lunedì 28 dicembre 2020

Superbonus 110% : la circolare n. 30 del 22 dicembre 2020 dell'Agenzia delle Entrate

 




Con questa guida forniremo una sintesi della circolare n. 30 del 22 dicembre 2020  dell'Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110% che illustra le recenti modifiche alla misura operate dal decreto Agosto2 che ha introdotto i commi 1-bis, 1-ter, 4-ter, 9- bis e 13-ter dell’articolo 119 e fornisce ulteriori precisazioni in risposta a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata, nonché a quesiti pervenuti da parte dei Centri di assistenza fiscale (CAF), delle associazioni di categoria e degli Ordini professionali.

Soggetti beneficiari

D. Gli interventi realizzati da IACP comunque denominati su parti comuni di edifici, costituiti da abitazioni di edilizia residenziale pubblica distintamente accatastate, interamente di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni unici proprietari, possono beneficiare del Superbonus? 

R. Tra gli interventi che possono rientrare nel Superbonus, all’articolo 119, comma 9 del decreto Rilancio, la lettera c) si includono anche gli interventi effettuati «dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica». Per tali soggetti il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. 

D. Possono fruire del Superbonus anche i soci o gli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda, che sostengono spese per gli interventi agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, realizzati su immobili rurali ad uso abitativo posseduti o detenuti dalla società semplice che conduce il fondo e a loro assegnati sulla base di un titolo idoneo (es. verbale di assegnazione dell’immobile da parte dell’assemblea della società debitamente registrato)?
R. Possono fruire del Superbonus i titolari dell’impresa agricola, gli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.) i soci o dagli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993, nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda relativamente alle spese sostenute a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola. 

D. Rientrano nel Superbonus le spese sostenute in relazione a interventi realizzati su immobili “non residenziali” posseduti da persone fisiche?
R. L’articolo 119, comma 9, lettera b) del decreto Rilancio stabilisce che sono destinatari del Superbonus «le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni». 
Di conseguenza, vanno esclusi dal Superbonus gli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni. 


D. In caso di interventi trainanti eseguiti sulle parti comuni di un edificio in condominio, possono accedere al Superbonus anche gli interventi trainati realizzati nelle singole unità immobiliari possedute da professionisti e società? Il proprietario di un appartamento in categoria A/1 all’interno di un condominio, può fruire del Superbonus per le spese a lui imputate per interventi effettuati sulle parti comuni?
R.  I soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora gli stessi partecipino alla ripartizione delle predette spese in qualità di condòmini.
Con riferimento all’ultimo quesito, si osserva che i possessori o detentori delle unità immobiliari cd. di lusso possono fruire della detrazione per le spese per interventi realizzati sulle parti comuni ma non possono fruire del Superbonus per interventi trainati realizzati sulle proprie unità atteso che il comma 15-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che il Superbonus non si applica 15 «alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico». 


D. Un contribuente con elevata disponibilità finanziaria che dispone solo del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale può beneficiare del 110 per cento cedendo il credito corrispondente alla detrazione sulle spese sostenute dal 1° luglio al 31 dicembre di quest’anno per interventi di cui all’articolo 119 effettuati sull’abitazione principale?
R. Sì, in quanto si tratta di un soggetto che “astrattamente” può essere titolare della detrazione, stante le modalità di tassazione del reddito previste per tale contribuente. Nel caso in questione, il reddito derivante dal possesso dell’immobile adibito ad abitazione principale (rendita catastale), concorre alla formazione del reddito complessivo, ma è escluso da tassazione per effetto della deduzione di cui all’articolo 10 del Tuir di importo pari alla rendita catastale. Tale soggetto può, tuttavia, esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (corrispondente alla detrazione spettante) in quanto possiede un reddito che concorre alla formazione del reddito complessivo ma che non è soggetto ad imposta in virtù del particolare meccanismo di tassazione che prevede una deduzione di pari importo. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, sulla base di quanto previsto dalla norma attuale, inoltre, è irrilevante la circostanza che il contribuente abbia “una elevata disponibilità finanziaria”. 


Tipologie di immobili ammessi


D. L’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che il Superbonus spetta per gli interventi elencati in tale articolo, realizzati, tra l’altro, su «unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all'interno di edifici plurifamiliari». Nel decreto interministeriale, l’articolo 1, comma 3, lettera i) stabilisce che per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso autonomo esclusivo) e la presenza di un «accesso autonomo dall'esterno», presuppone che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva. È possibile fornire qualche elemento ulteriore utile alla qualificazione di “accesso autonomo” anche a seguito delle modifiche normative nel frattempo intervenute?
R. Il legislatore è intervenuto inserendo, in sede di conversione del decreto Agosto all'articolo 119, il comma 1-bis ai sensi del quale «per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva».
Pertanto, si può ritenere che una unità immobiliare abbia «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio:
− all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione;
− all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.
Nel caso di una “villetta a schiera”, pertanto, si ha «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio:
− la stessa sia situata in un comprensorio o in un parco di comproprietà con altri soggetti o alla stessa si accede dall’area di corte di proprietà comune usata anche per i posti auto;
− il cortile o il giardino su cui si affacciano gli ingressi indipendenti siano di proprietà esclusiva, anche se indivisa, dei proprietari delle singole unità immobiliari.

D. Con riferimento ad interventi realizzati su un edificio bifamiliare in cui ognuna delle unità immobiliari ha accessi indipendenti e autonomi direttamente dalla strada pubblica, nonché impianti per l’acqua, gas, energia elettrica e riscaldamento di proprietà esclusiva, la presenza di scarichi e fosse biologiche in comune alle due unità immobiliari è di per sé sufficiente a ritenere ciascuna delle richiamate unità non «funzionalmente indipendente»? 
R. L’articolo 1, comma 3, lettera i) del decreto interministeriale 6 agosto 2020 dispone che «per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. 
Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo)».
Gli impianti non espressamente individuati nel predetto decreto – come le fognature e i sistemi di depurazione – non rilevano ai fini della verifica dell’autonomia funzionale dell’immobile.

D. Una villetta a schiera può essere considerata «funzionalmente indipendente», anche se è allacciata ad un sistema di teleriscaldamento, gestito da un supercondominio, che serve anche altre unità immobiliari e che, oltre a riscaldare l’immobile, fornisce acqua calda?
R. Si può ritenere “funzionalmente indipendente” anche una unità immobiliare allacciata ad un sistema di teleriscaldamento.

D. Ai fini del Superbonus sono agevolabili le spese effettuate su edifici iscritti nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”)?
R. Tali detrazioni spettano anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati catastalmente.
Ai fini dell’ecobonus, inoltre, per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. 
Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari. Pertanto, è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).

D. Può essere riconosciuto il Superbonus per l'installazione del cappotto termico interno in edifici sui quali insistono vincoli storicoartistici o paesaggistici, in considerazione dell’impossibilità di effettuare interventi di isolamento dell’involucro che possano portare al miglioramento di almeno due classi energetiche?
R. Se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico. Nell’ambito dei predetti interventi si ritiene che, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa, possa rientrare anche l'installazione del cappotto termico interno.

