domenica 12 febbraio 2017

Gli obiettivi e la natura innovativa del t.u. sulle espropriazioni

 Gli obiettivi e la natura innovativa del t.u.

Il consiglio dei ministri, in data 31.5.2001, ha approvato lo schema di d.p.r. portante il t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni, dopo avere ricevuto il parere delle commissioni parlamentari competenti e del Consiglio di Stato.
Il relativo d.p.r. è stato emanato, l’8.6.2001, n. 327, ed è stato pubblicato nel suppl. ord. n. 211/L, della Gazz. Uff. 16.8.2001, n. 189.
Il t.u. ha il proprio fondamento nella delega conferita al governo, ai sensi dell’art. 7, 1° e 2° co., l. 8.3.1999, n. 50, mod. dall’art. 1, l. 24.11.2000, n. 340.
L’all. 1, l. 24.11.2000, n. 340, n. 18, tassativamente prevede fra i procedimenti oggetto di delegificazione quello relativo alle espropriazioni per causa di pubblica utilità e alle altre procedure connesse disciplinate dalle l. 25.6.1865, n. 2359 e l. 22.10 1971, n. 865.
Il criterio da utilizzare da parte del governo nella operazione di semplificazione amministrativa è quello previsto dalla l. 8.3.1999, n. 50 che determina il riordino delle norme legislative e regolamentari.
La legge delega altre volte assegna il solo potere di riordino dei procedimenti per cui la onnicomprensività della dizione del testo legislativo, che prevede il riordino delle norme legislative, è il più ampio.
L’importanza di tale delega è evidente poiché, pur trattandosi della sistemazione in un testo unico – il che deve caratterizzare l’elaborato in senso prevalentemente compilativo del quadro normativo esistente - nondimeno consente la possibilità di innovare il testo legislativo per raggiungere la finalità del riordino.
L’operazione consiste nella riconduzione ad unità organica del materiale normativo disseminato in varie disposizioni di legge in modo da armonizzare tra loro istituti variamente introdotti e disciplinanti la materia delle espropriazioni.
Il sistema ha, quindi, indotto il governo a ripensare la materia secondo lo schema guida dei principi fissati dalla l. 25.6.1865, n. 2359, coordinando con tale testo normativo tutte le altre disposizioni a carattere speciale che disciplinavano il procedimento espropriativo.
Il t.u. definisce un unico procedimento espropriativo anche a favore dei privati relativo a beni immobili o a diritti relativi ad immobili per l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, t.u. art. 1.
La l. 25.6.1865, n. 2359, diversamente demandava al legislatore ordinario la facoltà di emanare dei provvedimenti legislativi per regolamentare la possibilità di espropriare.
Per quanto attiene alla determinazione dell’indennità di espropriazione viene mantenuto il sistema composito introdotto dalla legge per la casa, l. 22.10 1971, n. 865, per le indennità riguardanti le aree agricole, mentre per le aree interne al centro edificato vengono assunti i criteri, peraltro transitori, fissati dall’art. 5 bis, l. 8.8.1992, n. 359.
Il procedimento espropriativo disciplinato dal t.u. è l’unico mezzo per giungere all’espropriazione non essendo più prevista l’occupazione d’urgenza preliminare all’occupazione, residua solo l’occupazione strumentale disciplinata dall’art. 49, n. 1, t.u., o quella caratterizzata dalla massima urgenza come ad esempio nel caso di rottura d’argini e di alluvioni dall’art. 49, n. 5, t.u.
Sono abrogate oltre che la l. 25.6.1865, n. 2359, e il II titolo l. 22.10 1971, n. 865, tutte le norme disciplinanti procedure speciali di esproprio con la dizione espressa del t.u. art. 59, n. 141, che recita: Tutte le altre norme di legge e di regolamento, riguardanti gli atti ed i procedimenti volti alla dichiarazione di pubblica utilità di indifferibilità ed urgenza, all’esproprio o all’occupazione di urgenza, nonché quelle riguardanti la determinazione dell’indennità di espropriazione o di occupazione di urgenza.
Il d.p.r. 8.6.2001, n. 327, all’art. 5, ripropone i principi fissati dall’art. 20, l. 15.3.1997, n. 59, mod. dall’art. 1, 4° co., l. 24.11.2000, n. 340 ribadendo che le disposizioni del t.u. operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale fino a quando esse non si adeguino ai principi e alle norme fondamentali di riforma economico-sociale sanciti da detta disposizione.
Vi è, pertanto, dal momento della sua entrata in vigore una prevalenza automatica delle disposizioni del t.u.

3. Il principio di legalità nella procedura di esproprio.

Il principio di legalità in una sua prima enunciazione è stato concepito dalla dottrina nel senso che ogni atto od elemento di atto della pubblica amministrazione debba essere previsto  tassativamente da una qualche ipotesi normativa.
La norma di azione amministrativa deve quindi fissare le scansioni del procedimento amministrativo dalle quali la pubblica amministrazione non può discostarsi pena l’illegittimità di tutto o parte del procedimento.
Secondo tale concezione l’azione dell’amministrazione viene collegata nel suo svolgersi al dettato normativo, seguendo procedimenti formali predeterminati in contrapposto all’azione del soggetto privato che agisce secondo schemi completamente autonomi lasciati alla sua libera discrezionalità. M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, 1988, 87.
La dottrina è concorde nell’affermare che qualsiasi potere amministrativo, imputato a qualsivoglia autorità, produttivo di qualunque tipo di effetti, deve esse sempre previsto dalla legge secondo il principio di tipicità e nominatività dei poteri amministrativi.
Non sussistono, pertanto, poteri atipici, che non siano cioè  previsti da alcuna norma legislativa, il cui relativo esercizio dia luogo ad una attività giuridicamente inesistente.
Anche se la dottrina più recente è orientata a configurare il principio di legalità in una accezione meno rigida ciononostante si ritiene che devono essere necessariamente previsti con norme di legge i poteri amministrativi incidenti unilateralmente imperativamente su situazioni soggettive dei terzi come per i procedimenti ablatori. V. CERULLI IRELLI, Corso di diritto amministrativo, 1997, 87.
Per tali procedimenti vale la riserva di legge, disposta dall’art. 23 cost., che afferma come nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Per il procedimento ablatorio l’art. 42, 3° co., prevede una ulteriore riserva di legge, sancendo che la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.
Il principio di legalità è stato, peraltro, in tema di espropri, ribadito dal legislatore sin dall’art. 1 della legge preunitaria, l. 25.6.1865, n. 2359, che richiede l’osservanza delle disposizioni portate da detto provvedimento per il procedimento ablatorio.
Il d.p.r. 8.6.2001, n. 327, all’art. 2, ribadisce il principio di legalità affermando che l’espropriazione per pubblica utilità può essere disposta solo nei casi previsti da leggi e regolamenti ed, inoltre, introduce nuovi criteri a cui deve ispirarsi il procedimento ablatorio che deve seguire i seguenti principi:
- di economicità: quindi il responsabile del procedimento deve evitare che l’illegalità procedimentale comporti maggiori oneri all’amministrazione;
- di efficacia:  col raggiungimento dello scopo arrivando al decreto di esproprio in tempi brevi;
- di efficienza: evitando contrasti con altre amministrazioni qualora l’autorità procedente sia diversa da quella comunale, ad esempio verificando il rispetto della corretta pianificazione urbanistica;
- di pubblicità: consentendo l’accesso al procedimento da parte dell’espropriante;

- di semplificazione dell’attività amministrativa: evitando, ad esempio, il procedimento dell’occupazione preliminare.

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