è, invece, stabilita in relazione alle
modalità contrattuali della polizza stessa che, pertanto, segue la prassi di mercato,
in conformità alla normativa regolamentare di settore.
I CAF e
professionisti abilitati sono, pertanto, tenuti a stipulare una polizza di assicurazione
di responsabilità civile con un massimale non inferiore a 3.000.000 di euro.
Detti
soggetti sono tenuti a stipulare una specifica polizza assicurativa della
responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti,
nonché al numero dei visti di conformità rilasciati ai sensi, rispettivamente, degli
articoli 6 e 22 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
La
polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire
assistenza fiscale deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal
contribuente, dallo Stato o altro ente impositore, non includendo franchigie o
scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del
contratto.
Coloro che sono già in possesso di idonea copertura assicurativa per i
rischi professionali, possono anche utilizzare tale polizza inserendo una autonoma
copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente
all'assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma.
Misura della sanzione per rilascio infedele del visto di conformità
D. Qual è la misura delle sanzioni applicabili in caso di
rilascio di visto di conformità infedele?
R. La sanzione applicabile per visto di
conformità infedele, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241
del 1997 sulle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate ai fini dell’opzione
per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui al comma 11 dell’articolo
119 del decreto Rilancio è quella già prevista dal primo periodo dell’articolo 39,
comma 1, lettera a) che prevede: «ai soggetti indicati nell'articolo 35 che
rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la
sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582».
Inoltre, si fa presente che trova applicazione tutta la disciplina prevista
nell’ambito del visto di conformità, come, ad esempio, l’articolo 39, comma 1,
lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997, che prevede, in caso di ripetute violazioni
ovvero di violazioni particolarmente gravi, la sospensione dalla facoltà di rilasciare
il visto di conformità per un periodo da uno a tre anni.
In caso di ripetute violazioni
commesse successivamente al periodo di sospensione, è prevista l'inibizione dalla
facoltà di rilasciare il visto di conformità.
Si considera violazione particolarmente
grave il mancato pagamento della sanzione che però non sono oggetto della
maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997.
Ed ancora, si menziona a titolo di esempio il comma 4 dello stesso articolo
39 che prevede che l'autorizzazione all'esercizio dell’attività di assistenza fiscale di
cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando
sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle
disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti
all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla
documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di
violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell’attività di
assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.
Si segnala che la definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo
16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, non impedisce l'applicazione della
sospensione, dell'inibizione e della revoca (comma 4-bis dello stesso articolo 39).
Apposizione del visto di conformità, attività di assistenza e fatturazione del servizio reso
D. Il comma 11, dell’articolo 119 del decreto Rilancio, prevede che ai fini
dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il
contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla
documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al medesimo
articolo 119. Atteso che per lo svolgimento dell'attività di assistenza
fiscale, il CAF può avvalersi, ai sensi dell’articolo 11 del decreto n. n. 164
del 1999, di società di servizi e/o professionisti e che tali attività sono
effettuate comunque sotto il diretto controllo del CAF che ne assume la
responsabilità, dette società e professionisti
possono svolgere anche le attività di verifica finalizzate all’apposizione del
visto di conformità relativo al Superbonus, emettendo regolare fattura per
il servizio di assistenza reso al contribuente?
R. I CAF possono svolgere l’attività di
assistenza fiscale avvalendosi dei soggetti di cui articolo 11, commi 1 e 1-bis, del
decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 i quali emettono regolare
fattura per il servizio reso.
In particolare, l’articolo 12 del citato decreto n. 164 del 1999 prevede che il
responsabile dell'assistenza fiscale rilascia il visto di conformità di cui all'articolo 2,
se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dal CAF e che le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal
CAF anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente
o da un soggetto di cui all'articolo 11, commi 1 e 1-bis, a condizione che tali attività
siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del CAF.
L’articolo 11, comma 1 del citato decreto n. 164 del 1999 dispone che per lo
svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, «il CAF può avvalersi di una società
di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle
associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle
organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia
posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni».
Il successivo comma 1-bis prevede che «per l’attività di assistenza fiscale,
oltre alle società di servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi
esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui
all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per conto del centro stesso».
Dalla formulazione delle norme emerge che in caso di apposizione del visto
di conformità, le dichiarazioni e le scritture contabili possono essere predisposte e
tenute, ad esempio, da una società di servizi e, in questo caso, si intendono
predisposte e tenute dal CAF a condizione che tali attività siano effettuate sotto il
diretto controllo e la responsabilità dello stesso CAF.
Pertanto, il visto di conformità è rilasciato da un RAF di un CAF su
comunicazioni predisposte e trasmesse telematicamente da una o più società di
servizi partecipate a maggioranza dalle stesse Organizzazioni di categoria socie del
CAF o dal CAF. In tal caso, la fattura può essere emessa dal soggetto di cui si è
avvalso il CAF per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale ai sensi
dell’articolo 11 del decreto n. 164 del 1999. La fattura dovrà riportare, oltre ai dati
del soggetto emittente, l’informazione che il servizio è reso ai sensi dell’articolo 11
del medesimo decreto per visto di conformità apposto da RAF (nome, cognome e
codice fiscale) del CAF (denominazione e codice fiscale e numero di iscrizione
77
all’albo CAF) sul modello di comunicazione dell’opzione di cui all’articolo 119,
comma 11.
Visto di conformità su distinti modelli
D. Si ipotizzi che l’amministratore di un condominio trasmetta all’Agenzia
delle entrate una prima comunicazione per optare per lo sconto in
fattura/cessione del credito in relazione ai soli interventi trainanti,
avvalendosi del CAF “X”.
Si ipotizzi, inoltre, che uno dei condomini,
debba trasmettere una distinta comunicazione per optare per lo sconto in
fattura/cessione del credito per gli interventi trainati avvalendosi del CAF
“Y”.
Nel caso suesposto, è corretto affermare che il soggetto che appone il
visto di conformità sulla seconda comunicazione debba verificare anche la
presenza della asseverazione relativa agli interventi trainanti (verificata e
trasmessa da altro CAF) per verificare, ad esempio, che gli interventi
trainati siano stati effettuati “congiuntamente” agli interventi trainanti?
R. Si ritiene necessario che in sede di rilascio del
visto relativo agli interventi trainati sia acquisita la documentazione relativa agli
interventi trainanti, che costituiscono il presupposto per l’accesso alla maggiore
agevolazione.
Per maggiori informazioni sul Superbonus 110%:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25
Per scaricare il pdf della circolare in oggetto:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957155/Circolare+n.+30_2020.pdf/179bbe13-8a49-f082-625b-3344f6175fa4