D. Nel caso in cui in un edificio vincolato siano impediti, come indicato nel comma 2 dell’articolo 119, gli interventi trainanti e si eseguono solo interventi trainati, come deve essere effettuata la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche?
R. Se gli interventi riguardano tutte le unità immobiliari riscaldate che compongono l’edificio, la verifica si esegue considerando l’intero edificio. Qualora, invece, l’intervento riguardi la singola unità immobiliare, la verifica va effettuata con riferimento a unità immobiliare e l’asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

D. Per quali interventi trainanti ammessi al Superbonus è possibile cumulare la detrazione spettante per le spese sugli immobili vincolati ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera g), del Tuir?
R. Sulle spese sostenute in relazione agli immobili vincolati, nel limite di spesa ammesso al Superbonus (96.000 Euro), è possibile fruire sia della detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute per gli interventi antisismici, sia di quella del 19 per cento di cui all’articolo 15, comma 1, lettera g), del Tuir sulla spesa ridotta alla metà.
Oltre il limite di spesa ammesso al Superbonus, invece, la detrazione nella misura del 19 per cento, ai sensi del citato articolo 15 del Tuir, è calcolata sull’intero importo eccedente. Analoga disposizione non è, invece, prevista ai fini degli interventi ammessi all’ecobonus: pertanto, per le spese relative a tali interventi, pertanto, non è possibile cumulare le due detrazioni in commento. 

Interventi trainanti

D. Gli interventi trainanti di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio possono essere agevolati con la detrazione del 110 per cento se eseguiti “unicamente” su pertinenze dell'immobile?
R. Si ritiene che un intervento trainante possa essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché tale intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio.

D. La sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale centralizzato che non è al servizio di tutte le unità immobiliari presenti nell’edificio in condominio può essere considerato intervento trainante ai sensi del comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio?
R. Si. Può essere considerato intervento trainante per tutte le unità immobiliari che costituiscono l’edificio oggetto di intervento.

Interventi trainati

D. Per gli interventi di efficienza energetica  il periodo di fruizione dell’agevolazione è di cinque anni o di dieci anni?
R. La detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 sia per interventi trainanti sia per interventi trainati eseguiti congiuntamente ai primi, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi.

D. Nel caso in cui nel 2020 sia effettuata su un edificio unifamiliare la sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente (intervento trainante) e la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico (intervento trainato) e nel 2021 il proprietario decide di sostituire gli infissi nello stesso edificio, le spese relative a tale ultimo intervento possono accedere alla detrazione del 110 per cento considerando l'intervento come trainato da quello effettuato nel 2020?
R. Ai fini dell’applicazione del Superbonus, fermo restando che le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, ovvero tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

D. Gli interventi di cui al comma 2.quater.1 dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 e s.m.i. «su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica» possono essere inclusi tra gli interventi trainati?
R. No, in quanto gli interventi agevolabili in base al comma 2.quater.1 dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 sono compresi tra quelli trainanti di cui all’articolo 119 comma 1 e 4. In particolare, trattasi di interventi finalizzati congiuntamente alla efficienza energetica e alla riduzione del rischio sismico.
La detrazione disciplinata dal citato comma 2.quater.1 è alternativa a quella prevista dal comma 2-quater del medesimo articolo 14, per gli interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici esistenti nonché alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico.
Più specificatamente, l’intervento di efficienza energetica indicato nel citato comma 2.quater dell’articolo 14 interessa più del 25 per cento della superficie disperdente lorda delle parti comuni di un edificio condominiale ed ha, pertanto, le caratteristiche dell’intervento trainante previsto dal comma 1 dell’articolo 119, analogamente agli interventi antisismici ricompresi, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 119, tra gli interventi trainanti.

D. Gli interventi di riqualificazione globale degli edifici indicati nell’articolo 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006, possono essere inclusi tra gli interventi trainati?
R. No. Gli interventi indicati nell’articolo 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006 sono quelli «di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192».
Relativamente agli interventi indicati nell’articolo 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006, con la circolare n. 36/E del 2007 è stato, precisato che data l’assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprenda qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. L’intervento di cui al citato comma 344, pertanto, comprendendo qualsiasi intervento di efficienza energetica ed essendo inteso come un unicum, non distingue tra interventi trainanti e trainati come previsto dal Superbonus. 

D. Se si realizza un intervento di miglioramento energetico ammesso al Superbonus sulle parti comuni di un edificio in condominio, un contribuente che possieda quattro appartamenti nel condominio potrà fruire del Superbonus per i lavori di risparmio energetico trainati (ad esempio il cambio degli infissi) per tutti e quattro gli appartamenti?
R. Ai sensi dell’articolo 119, comma 10 del decreto Rilancio, i contribuenti persone fisiche possono beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari.
Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio in condominio.

D. Con quale documento si può dimostrare che il lavoro trainato (es. pannelli fotovoltaici, caldaia e infissi) è stato svolto tra l’inizio e la fine lavori del lavoro trainante (es. cappotto) se il complesso dei lavori è affidato ad una unica impresa che fattura l’intero intervento con acconti e saldi? È sufficiente un’attestazione da parte dell’azienda?
R. Nel caso rappresentato può essere sufficiente l’attestazione da parte dell’impresa che ha eseguito i lavori.

Installazione di sistemi solari fotovoltaici

D. In un edificio è già presente un impianto fotovoltaico da 3 kW, che fruisce del conto energia. Se sul medesimo edificio viene effettuato un intervento ammesso al Superbonus di rifacimento del cappotto termico è possibile anche trainare un intervento di potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente
R. Si, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dai commi 5 e 7 dell’articolo 119 del decreto Rilancio e fermo restando l’impossibilità per la quota parte di impianto potenziato di accedere a qualunque altro beneficio. 

D. Il Superbonus spetta per le spese sostenute per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su:
- parti comuni di edifici residenziali in condominio,
- edifici unifamiliari residenziali e relative pertinenze,
- unità immobiliari residenziali e relative pertinenze funzionalmente indipendenti che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari,
- unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, site all'interno di edifici in condominio,
- pensiline di parcheggio aperto in area condominiale?
R. L’installazione di impianti fotovoltaici rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica di cui al 29 comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio o che si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.
In particolare, l’installazione di impianti fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata: sulle parti comuni di un edificio in condominio, sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo, su edifici unifamiliari e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno. Ai fini del Superbonus l’installazione degli impianti in parola può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti edifici e unità immobiliari.
In applicazione di tale principio, pertanto, il Superbonus spetta anche nel caso in cui l’installazione sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio, ad esempio, sulle pensiline di un parcheggio aperto.

D. Nel caso di condominio che effettua un intervento trainante che consente il miglioramento di due classi energetiche, quale è il limite massimo di potenza per l’intervento trainato fotovoltaico? 20 kW per unità abitativa come indicato nella circolare 24/E del 2020, oppure 20 kW per edificio?
R. Si ritiene che se l’impianto è al servizio del condominio il limite di 20 KW è riferito all’edificio condominiale.
Se invece l’impianto è al servizio delle singole unità abitative tale limite va riferito alla singola unità.

