mercoledì 10 febbraio 2016

Tutela risparmio. Interessi

Egr. Avv.
sono riuscito a pagare di più per l'imposta di bollo sul conto di deposito di quanto ho percepito per interessi!
In compenso la banca propone una lotteria per aggiudicare a pochi fortunati il premio per avere depositato !
Questa è la tutela costituzionale del risparmio.
Distinti saluti
GG

Risposta
evidentemente questi risparmi consentono lauti compensi a questi oculati amministratori che ben si sa nulla rischiano anche se ne combinano di tutti i colori

martedì 9 febbraio 2016

Iva per sostituzione caloriferi. Quesito

Egr. Avv.
Il mio idraulico sostiene che per la sostituzione dei caloriferi si applichi l'IVA del ""%
Che ne pensa?
GR


Risposta
La sostituzione dei caloriferi è detraibile col bonus 50%. 
Di norma, per una sostituzione di caloriferi, non serve la comunicazione al Comune, visto che l’intervento non è assimilato alla ristrutturazione edilizia o alla manutenzione straordinaria, bensì al risparmio energetico. In questo caso però servirà una certificazione (è sufficiente quella della ditta, mentre l’asseverazione del tecnico servirebbe in caso di bonus al 65%). 
Ad ogni modo, per avere la certezza sul non-obbligo della comunicazione, bisognerebbe chiedere al tuo di Comune. 
È inoltre applicabile l’Iva al 10% sulla sostituzione dei caloriferi (manodopera).
 Quanto all'acquisto, anche in questo caso è applicabile l’Iva al 10%, ma solo se la ditta che installa è la stessa che vende.Il pagamento va sempre effettuato tramite bonifico riportante:

venerdì 29 gennaio 2016

Unioni di fatto. La tutela del convivente debole. Quesito

Unioni di fatto
Il dibattito è sui diritti civili o sui diritti economici?
In tal senso nessuno ha spiegato quali oneri questa legge può comportare per la spesa pubblica e se questa è una priorità dell’attuale governo.
Distinti saluti
A S


Risposta

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione "ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte".
Il disegno di legge si fa carico delle coperture finanziarie ,ma soprattutto impone obblighi ai conviventi.
Basta che sia certificata la convivenza dal certificato di famiglia ed il convivente più debole automaticamente acquisisce una serie di tutele a carico del dal convivente forte (purché questo sia singole)

Atti parlamentari – 11 – Senato della Repubblica – N. 2081 XVII
CAPO II DELLA DISCIPLINA DELLA CONVIVENZA Art. 11. (Della convivenza di fatto)
1. Ai fini delle disposizioni del presente Capo si intendono per: «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. 2. Per l’individuazione dell’inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Articolo 33
Certificati anagrafici.
1. L’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.
2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell’art. 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall’ufficiale di anagrafe d’ordine del sindaco.
3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.


