Egr. Avv.
sono riuscito a pagare di più per l'imposta di bollo sul conto di deposito di quanto ho percepito per interessi!
In compenso la banca propone una lotteria per aggiudicare a pochi fortunati il premio per avere depositato !
Questa è la tutela costituzionale del risparmio.
Distinti saluti
GG
Risposta
evidentemente questi risparmi consentono lauti compensi a questi oculati amministratori che ben si sa nulla rischiano anche se ne combinano di tutti i colori
Blog su temi di diritto amministrativo e approfondimenti di fatti del nostro tempo, ideato dall'avv. Nicola Centofanti e portato avanti dal figlio dott. Paolo Centofanti
mercoledì 10 febbraio 2016
martedì 9 febbraio 2016
Iva per sostituzione caloriferi. Quesito
Egr. Avv.
Il mio idraulico sostiene che per la sostituzione dei caloriferi si applichi l'IVA del ""%
Che ne pensa?
GR
Risposta
La sostituzione dei caloriferi è detraibile col bonus 50%.
Il mio idraulico sostiene che per la sostituzione dei caloriferi si applichi l'IVA del ""%
Che ne pensa?
GR
Risposta
La sostituzione dei caloriferi è detraibile col bonus 50%.
Di norma, per una sostituzione di caloriferi, non serve la comunicazione al Comune, visto che l’intervento non è assimilato alla ristrutturazione edilizia o alla manutenzione straordinaria, bensì al risparmio energetico. In questo caso però servirà una certificazione (è sufficiente quella della ditta, mentre l’asseverazione del tecnico servirebbe in caso di bonus al 65%).
Ad ogni modo, per avere la certezza sul non-obbligo della comunicazione, bisognerebbe chiedere al tuo di Comune.
È inoltre applicabile l’Iva al 10% sulla sostituzione dei caloriferi (manodopera).
Quanto all'acquisto, anche in questo caso è applicabile l’Iva al 10%, ma solo se la ditta che installa è la stessa che vende.Il pagamento va sempre effettuato tramite bonifico riportante:
venerdì 29 gennaio 2016
Unioni di fatto. La tutela del convivente debole. Quesito
Unioni
di fatto
Il
dibattito è sui diritti civili o sui diritti economici?
In
tal senso nessuno ha spiegato quali oneri questa legge può comportare per la spesa
pubblica e se questa è una priorità dell’attuale governo.
Distinti
saluti
A S
Risposta
Ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione "ogni altra legge
che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte".
Il disegno di legge si fa carico delle coperture finanziarie ,ma soprattutto impone obblighi ai conviventi.Basta che sia certificata la convivenza dal certificato di famiglia ed il convivente più debole automaticamente acquisisce una serie di tutele a carico del dal convivente forte (purché questo sia singole)
Atti
parlamentari – 11 – Senato della Repubblica – N. 2081 XVII
CAPO
II DELLA DISCIPLINA DELLA CONVIVENZA Art. 11. (Della convivenza di fatto)
1. Ai
fini delle disposizioni del presente Capo si intendono per: «conviventi di
fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia
e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di
parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. 2. Per
l’individuazione dell’inizio della stabile convivenza trovano applicazione gli
articoli 4 e 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Articolo 33
Certificati
anagrafici.
1.
L’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le
limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di
famiglia.
2. Ogni altra
posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni
previste dal comma 2 dell’art. 35, può essere attestata o certificata, qualora
non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse,
dall’ufficiale di anagrafe d’ordine del sindaco.
3. Le
certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.
