La giurisdizione in materia di occupazione d’urgenza.
Il decreto di
occupazione è soggetto alla giurisdizione amministrativa come tutti i
provvedimenti amministrativi.
La dottrina si è
posta il problema della giurisdizione in ordine alle controversie relative al
risarcimento del danno derivante dalla cosiddetta occupazione illegittima.
L’orientamento
giurisprudenziale più recente conferma la giurisdizione amministrativa nelle
controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno, ove vi sia stato
l'annullamento di atti amministrativi.
Ragioni di
economia processuale inducono alla concentrazione davanti a un unico giudice
delle pronunce sui diritti consequenziali all'annullamento.
Nella fattispecie
si tratta di un’azione risarcitoria del danno per un'occupazione posta in
essere in base a dichiarazione di pubblica utilità in precedenza annullata dal
giudice amministrativo. Cass. Civ., sez. un., 19 febbraio 2007, n. 3724.
La Corte
costituzionale con la sentenza n. 204/2004 ha ridimensionato definitivamente
gli spazi per la tutela dinanzi al giudice amministrativo confermando il
permanere della giurisdizione ordinaria nelle azioni contro i comportamenti
materiali della p.a. non supportati da alcun provvedimento amministrativo.
La giurisprudenza distingue la figura
dell'occupazione acquisitiva che corrisponde alla fattispecie dei comportamenti
collegati all'esercizio, sia pure illegittimo, di un pubblico potere, dalla
figura dell'occupazione usurpativa che corrisponde alla fattispecie dei comportamenti
posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto: Solo in
quest’ultimo caso le controversie, sono
devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 24
settembre 2009, n. 5046
Nei
procedimenti di esproprio per pubblico interesse sono devolute alla giurisdizione
amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione, anche
ai fini complementari della tutela risarcitoria, di attività di occupazione
e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica
utilità, con essa congruenti e ad essa conseguenti, anche se il procedimento
all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo
atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati
illegittimi; invece, ove l'Amministrazione abbia occupato sine titulo un suolo altrui, in assenza del procedimento
espropriativo o di altro titolo abilitativo di natura pubblicistica, si è in
presenza di un comportamento illecito, neanche mediatamente riferibile
all'esercizio di un potere pubblico, con la conseguente devoluzione della relativa
controversia al giudice ordinario. Cons. Stato, sez. IV, 15
settembre 2010, n. 6861.
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