giovedì 30 gennaio 2014

Demanio Quesito

Gentile avv
>Mio padre ha un negozio di scarpe all'interno di un palazzo di proprietà del comune
>Sono ormai venti anni che lui si comporta da proprietario pagando bollette ed altro il comune non ha mai rivendicato la sua proprietà
>Quello che le chiedo può fare causa per far dichiarare l'avvenuta usucapione?
>Come faccio a sapere se l'immobile fa parte del patrimonio indisponibile?
>In attesa di una sua risposta le porgo distinti saluti
>
>Inviato da iPhone

Risposta
Bisogna accertare attraverso un procedimento di accesso agli uffici comunali se trattasi di patrimonio disponibile  del comune.
Per acclarare l'usucapione occorre tuttavia un giudizio che consenta la trascrizione della proprietà

Demanio Quesito

Spett.le

Sono proprietaria di una porzione d'immobile industriale vecchio (Risalente agli anni '60), successivamente diviso in vari lotti. Parte dell'intero immobile è stato costruito su un ex alveo di un torrente, quindi di proprietà Demanio Dello Stato. Nella mia proprietà (come in quella di altri miei confinanti) , risulta una porzione  di capannone che insiste sul sedimento dell'ex alveo.

Come procedere e a chi rivolgersi per la sdemanializzazione di questi metri ? Considerando il tempo trascorso, non si può considerare la cosa già sistemata per usucapione? 

Il comune che ha rilasciato i permessi di costruzione dell'intero lotto, su porzioni di demanio dello stato, non ha nessuna responsabilità?

Ringraziandola, porgo cordiali saluti.

Gabriella B.

risposta 
Per acquistare un bene demaniale occorre rivolgersi agli Uffici competenti del Demanio dello Stato.
Il bene deve appartenere ai beni disponibili per potere essere alienato oppure occorre un provvedimento che accerti che il bene  non è più funzionali agli scopi originari.
I beni, se appartengono al demanio necessario, non possono esser alienati e non sono oggetto di usucapione.
Il comune non doveva rilasciare alcun permesso a chi non risulta proprietario, ma non ha responsabilità poiché il permesso è rilasciato salvo i diritti dei terzi.

NUOVE DIRETTIVE EUROPEE SUGLI APPALTI PUBBLICI

LE NUOVE DIRETTIVE EUROPEE SUGLI APPALTI PUBBLICI
La Commissione europea presenta tre proposte legislative finalizzate a rivedere la disciplina
sugli appalti pubblici nell'auspicio di rendere le commesse pubbliche più efficaci, a fronte
dell'attuale contesto di restrizioni di bilancio e di ristrettezze economiche, e di ammodernare la
normativa in vigore, perché sia più idonea alla costante evoluzione del contesto politico, sociale ed
economico.
Si muove dalla considerazione che l'ammontare di risorse che le pubbliche amministrazioni
dedicano ogni anno a beni, servizi e lavori costituisce ben il 18 per cento del PIL europeo. Si
ritiene, dunque, fondamentale assicurare un impiego ottimale di tali fondi, potenziale leva per
realizzare un mercato unico che promuova una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva
(strategia "Europa 2020").
La messa in opera di un quadro normativo rivisto e ammodernato in materia di appalti
pubblici, che rendesse più flessibile la procedura di aggiudicazione dei contratti e utilizzasse questi
ultimi a sostegno di altre politiche, era stata del resto già indicata dalla Commissione europea tra le
dodici azioni chiave prioritarie da adottare entro la fine del 2012 (Comunicazione "L'atto per il
mercato unico: dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia", COM (2011) 206 def.).
1) Oggetto delle proposte
Il pacchetto consiste di tre documenti distinti:
1) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
(COM (2011) 895 def.);
2) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM
(2011) 896 def.);
3) la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei


contratti di concessione (COM (2011) 897 def.).

mercoledì 29 gennaio 2014

Obblighi dell'Assicurazione. Spese di giudizio




Nel caso in cui l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto -in tema di assicurazione della responsabilità civile - l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato cui l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso.Cassazione civile , 20/11/2012 n. 20322, sez. III
Solo in tal modo risultando attuata la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento.
In particolare il Tribunale Roma, sez. XI 27/05/2013 n. 11578 ha affermato che merita accoglimento la domanda di garanzia spiegata dall'assicurato , non avendo la Assicurazioni s.p.a. contestato la validità del contratto assicurativo concluso con la convenuta ed avendo l'assicurato dimostrato di avere tempestivamente denunciato il sinistro.
L'assicurato ha pure chiesto la condanna della  Ass.ni s.p.a. a rifondere le spese di lite da essa sostenute, nonché quelle che sarebbero state liquidate in favore degli attori, mentre la Assicurazione, richiamando l'art. 15 delle Condizioni generali di contratto (prodotte in atti), secondo cui la Compagnia "assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, in nome dell'Assicurato, designando- ove occorra- legali o tecnici o avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso", ha chiesto il rigetto della domanda di rimborso delle spese di giudizio sostenute dall'assicurato. 
La Corte di Cassazione, al riguardo, ha precisato che "nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell'assicurato, giustificata dall'instaurazione del giudizio da parte di chi assume di aver subito un danno, è svolta anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale accertamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo. Pertanto, anche nel caso in cui nessun danno venga riconosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti stabiliti dall'art. 1917, comma 3, c.c." ( Cass. n. 5300 del 28/02/2008). Nell'assicurazione della responsabilità civile, sulle somme dovute dall'assicuratore all'assicurato in adempimento dell'obbligo di manlevarlo, ai sensi dell'art. 1917 c.c., vanno corrisposte anche le spese giudiziali sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato, ma queste, tuttavia, nel rapporto di garanzia, si ripartiscono fra assicuratore ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse e nei limiti di quanto effettivamente provato, nel senso che esse, costituendo un accessorio dell'obbligazione risarcitoria, gravano sull'assicuratore se e nei limiti in cui non comportino superamento del massimale" (Cass., n. 2525/98; Cass., n. 13088/95; Cass., n. 10170/93).

Elezioni primarie . Stampa

Egr. Avvocato 
Mi sembra che i partiti siano restii a organizzare le primarie.
Perchè con l'avvicinarsi delle ammnistrative le primarie non le organizzano i giornali locali?
Ricevuta una segnalazione da un numero prefissato di cittadini con un breve profilo del candidato e con una ben definita posizione dello stesso nell'ambito politico( destra, sinistra, centro , civica) il quotidiano cartaceo o on line provvede a mettere in linea i vari candidati. Essi saranno  sottoposti al giudizio degli elettori.
I cittadini sono informati, il giornale vende più copie e chi ne guadagna è la democrazia. 
I migliori saluti.
Andrea Selan

Risposta
se non lo fanno significa che preferiscono una democrazia commentata nei loro dibattiti, più redditizi, che una democrazia reale