Art. 12. (Reciproca
assistenza) 1. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al
coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
2. In caso di
malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di
visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le
regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche,
private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari. 3. Ciascun
convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri
pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e
di volere, per le decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per
quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e
le celebrazioni funerarie. 4. La designazione di cui al comma 3 è effettuata in
forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla
presenza di un testimone. Art. 13. (Permanenza nella casa di comune residenza e
successione nel contratto di locazione) 1. Salvo quanto previsto dall’articolo
155- quater del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di
comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad
abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se
superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa
coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo
ha diritto di continuare ad abitare nella casa di co- mune residenza per un
periodo non inferiore a tre anni. 2. Il diritto di cui al comma 1 viene meno
nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella
casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova
convivenza di fatto. 3. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal
contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto
ha facoltà di succedergli nel contratto. Art. 14. (Inserimento nelle
graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare) 1. Nel caso in
cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di
preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia
popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di
condizioni, i conviventi di fatto.
Art. 15. (Obbligo di mantenimento o
alimentare) 1. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i
presupposti di cui all’articolo 156 del codice civile, il giudice stabilisce il
diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente quanto necessario per
il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della
convivenza.
2. In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i
presupposti di cui all’articolo 438, primo comma, del codice civile, il giudice
stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli
alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della
convivenza.
Art. 16. (Diritti
nell’attività di impresa) 1. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del
libro primo del codice civile, dopo l’articolo 230-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 230-ter. - (Diritti del convivente). – Al convivente di fatto che presti stabilmente
la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una
partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi
nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento,
commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora
tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».
Art.
17. (Forma della domanda di interdizione e di inabilitazione) 1. All’articolo
712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del
coniuge» sono inserite le seguenti: «o del convivente di fatto». 2. Il
convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di
sostegno, qualora l’altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi
delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all’articolo 404 del
codice civile.
Art. 18. (Risarcimento del danno causato da fatto illecito da
cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza) 1. In
caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un
terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si
applicano i medesimi criteri individuati
per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
Art. 19. (Contratto di
convivenza) 1. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti
patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la stipula di un contratto
di convivenza nel quale possono altresì fissare la comune residenza.
2. Il
contratto di convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono
redatti in forma scritta, a pena di nullità, e ricevuti da un notaio in forma
pubblica.
3. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il notaio che ha ricevuto
l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato le sottoscrizioni deve
provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di
residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli
5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223. 4. Il contratto può prevedere: a) le modalità di
contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze
di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; b) il regime
patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del
titolo VI del libro primo del codice civile; 5. Il regime patrimoniale scelto
nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel
corso della convivenza con le modalità di cui al comma 2. 6. Il trattamento dei
dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire
conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
garantendo il rispetto della
dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali
contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di
discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza. 7. Il
contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel
caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non
apposti.
Art. 20. (Cause di nullità) 1. Il contratto di convivenza è affetto da
nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse
se concluso: a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o
di un altro contratto di convivenza; b) in violazione del comma 1 dell’articolo
11; c) da persona minore di età salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai
sensi dell’articolo 84 del codice civile; d) da persona interdetta
giudizialmente; e) in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88
del codice civile. 2. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi
in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a
giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all’articolo 88
del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di
proscioglimento. Art. 21. (Risoluzione del contratto di convivenza) 1. Il contratto
di convivenza si risolve per: a) accordo delle parti; b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra
persona; d) morte di uno dei contraenti.
2. La risoluzione per accordo delle
parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma
2 dell’articolo 19.
3. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di
convivenza il notaio che riceve o che autentica l’atto è tenuto, oltre che agli
adempimenti di cui all’articolo 19, comma 3, a notificarne copia all’altro
contraente all’indirizzo indicato dal recedente o risultante dal contratto. Nel
caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente,
la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non
inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.
4. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1, il contraente che ha contratto
matrimonio o unione civile deve notificare all’altro contraente, nonché al notaio
che ha ricevuto il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di
unione civile.
5. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 1, il contraente
superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al notaio
l’estratto dell’atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del
contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo
all’anagrafe del comune di residenza.
Art. 22. (Norme applicabili) 1. Dopo
l’articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente: «Art.