Limiti di spesa agevolabili 

D. E' confermato che il compenso dell’amministratore condominiale per tutti gli adempimenti connessi al Superbonus non rientra nella detrazione, in quanto costo non strettamente correlato/collegato agli interventi agevolabili?
R. Sul punto, si conferma quanto affermato dalla prassi in materia di detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, secondo cui la detrazione spetta per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.
Pertanto, anche ai fini del Superbonus la spesa per il compenso straordinario dell’amministratore non può essere considerata fra quelle ammesse alla detrazione e, dunque, non può essere oggetto né del c.d. “sconto in fattura”, né di “cessione”, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio. 

D. Nella circolare n.24/E del 2020 (pag. 15) è precisato che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del Superbonus, soltanto se riguardano un edificio “residenziale” considerato nella sua interezza cioè qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento. Come si conteggia tale superficie?
Ai fini del calcolo occorre tener conto anche della superficie di eventuali unità immobiliari di categoria A/1 (“abitazione di tipo signorile”) facenti parte dello stesso condominio?
R. In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate ai fini del calcolo della detrazione soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.
Ciò implica che, utilizzando un principio di “prevalenza” della funzione residenziale rispetto all'intero edificio, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere al Superbonus, anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono spese, in qualità di condòmini, per interventi sulle parti comuni di un edificio. 
Tali soggetti, tuttavia, non potranno fruire del Superbonus per interventi trainati realizzati sui propri immobili.
Qualora, invece, la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza sia inferiore al 50 per cento, il Superbonus riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. 
Ai fini del calcolo della superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza vanno conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali facenti parte dell’edificio. 

D. La norma istitutiva del Superbonus non sembra vietare di eseguire su uno stesso edificio un intervento di sismabonus agevolato al 110 per cento e uno o più degli interventi trainanti di miglioramento energetico agevolati al 110 per cento, abbinando eventualmente uno o più interventi trainati.
È corretta tale impostazione?
In caso affermativo, è corretto considerare che ogni intervento abbia un distinto plafond di spesa?
Es. Messa in sicurezza antisismica con coibentazione di un edificio unifamiliare: 96.000 euro + 50.000 euro?
Inoltre, quali sono i limiti di spesa detraibile al 110 per cento per i seguenti interventi trainati:
- finestre e schermature solari;
- pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda;
- impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili?
È corretto affermare che, quando si esegue un intervento di sismabonus agevolato al 110 per cento, sono agevolate entro il limite di 96.000 euro anche le spese di manutenzione straordinaria connesse alla messa in sicurezza antisismica (si pensi, ad esempio, alle spese per pareti esterne e interne, pavimenti, soffitti, impianto idraulico ed elettrico)? 
R. Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dei suddetti interventi.
Cn riferimento agli specifici quesiti si precisa che:
− per l’acquisto e la posa in opera di finestre o di schermature solari nonché per l’acquisto e la posa in opera di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda, l’articolo 1, comma 345, legge n. 296 del 2006, l’articolo 14, comma 2, lettera b, decreto legge n. 63 del 2013 e l’articolo 1, comma 346, della medesima legge n. 296 del 2006, stabiliscono per ciascun intervento un limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro.
Qualora tali interventi siano trainati da un intervento trainante ammesso al Superbonus, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110 per cento per ciascun intervento è pari a 54.545 euro;
− per l’acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, l’articolo 14, comma 2-bis, del citato decreto legge n. 63 del 2013 stabilisce un ammontare massimo di detrazione spettante pari a 30.000 euro.
Qualora tale intervento sia trainato da un intervento trainante ammesso al Superbonus, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110 per cento per ciascun intervento è pari a 27.273 euro. 
Quando si esegue un intervento antisismico ammesso al Superbonus sono agevolabili anche le spese di manutenzione ordinaria o straordinaria, ad esempio, per il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell’impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare l’intervento nel suo complesso. 
Anche tali spese concorrono al limite massimo di spesa ammesso al Superbonus pari a 96.000 euro per immobile, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia 34 effettivamente realizzato. 
Infine, per effetto del rinvio, contenuto nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, gli interventi ammessi al sismabonus sono quelli indicati nel medesimo articolo 16-bis e, pertanto, non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili.

D. Per quanto concerne la determinazione della spesa massima agevolabile per specifico intervento, laddove è previsto il calcolo in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio residenziale condominiale, si ritiene che debbano essere considerate anche le “pertinenze” delle abitazioni: ad esempio, 5 abitazioni e 3 box pertinenziali consentono di considerare un totale di 8 unità immobiliari su cui calcolare la spesa. 
Ai fini del calcolo del predetto limite di spesa, si deve tener conto anche delle unità immobiliari di categoria A/1 e dei locali ad uso commerciale atteso che i possessori dei predetti immobili hanno diritto al Superbonus per le spese relative ad interventi realizzati sulle parti comuni dell’edificio in condominio?
R. Si ritiene che, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edifico oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze.
In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8.
Inoltre, ai fini della determinazione del limite in questione, non devono essere considerate le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi.
Ai fini del predetto calcolo occorre, altresì, tener conto delle unità immobiliari di categoria A/1 presenti nell’edificio. Relativamente, infine, ai locali ad uso commerciale, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengano le spese per le parti comuni.

D. Nel caso di intervento sull’impianto termico centralizzato concorrono alla determinazione della spesa massima ammissibile anche le pertinenze non servite dall’impianto termico?
R. Concorrono alla determinazione della spesa massima anche le pertinenze.
Si è ritenuto irrilevante la circostanza che le pertinenze fossero o meno servite dall’impianto termico. 

D. Nel caso in cui al termine dei lavori agevolabili ai fini del Superbonus, un edificio unifamiliare sia frazionato in due unità immobiliari “funzionalmente indipendenti” e con “accesso autonomo dall’esterno, rileva la situazione esistente all’inizio dei lavori (con spesa massima agevolabile per intervento calcolata sull’edificio unifamiliare), oppure quella finale (due unità immobiliari indipendenti per cui la spesa massima agevolabile si calcola per ogni unità immobiliare autonomamente)?
Nel caso di due unità immobiliari non funzionalmente indipendenti in un edificio plurifamiliare di proprietà di un unico soggetto, che al termine dei lavori verranno accorpate catastalmente in un unico edificio unifamiliare, rileva la situazione iniziale (per cui è precluso l’accesso al Superbonus) o la situazione finale (che consente l’accesso alla predetta agevolazione)?
Se il proprietario di un intero edificio composto da più unità immobiliari distintamente accatastate (es.4 unità abitative e 2 depositi) dona o vende al figlio una delle unità abitative prima dell’inizio dei lavori, si costituisce un condominio e di conseguenza è possibile accedere al Superbonus per gli interventi realizzati sulle parti comuni?
In presenza di un intervento di demolizione e di ricostruzione che può usufruire sia dell’ecobonus che sismabonus, il numero delle unità immobiliari ai fini del calcolo del limite di spesa ammissibile al 110 per cento si considera prima dell’intervento o alla fine dell’intervento?
R. Nel caso in cui i predetti interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
Va valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell’applicazione delle predette detrazioni.
Nello specifico:
− qualora un edificio unifamiliare sia frazionato in due unità immobiliari funzionalmente “non” indipendenti appartenenti allo stesso proprietario “solo” al termine dei lavori, gli interventi che possiedono le caratteristiche richieste dalla norma sono ammessi al Superbonus e la spesa massima agevolabile sarà calcolata con riferimento all’edificio unifamiliare iniziale; 
− qualora due unità immobiliari “non” funzionalmente indipendenti in un edificio di un unico proprietario al termine dei lavori vengano accorpate in un unico edificio, gli interventi realizzati non sono ammessi al Superbonus;
− qualora il proprietario di un intero edificio, composto da più unità immobiliari distintamente accatastate, doni al figlio una delle unità abitative prima dell’inizio dei lavori, si costituisce un condominio e, di conseguenza, è possibile accedere al Superbonus;
− si realizza un intervento di demolizione e di ricostruzione agevolabile sia ai fini dell’ecobonus che del sismabonus, per il calcolo del limite di spesa ammissibile al Superbonus si considera il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori.

