Glossario delle opere di edilizia libera.
Il
DM
2 marzo 2018, contiene il Glossario delle opere di edilizia libera,
in attuazione dal Decreto Scia 2 (
Dlgs
222/2016).
Il Glossario unico è un elenco che esplicita e identifica chiaramente le
opere che già si trovano sotto il regime dell’edilizia libera ma, non
essendo state definite in modo esplicito, potevano far sorgere alcuni dubbi
interpretativi.
Il riferimento normativo che stabilisce il regime giuridico a cui un’opera
edilizia è sottoposta è il Testo Unico dell’Edilizia (
DPR
380/2001) e le sue modificazioni. Tra le norme che hanno modificato il
Testo Unico ci sono il
DL
Sblocca Italia (che ha inserito i lavori di ‘frazionamento e
accorpamento’ nel regime giuridico della manutenzione straordinaria eseguibile
con la CILA anziché con la SCIA) e il
Dlgs
222/2016 che ha ridotto a 5 le procedure edilizie (edilizia libera,
permesso di costruire, Scia, Cila e Scia alternativa al permesso di costruire).
Il Dlgs 222/2016 non ha esplicitato i singoli interventi facenti parte della
categoria. Il Glossario unico, quindi, fa proprio questo: dà un nome agli
interventi che fanno parte delle categorie individuate dal Decreto Scia 2
e riporta il relativo titolo abilitativo.
Il Glossario specifica che non è necessario alcun titolo edilizio per
l’installazione, la riparazione, la sostituzione o il rinnovamento di tende
da sole, tende a pergola, pergotende e copertura leggera di arredo,
ufficializzando
l’orientamento della giurisprudenza secondo cui questa tipologia di
interventi non ha rilevanza edilizia e non richiede alcun
permesso perché ha una semplice funzione accessoria di arredo dello spazio
esterno, limitata nel tempo.
Il Glossario include l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il
rinnovamento di gazebo e pergolati tra le opere di edilizia libera,
purché siano di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo.
Dal punto di vista paesaggistico, la nuova legge sull’autorizzazione
paesaggistica non parla esplicitamente di gazebo e pergolati; tuttavia la norma
perla di strutture ombreggianti e amovibili che vengono trattate in maniera
diversa a seconda della tipologia e della destinazione d’uso.
Secondo il
DM
2 marzo 2018, non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi
volti all’installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e messa a
norma di
montacarichi,
servoscala e assimilabili, rampe e ascensori interni.
Per gli ascensori interni, però, il Glossario specifica che gli interventi
(anche di messa a norma), per essere considerati liberi, non devono
incidere sulla struttura portante. Se dovessero incidere sulla struttura
portante, secondo quanto previsto dal punto 4. della Tabella A – Sezione II del
Dlgs 222/2016, richiedono la SCIA.
Quasi tutti gli interventi volti all’eliminazione delle barriere
architettoniche che rientrano nell’edilizia libera sono esenti da
autorizzazione paesaggistica; per la rampa però il discorso si complica.
Il
DPR
31/2017, infatti, sottolinea che è esente da autorizzazione paesaggistica
la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non
superiori a 60 cm; quando la realizzazione di rampe comporta il superamento
di dislivelli superiori a 60 cm è necessaria l’autorizzazione
paesaggistica semplificata.
Per quanto riguarda gli ascensori esterni non è richiesta alcuna
autorizzazione paesaggistica per la loro realizzazione in spazi
pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico mentre
è necessaria l’autorizzazione paesaggistica semplificata quando gli ascensori
esterni risultano visibili dallo spazio pubblico.
Il Glossario unico ha specificato che l’installazione, la
manutenzione e la rimozione di manufatti leggeri in strutture ricettive
all'aperto rientra nelle attività di edilizia libera, sempre che
l’attività ricettiva sia stata già autorizzata sotto il profilo urbanistico,
edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali
di settore.
Tra i manufatti leggeri elencati nella tabella ci sono: roulottes,
campers, case mobili, imbarcazioni e assimilati. E’ importante sottolineare che
questa tipologia di installazioni ricade nell’edilizia libera solo se si tratta
di attività turistiche; nel caso in cui le case mobili (o camper ecc) dovessero
essere utilizzate per esigenze abitative o permanenti sarà necessario
richiedere il permesso di costruire.
Gli interventi di manutenzione, riparazione e rimozione di tali opere
rientrano nell’ambito dell’edilizia libera mentre l’installazione, pur
essendo classificata dal Glossario come edilizia libera, richiede una Comunicazione
Avvio Lavori.
Visto l’elevato numero e la disomogeneità delle opere
edilizie, è stato deciso di predisporre per primo il Glossario delle principali
opere edilizie realizzabili in attività edilizia libera.
Per le opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di
costruire e SCIA alternativa al permesso di costruire, gli elenchi
saranno adottati in seguito.edilportale