30-bis. - (Contratti di convivenza). – 1. Ai contratti di convivenza
disciplinati dal Capo II della legge recante regolamentazione delle unioni
civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze si applica
la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza
si applica la legge del luogo di registrazione della convivenza. 2. Ai
contratti di convivenza tra cittadini italiani oppure ai quali partecipa un
cittadino italiano, ovunque siano stati stipulati, si applicano le disposizioni
della legge italiana vigenti in materia. 3. Sono fatte salve le norme
nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza
plurima».
Art. 23. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del Capo I, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l’anno 2016,
in 6,7 milioni di euro per l’anno 2017, in 8 milioni di euro per l’anno 2018,
in 9,8 milioni di euro per l’anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l’anno
2020, in 13,7 milioni di euro per l’anno 2021, in 15,8 milioni di euro per
l’anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l’anno 2023, in 20,3 milioni di euro
per l’anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si
provvede: a) quanto a 3,7 milioni di euro per l’anno 2016, a 1,3 milioni di
euro per l’anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l’anno 2019, a 5 milioni di
euro per l’anno 2020, a 7 milioni di euro per l’anno 2021, a 9,1 milioni di
euro per l’anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l’anno 2023, a 13,6 milioni di
euro per l’anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025,
mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto
a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per l’anno 2017, dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sulla base dei dati comunicati dall’INPS, provvede al monitoraggio
degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui all’articolo 3
della presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle
finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede,
con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura
finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle
dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili,
ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 2. 4. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
giovedì 28 gennaio 2016
Condominio. Morosità dei condomini
L’amministratore
di condominio deve agire contro i codomini morosi entro sei mesi dalla chiusura
dell’esercizio annuale relativo alle quote non pagate. Egli può ottenere un
decreto di ingiunzione al pagamento, immediatamente esecutivo, emesso sulla
base dello stato di ripartizione approvato dall’assemblea. A tal fine
non è necessaria la preventiva autorizzazione dell’assemblea: l’amministratore,
insomma, non ha l’obbligo di mettere prima in mora il condomino inadempiente,
neanche quando lo preveda una clausola del regolamento di condominio .
In linea di principio le
delibere dell’assemblea di condominio prese a norma degli articoli del codice
civile sono obbligatorie per tutti i condomini. Qualora dette deliberazioni
risultino contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino
assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria, chiedendone
l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data
della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione
della deliberazione per gli assenti. In forza del disposto dell’art. 71-quater,
c. 1, disp. att. c.c., l’azione d’impugnazione di cui all’art. 1137 c.c.
rientra a pieno titolo tra le controversie che soggiacciono all’obbligo del
previo tentativo di conciliazione, cosicché il soggetto interessato a promuovere
la relativa azione dovrà, prima, presentare una domanda di mediazione innanzi
ad un organismo competente e, solo in caso d’infruttuoso successo della
procedura conciliativa, egli sarà legittimato ad adire l’autorità giudiziaria.
La riforma del
condominio ha reso più celere l’azione dell’amministratore per il recupero dei
crediti condominiali.
All’amministratore
non serve l’autorizzazione dell’assemblea per ottenere un decreto ingiuntivo
immediatamente esecutivo per riscuotere i crediti dai condomini morosi.
Attenzione però: l’amministratore può agire sì contro i condomini morosi senza
l’autorizzazione dell’assemblea, ma solo per le spese che siano state già approvate
dall’assemblea stessa.