D. Nel caso in cui la spesa sostenuta dal contribuente per l'intervento agevolato con il Superbonus sia eccedente il costo massimo unitario indicato all'Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020, sulla parte eccedente si può beneficiare di altra agevolazione di cui al decreto legge n. 63 del 2013, in presenza dei relativi requisiti?
A titolo esemplificativo: intervento trainato di sostituzione dei serramenti, costo unitario sostenuto 900 euro/m2 , a fronte di un massimale ammissibile di 650 euro/m2 .
R. Per le spese sostenute che eccedono il costo massimo unitario e la spesa massima ammissibile al Superbonus non è possibile fruire di altra agevolazione.

Casi particolari

D. Cosa si intende per impianto di riscaldamento?
Una stufa a legna o a pellet può essere considerata impianto di riscaldamento?
R. Ai sensi del punto l-tricies del comma 1 dell’articolo 2 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, come recentemente modificato dal d.lgs. 10 giugno 2020, n. 48, per impianto termico si intende: «impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate». Ciò implica, pertanto, che anche ai fini del Superbonus è necessario che l’impianto di riscaldamento, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente nell’immobile oggetto di intervento.
Pertanto, per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020, data di entrata in vigore del citato d.lgs. 10 giugno 2020 n. 48, per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, anche caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati «impianto di riscaldamento».
Per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla previgente disposizione, opera l’assimilazione agli impianti termici delle stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; se fissi e quando la somma delle potenze nominali del focolare degli 39 apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 KW.
Pertanto, sarà possibile accedere al Superbonus sempre che vi sia il conseguimento di un risparmio energetico e che vi sia il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.

D. Sono ammissibili al Superbonus gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti costituiti da una caldaia ed una pompa di calore multisplit?
R. L
a sostituzione di un impianto composto da una caldaia e pompe di calore multisplit, munito di libretto di impianto per la climatizzazione, come da decreto ministeriale 10 febbraio 2014, può essere ammessa al Superbonus in conformità al comma 1, dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Si precisa tuttavia che, come previsto dal citato decreto Rilancio, il nuovo impianto installato, qualora abbia la medesima configurazione di quello sostituito, si connota come impianto ibrido e, in quanto tale, deve rispettare quanto previsto per tali impianti dal decreto interministeriale 6 agosto 2022.

D. In presenza di una precedente sostituzione della caldaia, intervento per il quale si è beneficiato dell’ecobonus, è possibile effettuare un nuovo intervento rientrante fra quelli ammessi al Superbonus e all’ecobonus?
R. Si ritiene che sia possibile fruire del Superbonus o dell’ecobonus nel caso prospettato, nel rispetto di ogni limite e condizione previsto dalla normativa agevolativa di riferimento. 

D. In un edificio unifamiliare l'impianto di riscaldamento esistente è formato da tre pompe di calore “aria-aria” dislocate nei vari ambienti.
L'intervento di sostituzione delle tre pompe di calore esistenti con altrettante pompe di calore “aria-aria” di uguale potenza termica costituisce un intervento trainante oppure il nuovo impianto di riscaldamento deve essere del tipo “centralizzato” e cioè avere una pompa di calore “aria-aria” multisplit di potenza pari alla somma delle potenze delle pompe di calore esistenti?
R. Qualora le tre distinte pompe di calore rappresentino gli unici generatori di calore e, pertanto, non sono presenti ulteriori generatori nel libretto di impianto per la climatizzazione di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 2014, si ritiene, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, che tra gli interventi trainanti di cui all’articolo 119, comma 1, lettera c) del decreto Rilancio, rientri anche la mera sostituzione delle tre pompe di calore esistenti con altrettante di potenza termica idonea al riscaldamento degli ambienti dell’unità immobiliare, nel rispetto di quanto previsto dal punto 10.1 dell’Allegato A al decreto interministeriale 6 agosto 2020. 

D. In un condominio composto da più edifici si vogliono effettuare interventi di isolamento termico delle superfici opache riguardanti solo uno degli edifici che compongono il condominio. Le spese sostenute per tali interventi possono fruire del Superbonus?
R. Sì, nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio, le relative spese rientrano nel Superbonus anche se il predetto intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio medesimo, a condizione, tuttavia, che - per l’edificio oggetto di intervento - siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico.
Il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi A.P.E. convenzionali, ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi. 

D. Le spese relative ad opere di isolamento termico di un immobile che prevedono lavori edili di scavo a tergo delle murature per posizionare pannelli isolanti sono ammesse al Superbonus?
Per l’isolamento di un pavimento poggiato sul terreno, è necessaria la demolizione dello stesso, la posa di pavimento areato ed isolato termicamente ed il ripristino degli impianti e dei pavimenti. Le relative spese sono ammesse al Superbonus?
R. Il Superbonus spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.
Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, pertanto, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato quali quelli indicati nel quesito.
L'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato, che dovrà asseverare gli interventi in questione, attestandone la rispondenza a requisiti richiesti e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. 

D. Qualora con la sola sostituzione dei serramenti siano rispettati i valori di trasmittanza necessari ai fini dell’accesso al Superbonus, la sostituzione della chiusura “oscurante” (tapparella, persiana, scuro) può ritenersi intervento “autonomo” rispetto alla sostituzione del serramento?
R. Come si evince dall’Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020, nel caso in cui le chiusure oscuranti siano installate congiuntamente alla sostituzione del serramento l’intervento è da considerarsi in maniera unitaria. 
E' pertanto ammesso al Superbonus quale intervento trainato se eseguito congiuntamente agli interventi trainanti e sempreché assicuri il miglioramento di almeno due classi energetiche o, ove non possibile il conseguimento della classe energetica più alta. 
La sostituzione delle chiusure oscuranti, disgiunta dalla sostituzione dei serramenti, e l’installazione delle schermature solari costituiscono, invece, interventi autonomi a fronte dei quali è possibile fruire dell’ecobonus di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

D. È possibile ai fini del Superbonus affidare i lavori ad una ditta in cui è azionista di riferimento e amministratore il medesimo proprietario degli immobili oggetto degli interventi? R. Le norme agevolative non prevedono limitazioni al riguardo. 