Art. 12. (Reciproca assistenza) 1. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario. 
2. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari. 3. Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. 4. La designazione di cui al comma 3 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone. Art. 13. (Permanenza nella casa di comune residenza e successione nel contratto di locazione) 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 155- quater del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di co- mune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. 2. Il diritto di cui al comma 1 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. 3. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto. Art. 14. (Inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare) 1. Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto. 
Art. 15. (Obbligo di mantenimento o alimentare) 1. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 156 del codice civile, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. 
2. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all’articolo 438, primo comma, del codice civile, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. 
Art. 16. (Diritti nell’attività di impresa) 1. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l’articolo 230-bis è aggiunto il seguente: «Art. 230-ter. - (Diritti del convivente). – Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato». 
Art. 17. (Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione) 1. All’articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o del convivente di fatto». 2. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all’articolo 404 del codice civile. 
Art. 18. (Risarcimento del danno causato da fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza) 1. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi  criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite. 
Art. 19. (Contratto di convivenza) 1. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la stipula di un contratto di convivenza nel quale possono altresì fissare la comune residenza. 
2. Il contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, e ricevuti da un notaio in forma pubblica.
3. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 4. Il contratto può prevedere: a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; b) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile; 5. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 2. 6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza. 7. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
Art. 20. (Cause di nullità) 1. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso: a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza; b) in violazione del comma 1 dell’articolo 11; c) da persona minore di età salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell’articolo 84 del codice civile; d) da persona interdetta giudizialmente; e) in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile. 2. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento. Art. 21. (Risoluzione del contratto di convivenza) 1. Il contratto di convivenza si risolve per: a) accordo delle parti; b) recesso unilaterale; c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; d) morte di uno dei contraenti. 
2. La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 2 dell’articolo 19. 
3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il notaio che riceve o che autentica l’atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 3, a notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione. 
4. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro contraente, nonché al notaio che ha ricevuto il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione civile. 
5. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 1, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio l’estratto dell’atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.
Art. 22. (Norme applicabili) 1. Dopo l’articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente: «Art. 30-bis. - (Contratti di convivenza). – 1. Ai contratti di convivenza disciplinati dal Capo II della legge recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza. 2. Ai contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un cittadino italiano, ovunque siano stati stipulati, si applicano le disposizioni della legge italiana vigenti in materia. 3. Sono fatte salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima».
Art. 23. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del Capo I, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l’anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l’anno 2017, in 8 milioni di euro per l’anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l’anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l’anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l’anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l’anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l’anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l’anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede: a) quanto a 3,7 milioni di euro per l’anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l’anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l’anno 2019, a 5 milioni di euro per l’anno 2020, a 7 milioni di euro per l’anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l’anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l’anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l’anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l’anno 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall’INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui all’articolo 3 della presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2. 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

giovedì 28 gennaio 2016

Condominio. Morosità dei condomini

L’amministratore di condominio deve agire contro i codomini morosi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale relativo alle quote non pagate. Egli può ottenere un decreto di ingiunzione al pagamento, immediatamente esecutivo, emesso sulla base dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea.   A tal fine non è necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea: l’amministratore, insomma, non ha l’obbligo di mettere prima in mora il condomino inadempiente, neanche quando lo preveda una clausola del regolamento di condominio .  
In linea di principio le delibere dell’assemblea di condominio prese a norma degli articoli del codice civile sono obbligatorie per tutti i condomini. Qualora dette deliberazioni risultino contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria, chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. In forza del disposto dell’art. 71-quater, c. 1, disp. att. c.c., l’azione d’impugnazione di cui all’art. 1137 c.c. rientra a pieno titolo tra le controversie che soggiacciono all’obbligo del previo tentativo di conciliazione, cosicché il soggetto interessato a promuovere la relativa azione dovrà, prima, presentare una domanda di mediazione innanzi ad un organismo competente e, solo in caso d’infruttuoso successo della procedura conciliativa, egli sarà legittimato ad adire l’autorità giudiziaria.
La riforma del condominio ha reso più celere l’azione dell’amministratore per il recupero dei crediti condominiali.
All’amministratore non serve l’autorizzazione dell’assemblea per ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per riscuotere i crediti dai condomini morosi.   Attenzione però: l’amministratore può agire sì contro i condomini morosi senza l’autorizzazione dell’assemblea, ma solo per le spese che siano state già approvate dall’assemblea stessa.  
Il decreto ingiuntivo, infatti, può essere emesso solo se si dà la prova scritta del diritto fatto valere; prova scritta che, nel nostro caso, è data dal documento con cui l’assemblea condominiale ha approvato le spese (poi non pagate dai condomini contro i quali si agisce).   Si tenga presente che i crediti del condominio nei confronti dei condomini nascenti da delibere diverse e relativi a spese diverse, non costituiscono un “unico” credito. Essi devono, invece, essere considerati come una pluralità di crediti, fra le stesse parti, ma con titolo e causa diversi [2]. Ciò significa che l’amministratore può dover agire con diversi decreti ingiuntivi sulla base di diverse delibere assembleari e relativamente a oneri condominiali diversi (per es. per il pagamento dei lavori di ristrutturazione del palazzo e per quello delle spese di manutenzione dell’ascensore).   Per evitare che i rapporti di amicizia portassero gli amministratori più “morbidi” a desistere dall’intraprendere azioni esecutive nei confronti dei condomini morosi, la riforma ha imposto all’amministratore medesimo l’obbligo di riscuotere – anche giudizialmente – gli oneri non corrisposti entro 6 mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio nel quale è compreso il credito esigibile. Tuttavia l’amministratore che non avvia la procedura esecutiva per riscuotere le quote dai condomini morosi non commette automaticamente un atto di cattiva gestione. Secondo la Cassazione [3], infatti, l’amministratore assolve il proprio dovere senza incorrere in responsabilità quando prova di avere notificato ai condomini morosi almeno gli atti di precetto. Il non avere intrapreso la procedura esecutiva vera e propria può giustificarsi sulla base della non sicura solvibilità dei condomini.   Obblighi del condominio nei confronti di terzi e responsabilità dei condòmini morosi La responsabilità dei condomini per le obbligazioni assunte dal condominio nei confronti di terzi (per esempio nei confronti degli enti erogatori di energia elettrica, acqua ecc.) era governata in passato dalla regola della solidarietà tra condomini: in caso di morosità il creditore poteva agire per l’intero importo direttamente nei confronti di un solo condomino il quale, a sua volta, poteva rivalersi pro quota, nei confronti dei morosi.   Le Sezioni Unite della Cassazione avevano ribaltato tale regola introducendo quella della parziarietà: ogni condomino rispondeva dei debiti soltanto per la propria quota di competenza.
In altre parole, il creditore poteva agire nei confronti di ogni singolo condomino, ma chiedendo a questi solo la somma che quest’ultimo era tenuto a versare in ragione della ripartizione delle spese, ossia secondo i millesimi di proprietà.   La riforma del condominio ha ora reintrodotto la solidarietà del debito del condominio, precisando, però, che i creditori devono agire innanzitutto nei confronti del condomino moroso – ossia di quello non in regola con il pagamento degli oneri condominiali – e solo nel caso in cui sia impossibile soddisfarsi sul patrimonio di quest’ultimo, possono rivolgersi ai condomini in regola.
L'avvocato della ditta deve agire prima nei confronti del condomino moroso e, solo dopo aver dimostrato di aver esperito inutilmente attività di recupero del credito nei confronti del moroso, potrà rivalersi nei confronti dei vari condomini in regola soltanto per la propria quota di competenza.

