lunedì 21 dicembre 2020

Domande sulle misure adottate dal Governo per il periodo 21 dicembre 2020 / 6 gennaio 2021



 

Domande sulle misure adottate dal Governo per il periodo 21 dicembre / 6 gennaio 

Dopo l’approvazione del cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), sarà ancora possibile, dal 24 dicembre al 6 gennaio, tornare alla propria residenza, domicilio o abitazione, se per qualche motivo ci si trova in un’altra Regione?

Sì, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre un motivo legittimo di spostamento.


E sarà possibile spostarsi per tornare al proprio luogo di lavoro o per motivi di necessità o di salute?

Sì, gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari.


Durante le feste sarà consentito andare a trovare amici o parenti?

La risposta a questa domanda varia in relazione ai giorni, al luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento.

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, sono vietati tutti gli spostamenti, anche per far visita ad amici o parenti, che comportino l’uscita dalla Regione in cui si vive o in cui si ha la residenza.
Inoltre, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, le disposizioni in vigore prevedono che:

  • nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;
  • nei giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio sarà possibile spostarsi liberamente, fra le 5.00 e le 22.00, all’interno del proprio Comune: conseguentemente sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali. Negli stessi giorni sarà possibile anche, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, in un Comune diverso dal proprio, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;
  • sempre nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali.


Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?

Residenza: luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.

Domicilio: luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.

Abitazione: ai fini dell’applicazione del dpcm, va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze.


In quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021?
C'è un regime speciale nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio?

Nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente.

Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, per trascorrere insieme le feste?

Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione.


Le regole su spostamenti, aperture dei negozi, ristoranti etc. saranno valide per tutti, a prescindere dal “colore” dell’area in cui si vive o si trovano il negozio o il ristorante?

Fino al 23 dicembre 2020, rimangono valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla.
Dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 si applicano, invece, le nuove disposizioni previste dal cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), che ha introdotto disposizioni valide su tutto il territorio nazionale, con la sola distinzione tra i giorni festivi e prefestivi e gli altri giorni.

In particolare:

  • nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le “zone rosse”;
  • negli altri giorni (28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021), si applicano su tutto il territorio nazionale le disposizioni previste per le “zone arancioni”.


Io e la mia famiglia ci siamo trasferiti nella nostra seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella regione di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro entro il 6 gennaio?

No. Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio.
Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra regione, nello stesso periodo. Quindi si potrà tornare al lavoro ma poi non si potrà rientrare nella seconda casa.


I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste?

No, nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio questi spostamenti sono vietati.


Posso andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo, per alleviare la sua solitudine durante le feste?

Fino al 23 dicembre, tale spostamento è consentito esclusivamente restando all’interno della propria Regione, dalle ore 5 alle ore 22.
Dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, solo all’interno della stessa Regione, dalle 5 alle 22 e nel limite massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.


I genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni/regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore?

Sì, come già precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare.


Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?

Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione.
Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.


In base alle disposizioni in vigore, è consentito recarsi in un altro comune o in un’altra regione per turismo?

Gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione non sono consentiti fino al 6 gennaio 2021 compreso.
Dal 24 dicembre non sono consentiti neanche all'interno della stessa Regione, ma ci sono due eccezioni, valide solo nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, nei quali sono consentiti gli spostamenti per turismo:

  • all'interno dello stesso Comune;
  • dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai confini del Comune, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.


Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”?

La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata).
Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.


In caso di violazione dei più stringenti divieti di spostamento previsti durante le prossime festività, si applica comunque la consueta sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro?

Sì, come previsto dall’art.1, comma 3, del cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), la sanzione applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.


In caso di accertamento di una violazione alle disposizioni che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?

La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata).
Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

giovedì 10 dicembre 2020

I bed and beakfast e le case vacanze devono versare il saldo IMU 2020?

 


I bed and beakfast e le case vacanze devono versare il saldo IMU 2020?
Tra le FAQ dello scorso 7 dicembre, pubblicate sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), viene riportata anche una risposta in merito all’esonero della seconda rata IMU (cd. saldo), prevista dall’articolo 78 del decreto Agosto (decreto legge n. 104 del 2020). 
Nello specifico, viene specificato che per avere diritto all’esonero dal versamento dall’imposta municipale propria in scadenza il 16 dicembre 2020 l’attività di B&B e di casa vacanza deve essere svolta a livello imprenditoriale.

Nel testo della nota metodologica si legge infatti:

“Per queste categorie di immobili il requisito della gestione dell’attività esercitata in forma imprenditoriale da parte del proprietario si considera soddisfatto identificando i versamenti IMU dei soggetti che esercitano almeno una delle attività ivi indicate, come desumibile dai codici ATECO.”



mercoledì 9 dicembre 2020

SEPA (Single Euro Payments Area): cos'è e quali paesi ne fanno parte?

 




SEPA (Single Euro Payments Area)

cos'è e quali paesi ne fanno parte?


La SEPA (Single Euro Payments Area) è l’area unica in cui i cittadini, le imprese e gli enti, possono eseguire e ricevere pagamenti in Euro, all’interno dei confini nazionali e tra i paesi diversi che compongono l’area SEPA con condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi tra i paesi stessi. 