D. La detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013 spettante agli acquirenti di unità immobiliare (cd. “sismabonus acquisti”) può riconoscersi anche in relazione agli acconti pagati fino al 31 dicembre 2021 (termine attualmente previsto per la validità dell’agevolazione), anche qualora i lavori siano completati dall’impresa oltre tale data?
R. Il citato articolo 16, comma 1-septies stabilisce che qualora gli interventi di riduzione del rischio sismico degli edifici di cui al comma 1-quater del medesimo articolo 16 «siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1,2 e 3 (...) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, la detrazione spetta all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare».
La norma attualmente si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.
Ai sensi dell’articolo 119, comma 4, del decreto Rilancio, la detrazione è elevata al 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Affinché gli acquirenti persone fisiche delle unità immobiliari possano beneficiare del Superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.
Gli acquirenti delle case antisismiche potranno, altresì, fruire del Superbonus per gli acconti pagati dal 1° luglio 2020 (in quanto l’agevolazione a tale data è vigente), in applicazione del principio di cassa, a condizione tuttavia che 44 il preliminare di acquisto sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il 31 dicembre 2021.

Opzione per cessione e sconto in fattura

D. Con riferimento all’applicazione del criterio di cassa o di competenza, in caso di sconto in fattura, si può fare riferimento - in luogo della data dell’effettivo pagamento - alla data di emissione della fattura da parte del fornitore
R. La disposizione che disciplina il Superbonus fa rinvio alle «spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021».
Ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento: - per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;
- per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data dei pagamenti. Si ritengono assimilabili a tali soggetti, altresì, le imprese minori di cui all'articolo 66 del Tuir che, sono sottoposte ad un regime “improntato alla cassa”.
Tuttavia, per alcuni componenti di reddito - che mal si conciliano con il criterio di cassa - la specifica disciplina 45 prevista dal Tuir, rende di fatto operante il criterio di competenza. 
Ciò, in particolare, avviene per la deduzione delle quote di ammortamento che rappresentano la tecnica contabile mediante la quale le spese qui in esame concorrono alla formazione del risultato di periodo. Inoltre, nel medesimo documento di prassi, si è precisato che per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali, relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell'imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino. Allo stato attuale ed in assenza di modifiche normative, non emergono elementi che possano determinare una diversa linea interpretativa.

D. Un condòmino “moroso” che non paga le quote condominiali, può cedere il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni spettanti?
R.  Nel caso di “condòmino moroso” l’amministratore di condominio non dovrà comunicare nessun dato riferito allo stesso in quanto il condòmino, non avendo versato le quote condominiali, non ha diritto alla detrazione.
Il recupero del credito verso il condomino moroso, rientrando tra i rapporti di diritto privato tra condominio e condomino, non investe profili di carattere fiscale.

D. Considerando che la formulazione letterale della norma relativa alla cessione del credito, anche successiva allo sconto in fattura (articolo 121, comma 1, del decreto Rilancio), è diversa rispetto a quella per le opzioni contenute negli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, la definizione di «altri soggetti» si estende a qualunque altro soggetto, senza distinzioni o requisiti?
R. In base alla disposizione contenuta nell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del decreto Rilancio è consentita la cessione del credito d'imposta (corrispondente alla detrazione spettante) nei confronti «di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari» senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione. 

D. Dal momento che il decreto Rilancio consente di cedere il credito d’imposta in relazione alle spese «sostenute nel 2020 e 2021», è possibile cedere la detrazione del 50 per cento per interventi di recupero del patrimonio edilizio o il bonus facciate per le spese sostenute da un contribuente, ad esempio, a gennaio 2020?
R. Tale possibilità è consentita in base a quanto previsto dall’articolo 121 del decreto Rilancio che stabilisce che i soggetti che sostengono tra l’altro, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b) del Tuir o per il recupero e il restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate13) possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un «contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso», anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (“sconto” in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la “cessione” di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione. 1
La medesima opzione può essere esercitata anche dagli acquirenti degli immobili facenti parte di interi fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del T.U. dell’Edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile e che hanno diritto alla detrazione di cui al comma 3 del citato articolo 16-bis del Tuir.

D. In caso di sconto in fattura per interventi su parti comuni condominiali, deve essere rilasciata fattura unica ovvero frazionata fra i vari condòmini in funzione della spesa a ciascuno imputata?
R. Trattandosi di fattura per interventi su parti comuni degli edifici, si è dell’avviso che la stessa debba destinata al solo condominio.

D. E' possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, per stati di avanzamento lavori, anche per interventi non indicati nel comma 2 dell’articolo 121 del decreto Rilancio e che danno origine ad altri bonus?
R. Ai sensi dell’articolo 121, comma 1-bis, del decreto Rilancio è possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione, anche per stati di avanzamento lavori, in relazione agli interventi elencati al comma 2 dello stesso 49 articolo 121 (Superbonus, ecobonus, sismabonus, impianti fotovoltaici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici, bonus facciate e ristrutturazioni edilizie).
Per i soli interventi che danno diritto al Superbonus, inoltre, la norma stabilisce che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. 

D. Il contribuente che effettua interventi antisismici per i quali spetta il Superbonus può fruire anche del cd. bonus mobili? In caso di risposta positiva, tale possibilità permane anche se il contribuente esercita l’opzione per il sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus? 
R. Il bonus mobili spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus nonché per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, del Superbonus di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Il bonus mobili spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Tale possibilità è, peraltro, riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione di cui al citato articolo 16-bis del Tuir, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.

D. Qualora si opti per la cessione della detrazione spettante, il credito d’imposta corrispondente, può essere recuperato in capo al cessionario, in assenza dei presupposti per l’applicazione della detrazione?
R. Se un soggetto acquisisce un credito d’imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquistato il credito in “buona fede” non perde il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.

D. Cosa si intende per “concorso in violazione” di cui all’articolo 121, comma 6, del decreto Rilancio
R. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, il fornitore/cessionario rispondono solidalmente:
− della sanzione (ai sensi dell’articolo 9, comma 1);
− della detrazione illegittimamente operata e dei relativi interessi (ai sensi dell’articolo 121, comma 6, del decreto Rilancio).
I destinatari degli esiti del controllo sono, quindi, i beneficiari della detrazione (i soggetti che sostengono le spese agevolate), ovvero anche i fornitori in solido nel caso di concorso nella violazione.

Rilascio attestazioni e asseverazioni

D. È corretto affermare che l’asseverazione deve essere rilasciata ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio anche per gli interventi non rientranti nel 110 per cento?
R. A
i fini delle opzioni di cui al citato articolo 121 riferite alle detrazioni indicate nel medesimo articolo, diverse da quelle che danno diritto al Superbonus, non è necessario produrre ulteriori attestazioni rispetto a quelle previste dalle specifiche discipline. 


D. Tra le tipologie di servizi da sottoporre a verifica di congruità della spesa sono compresi anche i compensi professionali per le attività legate al rilascio delle asseverazioni tecniche necessarie ai fini dell’agevolazione spettante per gli interventi di risparmio energetico. Considerato che al punto 13.1, lettera c), dell’allegato A al decreto interministeriale 6 agosto 2020 è stabilito che gli oneri per tali prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi «sono ammessi alla detrazione (...), secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016», come si fa ad applicare tale disposizione e, in particolare, come procedere quando in esso non ci sono voci esattamente corrispondenti alla prestazione (ad es. il semplice rilascio dell’A.P.E.)?
R. Ai sensi del comma 15 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, sono detraibili nella misura del 110 per cento le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni.
Nello specifico, le parcelle dei professionisti relative alle prestazioni rese per i predetti interventi devono rispettare ai fini del Superbonus un doppio limite: quello previsto dal decreto interministeriale 6 agosto 2020 per ogni specifico intervento di risparmio energetico ammesso alla detrazione e quello di cui al citato decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016. 
In particolare, si ritiene che, l’A.P.E. rientri tra le 55 prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettere e) e b), ovvero tra le “attività propedeutiche alla progettazione”.