domenica 24 gennaio 2016

Diffamazione aggravata se consumata attraverso i social network


Con un recente pronunciamento la Corte di Cassazione ritorna sul tema della diffamazione con il mezzo del web e, in particolar modo, con il social network Facebook.
L'art. 595 cod. pen. incrimina la condotta di chi lede la reputazione altrui comunicando con più persone.
Se ciò avviene con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione il reato è aggravato ai sensi del 3° comma.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 24431 del 2015, rientra nella fattispecie di cui all'art. 595, comma 3, cp (anche) la pubblicazione di un commento offensivo nella bacheca della persona la cui reputazione ne è risultata pregiudicata.
Tra quei “qualsiasi mezzi di pubblicazione” la cui utilizzazione aggrava la condotta di chi lede l’altrui reputazione rientra il social network Facebook.
La Corte ipotizza dunque l’ipotesi di reato di cui all’art. 595, comma terzo, c.p. quale “fattispecie aggravata del delitto di diffamazione che trova il suo fondamento nella potenzialità, idoneità e capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorchè non individuate nello specifico ed apprezzabili solo in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa”.
Tale decisione si pone inoltre in continuità con la sentenza n. 16712 del 16/04/2014. 
In tale occasione la Corte di Cassazione ha affermato che “ai fini della integrazione del reato di diffamazione, anche a mezzo di Internet, è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa”.
Secondo la Suprema Corte, la bacheca di Facebook ha la capacità potenziale di raggiungere un numero indeterminato di soggetti in quanto tale strumento racchiude un numero apprezzabile di persone e, in ogni caso, l'utilizzo di Facebook costituisce una modalità con cui gruppi di persone socializzano le rispettive esperienze di vita valorizzando il rapporto interpersonale che viene allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione. Di conseguenza, l'atto del postare un commento in bacheca configura pubblicazione e quindi diffusione dell'offesa, stante l'idoneità dello strumento a determinarne la circolazione tra un gruppo di persone numericamente apprezzabile.