Il decreto
ingiuntivo, infatti, può essere emesso solo se si dà la prova scritta del
diritto fatto valere; prova scritta che, nel nostro caso, è data dal documento
con cui l’assemblea condominiale ha approvato le spese (poi non pagate dai
condomini contro i quali si agisce). Si tenga presente che i crediti del
condominio nei confronti dei condomini nascenti da delibere diverse e relativi
a spese diverse, non costituiscono un “unico” credito. Essi devono, invece, essere
considerati come una pluralità di crediti, fra le stesse parti, ma con titolo e
causa diversi [2]. Ciò significa che l’amministratore può dover agire con
diversi decreti ingiuntivi sulla base di diverse delibere assembleari e
relativamente a oneri condominiali diversi (per es. per il pagamento dei lavori
di ristrutturazione del palazzo e per quello delle spese di manutenzione
dell’ascensore). Per evitare che i rapporti di amicizia portassero gli
amministratori più “morbidi” a desistere dall’intraprendere azioni esecutive
nei confronti dei condomini morosi, la riforma ha imposto all’amministratore
medesimo l’obbligo di riscuotere – anche giudizialmente – gli oneri non
corrisposti entro 6 mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio nel quale è
compreso il credito esigibile. Tuttavia l’amministratore che non avvia la
procedura esecutiva per riscuotere le quote dai condomini morosi non commette
automaticamente un atto di cattiva gestione. Secondo la Cassazione [3],
infatti, l’amministratore assolve il proprio dovere senza incorrere in
responsabilità quando prova di avere notificato ai condomini morosi almeno gli
atti di precetto. Il non avere intrapreso la procedura esecutiva vera e propria
può giustificarsi sulla base della non sicura solvibilità dei condomini.
Obblighi del condominio nei confronti di terzi e responsabilità dei condòmini
morosi La responsabilità dei condomini per le obbligazioni assunte dal
condominio nei confronti di terzi (per esempio nei confronti degli enti
erogatori di energia elettrica, acqua ecc.) era governata in passato dalla
regola della solidarietà tra condomini: in caso di morosità il creditore poteva
agire per l’intero importo direttamente nei confronti di un solo condomino il
quale, a sua volta, poteva rivalersi pro quota, nei confronti dei morosi.
Le Sezioni Unite della Cassazione avevano ribaltato tale regola
introducendo quella della parziarietà: ogni condomino rispondeva dei debiti
soltanto per la propria quota di competenza.
In altre
parole, il creditore poteva agire nei confronti di ogni singolo condomino, ma
chiedendo a questi solo la somma che quest’ultimo era tenuto a versare in
ragione della ripartizione delle spese, ossia secondo i millesimi di proprietà.
La riforma del condominio ha ora reintrodotto la solidarietà del debito
del condominio, precisando, però, che i creditori devono agire innanzitutto nei
confronti del condomino moroso – ossia di quello non in regola con il pagamento
degli oneri condominiali – e solo nel caso in cui sia impossibile soddisfarsi
sul patrimonio di quest’ultimo, possono rivolgersi ai condomini in regola.
L'avvocato della ditta deve
agire prima nei confronti del condomino moroso e, solo dopo aver dimostrato di
aver esperito inutilmente attività di recupero del credito nei confronti del
moroso, potrà rivalersi nei confronti dei vari condomini in regola soltanto per
la propria quota di competenza.
domenica 24 gennaio 2016
Diffamazione aggravata se consumata attraverso i social network
Con un recente pronunciamento la Corte di Cassazione
ritorna sul tema della diffamazione con il mezzo del web e, in particolar modo,
con il social network Facebook.
L'art. 595 cod. pen. incrimina la condotta di chi lede
la reputazione altrui comunicando con più persone.
Se ciò avviene con il mezzo della stampa o con
qualsiasi altro mezzo di comunicazione il reato è aggravato ai sensi del 3°
comma.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte con la recentissima sentenza n.
24431 del 2015, rientra nella fattispecie di cui all'art. 595, comma 3, cp (anche)
la pubblicazione di un commento offensivo nella bacheca della persona la cui
reputazione ne è risultata pregiudicata.
Tra quei “qualsiasi mezzi di pubblicazione” la cui utilizzazione aggrava la
condotta di chi lede l’altrui reputazione rientra il social network Facebook.