D. La spesa per il rilascio delle attestazioni ed asseverazioni concorre al calcolo del limite massimo di spesa ammesso al Superbonus?
R. L'articolo 119, comma 15, del decreto Rilancio prevede che le spese sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni e visto di conformità, richieste ai fini della detrazione, cessione o sconto secondo le disposizioni previste dal medesimo articolo, sono detraibili al 110 per cento.
Tali spese concorrono al limite massimo di spesa ammesso alla detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento agevolabile. 

D. In caso di interventi realizzati in un condominio composto da più edifici o in un supercondominio serviti da un’unica centrale termica, la verifica del miglioramento di due classi energetiche deve essere effettuata per ogni edificio o per il condominio nel suo complesso?
L’A.P.E. convenzionale deve riguardare tutti gli edifici o ogni singolo edificio seppur servito da un sistema di riscaldamento comune?
R. Per accedere al Superbonus, il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi attestati di prestazione energetica (in breve, A.P.E.) convenzionali ante e post intervento, per i soli fabbricati/condomìni che realizzano l’intervento. 
Pertanto, ad esempio, nel caso di sostituzione di un impianto centralizzato che serve tutti i fabbricati che compongono il condominio o tutti i condomìni di un supercondominio, il doppio passaggio di classe andrà verificato con riferimento, rispettivamente, all’intero condominio o al supercondominio. Inoltre, qualora in un condominio costituito da più edifici, la sostituzione dell’impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di due classi energetiche ma tale risultato è raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi trainanti o trainati, possono accedere al Superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi. 
Anche in tale caso, la verifica del rispetto dei requisiti necessari per accedere al Superbonus va effettuata con riferimento a ciascun edificio e, in particolare, il doppio passaggio di classe è attestata mediante gli appositi A.P.E. convenzionali ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi.
Possono, invece, accedere, nel rispetto delle condizioni previste, all'ecobonus di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, gli altri condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici che - con il solo intervento di sostituzione dell’impianto termico centralizzato - non raggiungono il miglioramento di due classi energetiche. 

D. In caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, il miglioramento delle due classi energetiche deve essere verificato sia per il condominio che per il singolo appartamento o solo per il condominio? 
R. La verifica va fatta considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, trainanti e trainati. Pertanto, nel caso di intervento trainante condominiale e intervento trainato nel singolo appartamento, ai fini del Superbonus è sufficiente che il miglioramento delle due classi energetiche sia raggiunto dal condominio. 

D. Nel caso di un condominio che esegue un intervento trainante, l'A.P.E. deve essere rilasciato per le singole unità immobiliari, oppure è sufficiente un'A.P.E. “condominiale”? Inoltre, se anche i singoli condomini eseguono interventi trainati, è necessario anche l'A.P.E. della singola unità immobiliare?
R. Ai fini del Superbonus nel caso di interventi trainanti e trainati eseguiti in un condominio, occorre produrre gli Attestati di Prestazione Energetica (A.P.E.) convenzionali ante e post intervento, elaborati secondo le indicazioni del punto 12 dell’Allegato A del decreto interministeriale 6 agosto 2020, riferiti all’intero fabbricato prendendo in considerazione solo i servizi energetici presenti nella situazione ante intervento e considerando nella situazione post intervento tutti gli interventi trainanti e trainati eseguiti congiuntamente. 
Nei casi previsti dall’articolo 7, comma 1 del citato decreto interministeriale (interventi sull’involucro opaco dell’edificio che accede al Superbonus) è necessario acquisire e conservare a cura del beneficiario gli attestati per ogni singola unità immobiliare. 


D. Premesso che è possibile accedere alla detrazione anche per gli interventi con data inizio lavori precedenti al 1° luglio 2020, se le relative spese sono sostenute successivamente a tale data, come si può rispettare la previsione di cui al comma 3, dell’articolo 7 del decreto interministeriale 6 agosto 2020, secondo cui per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1 e 2 del decreto Rilancio, «è obbligatoria la produzione degli attestati di prestazione energetica nella situazione ante e post intervento di cui al punto 12 dell'Allegato A? 
Ai fini di cui al presente comma, non sono ammessi gli attestati redatti tramite l'utilizzo di software basati su metodi di calcolo semplificati di cui al punto 4.2.2 dell'allegato l del decreto Linee guida A.P.E.», posto che tale ultima normativa, relativa all’ecobonus, non richiede una certificazione A.P.E. iniziale.
Inoltre, chi ha iniziato i lavori in data antecedente al 1° luglio 2020 ed è in possesso della certificazione A.P.E. iniziale, redatta in forma semplificata ed inviata dal Portale ENEA regionale, può usufruire comunque del Superbonus?
Il professionista che dovrà asseverare potrà predisporre una nuova certificazione “tardiva” utilizzando come base quella redatta in forma semplificata? 
R. Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto interministeriale 6 agosto 2020, per l’accesso al Superbonus esclude la possibilità di utilizzare software basati sui metodi semplificati. Ciò implica che l’A.P.E. post intervento va prodotto con un software che adotti il metodo completo secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 2015 contenente le “Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica”. 
Nel software utilizzato occorre, quindi, eseguire l’input descrittivo del sistema edificio impianto.
Per produrre l’A.P.E. ante intervento è sufficiente il cambio delle stratigrafie delle strutture utilizzate e dei dati dell’impianto ante intervento. In questo modo si ottengono l’A.P.E. ante e post effettivamente confrontabili. 
A maggior ragione, ciò è vero nel caso di edifici con più unità immobiliari per i quali occorre predisporre gli A.P.E. convenzionali riferiti all’intero edificio. 
Gli eventuali A.P.E. esistenti sono invece riferiti alle singole unità immobiliari e quindi non utilizzabili. 

D. È possibile che l’A.P.E. convenzionale utile per l’accesso al Superbonus sia rilasciata da un certificatore accreditato ai sensi del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, ma non iscritto ad alcun ordine professionale o collegio professionale
R. Ai fini delle dichiarazioni di cui al citato decreto asseverazioni del 6 agosto 2020, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo professionale e lo svolgimento della libera professione. 

D. Quali sono le conseguenze derivanti dal rilascio di un’asseverazione da parte di un soggetto non titolato
R. Il rilascio di tale asseverazione da parte di un soggetto non abilitato a farlo non consente di accedere alla predetta agevolazione.

D. Con riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione, ammessi al Superbonus ai sensi dell’articolo 119, comma 3, del decreto Rilancio, deve essere rispettato il requisito del miglioramento di due classi energetiche dell’edificio
Occorre acquisire a tale fine l’A.P.E. ante e post intervento?
R. In assenza di specifiche disposizioni, si ritiene che anche nel caso prospettato sia necessario, ai fini del Superbonus, rispettare il requisito del miglioramento di due classi energetiche dell’edificio e acquisire l’A.P.E. ante e post intervento. 