L'area Sepa include 35 Paesi:

- 19 Paesi della UE che utilizzano l‘euro (Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna);
- 9 Paesi della UE che utilizzano una valuta diversa dall'euro sul territorio nazionale, ma effettuano comunque pagamenti in euro (Regno Unito, Svezia, Danimarca, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Bulgaria, Romania, Croazia);
- 7 paesi non UE che effettuano pagamenti in euro e hanno adottato gli schemi di pagamento SEPA : San Marino, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Principato di Monaco, Principato di Andorra e la Città del Vaticano.

domenica 6 dicembre 2020

emergenza covid19: spostamenti e ingresso / rientro in Italia



Per far fronte alla situazione, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021.

Sul territorio nazionale, dal 3 novembre scorso (DPCM 3 novembre 2020), sono in vigore misure differenziate da Regione a Regione, articolate in base a tre fasce di rischio (gialla, arancione, rossa). L’appartenenza di una Regione a una o all’altra fascia è soggetta a revisione periodica. L’esistenza di queste misure è confermata dal DPCM 3 dicembre 2020:

Il 2 dicembre è stato approvato un decreto-legge che introduce modificazioni urgenti della legislazione emergenziale per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. 

Il Decreto-Legge 2 dicembre 2020 n. 158, in vigore dal 3 dicembre:

- estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali 30 a 50 giorni;

- stabilisce che, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra Comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1 gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

Il 3 dicembre è stato approvato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), che contiene disposizioni per il territorio nazionale e per gli spostamenti da/per l’estero, in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021. 

In sintesi, per fare ingresso in Italia a seguito di soggiorno o transito dall'estero: 

- fino al 9 dicembre: oltre a compilare un’autodichiarazione, è obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano; in alternativa, è possibile effettuare il test all’arrivo in Italia o entro 48 ore dall’arrivo. Non è previsto l’isolamento fiduciario all’arrivo, ma rimane l’obbligo di comunicare al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale il proprio ingresso. In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Sono previste eccezioni all’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico: i casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato;

- dal 10 dicembre: oltre a compilare un’autodichiarazione, è obbligatorio sottoporsi a test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio italiano. Non è previsto l’isolamento fiduciario all’arrivo, ma rimane l’obbligo di comunicare al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale il proprio ingresso. In caso di mancata presentazione dell’attestazione relativa al test molecolare o antigenico prescritto, si è sottoposti a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria. Continuano ad essere previste eccezioni all’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico: i casi di eccezione sono riportati in chiusura, nel paragrafo dedicato.

- dal 21 dicembre al 6 gennaio: coloro che entrano/rientrano in Italia per motivi non di necessità (es. turismo) dal 21 dicembre al 6 gennaio sono soggetti non a obbligo di test ma a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni. Sono considerati motivi di necessità quelli indicati all’art. 6 comma 1 del DPCM 3 dicembre 2020 (a titolo di esempio: lavoro, salute, studio, assoluta urgenza).

mercoledì 2 dicembre 2020

lotteria degli scontri: cos'è e come funziona

 


Che cos'è la "lotteria degli scontrini"?


Se sei maggiorenne e residente in Italia parteciperai alla lotteria degli scontrini semplicemente acquistando - in contanti o senza - beni o servizi presso esercizi commerciali al minuto.

Partecipare alla lotteria sarà facile: basterà procurarsi in questo sito il codice lotteria e mostrarlo all'esercente al momento dell’acquisto. Così, il tuo scontrino elettronico ti consentirà di partecipare alla lotteria.

Ti spetterà un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro; 10 scontrini possono quindi farti ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via. Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.

Non saranno validi ai fini della lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online o nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione.

Non partecipano alla lotteria, inoltre, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all'esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Nella fase di avvio della lotteria faranno eccezione anche gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche e gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.).

La lotteria avrà estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zerocontanti”: se avrai utilizzato strumenti di pagamento elettronico parteciperai ad entrambe.

La lotteria degli scontrini non ti costa nulla perché è collegata ai tuoi normali acquisti.

La data di avvio della lotteria degli scontrini è stata spostata al 1° gennaio 2021.


Come si partecipa alla lotteria degli scontrini?

artecipare alla lotteria è facile: vai allo spazio “Partecipa ora” che trovi nella home page di questo portale, digita il tuo codice fiscale e genera il tuo codice lotteria, poi memorizzalo e portalo sempre con te.
Una volta partita la lotteria, se acquisti beni o servizi di costo pari o superiore a 1 euro, mostra il tuo codice lotteria all’esercente e chiedine l’abbinamento ai dati dell’acquisto: ogni euro del tuo acquisto si trasformerà così in un biglietto virtuale della lotteria, fino a un massimo di mille biglietti virtuali per ogni scontrino.



Come posso ottenere il codice lotteria?

Potrai ottenere il codice lotteria accedendo all’area pubblica del PORTALE LOTTERIA (all’indirizzo www.lotteriadegliscontrini.gov.it): lì troverai dal 1° dicembre di quest’anno una sezione dedicata in cui potrai inserire il tuo codice fiscale e visualizzare il tuo codice lotteria; potrai a quel punto stamparlo e salvarlo sul dispositivo mobile, per esibirlo all'esercente al momento dell’acquisto.
Il codice lotteria è generato previa verifica della esistenza e validità del codice fiscale, della maggiore età e dell’esistenza in vita.


Quanti biglietti virtuali ottengo per la mia spesa?

Ogni scontrino associato al tuo codice lotteria ti farà ottenere un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro; 10 scontrini possono quindi farti ottenere fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via.

Se l’importo speso è superiore a un euro, l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.


Quando sarà attiva l’area riservata?

L’area riservata non è ancora attiva: sarà attiva e accessibile solo quando prenderà il via la Lotteria degli scontrini (dal 1° gennaio 2021).