Con la recente ordinanza (Cass. 20 maggio 2020, n. 9226) la Corte di Cassazione ha confermato un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza: la mancanza del certificato di agibilità giustifica il rifiuto di acquistare l’immobile e rappresenta un inadempimento del promittente venditore.
Tale pronuncia è particolarmente significativa perché nel caso in esame il contratto preliminare specificava, sia pure in modo generico (in un modulo prestampato), che “non c’è il certificato di abitabilità”.
E' stato escluso che questa frase potesse implicare una espressa rinuncia del promissario acquirente a ottenere la consegna della certificazione di agibilità dell’immobile alla stipula dell’atto di compravendita, ritenendo che una deroga alla disciplina di legge richiedesse una pattuizione espressa e inequivoca.
Inoltre, il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile
privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia
(anche ove il mancato rilascio dipenda da inerzia del Comune, nei cui confronti è obbligato ad
attivarsi il promittente venditore) è da ritenersi giustificato perché l'acquirente ha
interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la funzione economicosociale ed a soddisfare i bisogni che inducono all'acquisto, e cioè la fruibilità e la
commerciabilità del bene, per cui i predetti certificati devono ritenersi essenziali.
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