Adempimenti

D. Come vanno considerate le situazioni di non conformità urbanistiche dell’immobile costituite da parziali difformità non generate dalla volontà del proprietario, in assenza di meccanismi di sanatoria?
R. La questione non è di competenza dell’Amministrazione finanziaria poiché attiene esclusivamente alla normativa edilizia. Si segnala che, al fine di facilitare l’accesso al Superbonus, come anticipato al paragrafo 1, sono state previste dal comma 13-ter del decreto Agosto semplificazioni nella presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni.

D. Una società che possiede immobili in condominio deve computare, ai fini della determinazione del Superbonus, l'IVA relativa alle spese per gli interventi realizzati, qualora la stessa risulti indetraibile per effetto del pro-rata ovvero in presenza di fattispecie di indetraibilità oggettiva?
R. Ai fini del calcolo della detrazione costituisce una componente del costo l'eventuale IVA totalmente indetraibile ai sensi dell'articolo 19-bis 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 36-bis del medesimo d.P.R. n. 633 del 1972.
Diversamente, considerato che l'IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata «non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d'acquisto ma è una massa globale (...) che si qualifica come costo generale», non è possibile computare nel valore ai fini del Superbonus l'IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto articolo 19, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972. 

D. La non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è preclusiva alla fruizione del Superbonus? 
R. La non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico, in modo corretto. 
In sostanza, il Superbonus non potrà essere disconosciuto nell'ipotesi in cui si proceda alla ripetizione del pagamento mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti necessari ad operare la predetta ritenuta.
La ripetizione del bonifico non si rende, invece, necessaria qualora nel predetto documento di spesa non sia indicato il numero della fattura non pregiudicando tale omissione l’effettuazione della ritenuta di cui al citato all’articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2010.

D. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relative a interventi, tra cui quelli ammessi al Superbonus, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (IACP) comunque denominati che, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera a) del decreto Rilancio, decidono di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore, trova applicazione la disciplina dello split payment di cui all’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972?
R. Con riguardo alla disciplina della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, in diversi documenti di prassi è stato precisato che tale meccanismo non è applicabile alle fattispecie nelle quali la P.A. non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore, in forza di una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria o di un provvedimento giudiziale. 64 Pertanto, lo IACP comunque denominato pur essendo riconducibile nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti, qualora intende avvalersi dell’opzione per lo “sconto in fattura”, in luogo delle detrazioni, di cui al citato articolo 121, comma 1, lettera a) del decreto Rilancio e il fornitore si è reso disponibile ad anticipare un contributo sotto forma di sconto, si ritiene di escludere, nel caso specifico, l’applicabilità del meccanismo dello split payment alle relative operazioni imponibili. Resta ben inteso che lo sconto applicato in fattura è commisurato alla detrazione spettante per la tipologia di intervento effettuato e, in ogni caso, non può mai essere superiore all’importo del corrispettivo dovuto.

Visto di conformità

Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità: 
Dipendenti di società di servizi

D. Con riferimento all’articolo 119, comma 11 del decreto Rilancio, in applicazione dei chiarimenti forniti con la risoluzione 28 luglio 2017, n. 103/E, tra i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità sono inclusi anche i professionisti iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell’Albo dei consulenti del lavoro, sprovvisti di partita IVA, dipendenti di una società di servizi di cui all’articolo 2 del decreto 18 febbraio 1999, abilitate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle comunicazioni? 
R. Tra i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità di cui all’articolo 119, comma 11 sopra citato siano inclusi anche i professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro, anche sprovvisti di partita IVA in quanto non esercenti in proprio attività libero professionale, dipendenti di una società di servizi di cui all’articolo 2 del decreto n. 164 del 1999, abilitate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle comunicazioni e che, in tal caso, la trasmissione sia effettuata dalla menzionata società. 

Soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità: 
CAF Imprese - CAF Dipendenti

D. E' confermato che ai sensi dell’articolo 119, comma 11 del decreto Rilancio, il visto di conformità sulle comunicazioni ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, possa essere rilasciato dai Responsabili per l’assistenza fiscale (RAF) sia essi CAF Imprese, CAF Dipendenti, a prescindere dalla natura giuridica del soggetto che effettua l’opzione? 
R. Entrambe le tipologie di CAF (CAF dipendenti e CAF impresa) possano svolgere l’attività di assistenza fiscale ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121 del decreto Rilancio. Inoltre, tenuto conto che l’attività in questione è svolta al di fuori degli adempimenti dichiarativi, si ritiene che i CAF impresa e i CAF dipendenti possano prestare assistenza a tutti i contribuenti che la richiedono loro, a prescindere dalla circostanza che questi ultimi producono reddito d’impresa o reddito di lavoro dipendente. 

Trasmissione telematica della comunicazione

D. Si chiedono chiarimenti in merito ai soggetti che possono trasmettere la Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari. 
R. La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni.
Con riferimento all’assistenza fiscale prestata dai CAF si fa presente che l’articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999 prevede che il responsabile dell'assistenza fiscale rilascia il visto di conformità se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dal CAF e che le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal CAF anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da un soggetto di cui all'articolo 11, commi 1 e 1-bis, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del CAF. 
In particolare, l’articolo 11 comma 1 del citato decreto n. 164 del 1999 dispone che per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, «il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni». 
Il successivo comma 1-bis prevede che «per l’attività di assistenza fiscale, oltre alle società di servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per conto del centro stesso». 
Dalla formulazione delle norme emerge che in caso di apposizione del visto di conformità, le dichiarazioni e le scritture contabili possono essere predisposte e tenute, ad esempio, da una società di servizi e, in questo caso, si intendono predisposte e tenute dal CAF condizione che tali attività siano effettuate sotto il 69 diretto controllo e la responsabilità dello stesso CAF. Pertanto, il visto di conformità è rilasciato da un RAF di un CAF su comunicazioni predisposte e trasmesse telematicamente da una o più società di servizi partecipate a maggioranza dalle stesse Organizzazioni di categoria socie del CAF. 
Con riferimento agli interventi che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio, la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:
a) dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Nei casi di cui al punto 1.4, la Comunicazione è inviata esclusivamente da tale soggetto;
b) dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la Comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni di cui al punto 2.1.

Polizza di assicurazione RC per il rilascio di attestazioni e asseverazioni


D. Secondo quanto disposto dal comma 14 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, i tecnici abilitati che rilasciano attestazioni e asseverazioni sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile con un massimale adeguato al numero di attestazioni e asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni/asseverazioni. 
La norma in esame ha stabilito che in ogni caso il massimale non può essere inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati a seguito dell’attività prestata. 
Si chiede di confermare che l’onere di stipulare la predetta polizza assicurativa non sia previsto in capo ai soggetti che appongono il visto di conformità in quanto questi sono già tenuti ai sensi del decreto ministeriale n. 164 del 1999, a stipulare una polizza di assicurazione di RC con un massimale non inferiore a 3.000.000 di euro 
R. Si conferma che la polizza indicata al comma 14 dell’articolo 119 sopracitato, finalizzata a garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività di assistenza fiscale prestata deve essere stipulata dai soli tecnici abilitati al rilascio delle attestazioni ed asseverazioni. 
Al riguardo, la circolare n. 24/E del 2020, al paragrafo 8.2 ha chiarito che ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. 
Detta disposizione non riguarda l’attività di assistenza fiscale e l’apposizione del visto di conformità per la cessione del credito o per lo sconto in fattura tenuto conto che i soggetti che appongono il visto di conformità (CAF e professionisti abilitati) sono tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile ai sensi degli articoli 6 e 22 del decreto n. 164 del 1999. 
In base alle disposizioni citate, la polizza assicurativa della responsabilità civile deve avere un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero dei visti di conformità rilasciati che non deve essere inferiore a euro 3.000.000. 
La polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza fiscale deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore (nel caso di dichiarazione modello 730), non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto. 
Coloro che sono già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, possono anche utilizzare tale polizza inserendo una autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma. 
Per quanto riguarda le polizze in essere, le compagnie possono effettuare comunicazioni massive all’Agenzia delle entrate all’indirizzo di posta elettronica dc.sf.assistenzaagliinterediarifiscali@agenziaentrate.it in merito alle posizioni da considerarsi adeguate alla vigente normativa. 