La Corte ipotizza dunque l’ipotesi di reato di cui
all’art. 595, comma terzo, c.p. quale “fattispecie aggravata del delitto di
diffamazione che trova il suo fondamento nella potenzialità, idoneità e
capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e
raggiungere una pluralità di persone, ancorchè non individuate nello specifico
ed apprezzabili solo in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più
diffuso danno alla persona offesa”.
Tale decisione si pone inoltre in continuità con la sentenza n. 16712 del
16/04/2014.
In tale occasione la Corte di Cassazione ha affermato che “ai fini della integrazione
del reato di diffamazione, anche a mezzo di Internet, è sufficiente che il
soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero
limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa”.
Secondo la Suprema Corte, la bacheca di Facebook ha la
capacità potenziale di raggiungere un numero indeterminato di soggetti in
quanto tale strumento racchiude un numero apprezzabile di persone e, in ogni
caso, l'utilizzo di Facebook costituisce una modalità con cui gruppi di persone
socializzano le rispettive esperienze di vita valorizzando il rapporto
interpersonale che viene allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al
fine di una costante socializzazione. Di conseguenza, l'atto del postare un
commento in bacheca configura pubblicazione e quindi diffusione dell'offesa,
stante l'idoneità dello strumento a determinarne la circolazione tra un gruppo
di persone numericamente apprezzabile.
Con un recente pronunciamento la Corte di Cassazione
ritorna sul tema della diffamazione con il mezzo del web e, in particolar modo,
con il social network Facebook.
L'art. 595 cod. pen. incrimina la condotta di chi lede
la reputazione altrui comunicando con più persone.
Se ciò avviene con il mezzo della stampa o con
qualsiasi altro mezzo di comunicazione il reato è aggravato ai sensi del 3°
comma.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 24431 del 2015, rientra nella fattispecie di cui all'art. 595, comma 3, cp (anche) la pubblicazione di un commento offensivo nella bacheca della persona la cui reputazione ne è risultata pregiudicata.
Tra quei “qualsiasi mezzi di pubblicazione” la cui utilizzazione aggrava la condotta di chi lede l’altrui reputazione rientra il social network Facebook.
La Corte ipotizza dunque l’ipotesi di reato di cui all’art. 595, comma terzo, c.p. quale “fattispecie aggravata del delitto di diffamazione che trova il suo fondamento nella potenzialità, idoneità e capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorchè non individuate nello specifico ed apprezzabili solo in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa”.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte con la recentissima sentenza n. 24431 del 2015, rientra nella fattispecie di cui all'art. 595, comma 3, cp (anche) la pubblicazione di un commento offensivo nella bacheca della persona la cui reputazione ne è risultata pregiudicata.
Tra quei “qualsiasi mezzi di pubblicazione” la cui utilizzazione aggrava la condotta di chi lede l’altrui reputazione rientra il social network Facebook.
La Corte ipotizza dunque l’ipotesi di reato di cui all’art. 595, comma terzo, c.p. quale “fattispecie aggravata del delitto di diffamazione che trova il suo fondamento nella potenzialità, idoneità e capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorchè non individuate nello specifico ed apprezzabili solo in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa”.
Tale decisione si pone inoltre in continuità con la sentenza n. 16712 del
16/04/2014.
In tale occasione la Corte di Cassazione ha affermato che “ai fini della integrazione
del reato di diffamazione, anche a mezzo di Internet, è sufficiente che il
soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero
limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa”.
Secondo la Suprema Corte, la bacheca di Facebook ha la
capacità potenziale di raggiungere un numero indeterminato di soggetti in
quanto tale strumento racchiude un numero apprezzabile di persone e, in ogni
caso, l'utilizzo di Facebook costituisce una modalità con cui gruppi di persone
socializzano le rispettive esperienze di vita valorizzando il rapporto
interpersonale che viene allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al
fine di una costante socializzazione. Di conseguenza, l'atto del postare un
commento in bacheca configura pubblicazione e quindi diffusione dell'offesa,
stante l'idoneità dello strumento a determinarne la circolazione tra un gruppo
di persone numericamente apprezzabile.