D. L’obbligo di stipula della polizza assicurativa è da intendersi in termini di adeguamento ai massimali della polizza RC professionale “generica” oppure è necessario stipulare una polizza ad hoc?
In ogni caso, ’obbligo può ritenersi assolto laddove la polizza già in essere contenga i requisiti necessari?
R. L’articolo 119, comma 14, del decreto Rilancio prevede che, ai fini del rilascio delle attestazioni ed asseverazioni richieste, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. 
Ai fini fiscali, la norma richiede la sussistenza di una copertura assicurativa nei termini sopra indicati. 
Nessuna previsione è, invece, stabilita in relazione alle modalità contrattuali della polizza stessa che, pertanto, segue la prassi di mercato, in conformità alla normativa regolamentare di settore. 
I CAF e professionisti abilitati sono, pertanto, tenuti a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile con un massimale non inferiore a 3.000.000 di euro.
Detti soggetti sono tenuti a stipulare una specifica polizza assicurativa della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati ai sensi, rispettivamente, degli articoli 6 e 22 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
La polizza assicurativa della responsabilità civile per i danni causati nel fornire assistenza fiscale deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, dallo Stato o altro ente impositore, non includendo franchigie o scoperti, e prevedere il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto. 
Coloro che sono già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, possono anche utilizzare tale polizza inserendo una autonoma copertura assicurativa che preveda un massimale dedicato esclusivamente all'assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma. 

Misura della sanzione per rilascio infedele del visto di conformità

D. Qual è la misura delle sanzioni applicabili in caso di rilascio di visto di conformità infedele
R. La sanzione applicabile per visto di conformità infedele, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 sulle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate ai fini dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura di cui al comma 11 dell’articolo 119 del decreto Rilancio è quella già prevista dal primo periodo dell’articolo 39, comma 1, lettera a) che prevede: «ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582».
Inoltre, si fa presente che trova applicazione tutta la disciplina prevista nell’ambito del visto di conformità, come, ad esempio, l’articolo 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997, che prevede, in caso di ripetute violazioni ovvero di violazioni particolarmente gravi, la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da uno a tre anni. 
In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è prevista l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.
Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della sanzione che però non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. 
Ed ancora, si menziona a titolo di esempio il comma 4 dello stesso articolo 39 che prevede che l'autorizzazione all'esercizio dell’attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell’attività di assistenza; nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. Si segnala che la definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca (comma 4-bis dello stesso articolo 39). 

Apposizione del visto di conformità, attività di assistenza e fatturazione del servizio reso

D. Il comma 11, dell’articolo 119 del decreto Rilancio, prevede che ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui al medesimo articolo 119. Atteso che per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, il CAF può avvalersi, ai sensi dell’articolo 11 del decreto n. n. 164 del 1999, di società di servizi e/o professionisti e che tali attività sono effettuate comunque sotto il diretto controllo del CAF che ne assume la responsabilità, dette società e professionisti possono svolgere anche le attività di verifica finalizzate all’apposizione del visto di conformità relativo al Superbonus, emettendo regolare fattura per il servizio di assistenza reso al contribuente? 
R. I CAF possono svolgere l’attività di assistenza fiscale avvalendosi dei soggetti di cui articolo 11, commi 1 e 1-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 i quali emettono regolare fattura per il servizio reso.
In particolare, l’articolo 12 del citato decreto n. 164 del 1999 prevede che il responsabile dell'assistenza fiscale rilascia il visto di conformità di cui all'articolo 2, se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dal CAF e che le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal CAF anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da un soggetto di cui all'articolo 11, commi 1 e 1-bis, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del CAF.
L’articolo 11, comma 1 del citato decreto n. 164 del 1999 dispone che per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, «il CAF può avvalersi di una società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni». Il successivo comma 1-bis prevede che «per l’attività di assistenza fiscale, oltre alle società di servizi di cui al comma 1, i centri possono avvalersi esclusivamente di lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che agiscono in nome e per conto del centro stesso». Dalla formulazione delle norme emerge che in caso di apposizione del visto di conformità, le dichiarazioni e le scritture contabili possono essere predisposte e tenute, ad esempio, da una società di servizi e, in questo caso, si intendono predisposte e tenute dal CAF a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso CAF.
Pertanto, il visto di conformità è rilasciato da un RAF di un CAF su comunicazioni predisposte e trasmesse telematicamente da una o più società di servizi partecipate a maggioranza dalle stesse Organizzazioni di categoria socie del CAF o dal CAF. In tal caso, la fattura può essere emessa dal soggetto di cui si è avvalso il CAF per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale ai sensi dell’articolo 11 del decreto n. 164 del 1999. La fattura dovrà riportare, oltre ai dati del soggetto emittente, l’informazione che il servizio è reso ai sensi dell’articolo 11 del medesimo decreto per visto di conformità apposto da RAF (nome, cognome e codice fiscale) del CAF (denominazione e codice fiscale e numero di iscrizione 77 all’albo CAF) sul modello di comunicazione dell’opzione di cui all’articolo 119, comma 11. 

Visto di conformità su distinti modelli

D. Si ipotizzi che l’amministratore di un condominio trasmetta all’Agenzia delle entrate una prima comunicazione per optare per lo sconto in fattura/cessione del credito in relazione ai soli interventi trainanti, avvalendosi del CAF “X”. 
Si ipotizzi, inoltre, che uno dei condomini, debba trasmettere una distinta comunicazione per optare per lo sconto in fattura/cessione del credito per gli interventi trainati avvalendosi del CAF “Y”. 
Nel caso suesposto, è corretto affermare che il soggetto che appone il visto di conformità sulla seconda comunicazione debba verificare anche la presenza della asseverazione relativa agli interventi trainanti (verificata e trasmessa da altro CAF) per verificare, ad esempio, che gli interventi trainati siano stati effettuati “congiuntamente” agli interventi trainanti? 
R. Si ritiene necessario che in sede di rilascio del visto relativo agli interventi trainati sia acquisita la documentazione relativa agli interventi trainanti, che costituiscono il presupposto per l’accesso alla maggiore agevolazione. 

Per maggiori informazioni sul Superbonus 110%:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25

Per scaricare il pdf della circolare in oggetto:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957155/Circolare+n.+30_2020.pdf/179bbe13-8a49-f082-625b-3344f6175fa4

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