La proprietaria di un immobile aveva chiamato in giudizio avanti il Tribunale l'amministratore del suo condominio in quanto quest'ultimo - a causa di una negligente condotta gestionale - non le aveva consentito di godere della detrazione fiscale del 36% dal suo reddito personale in relazione all'esecuzione di lavori edili straordinari eseguiti presso l'edificio condominiale.
Si rileva che l'articolo 1, terzo comma, del D.M. n. 41 del 1998 sancisce che "il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato" .
Secondo la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 6086 del 4 marzo 2020 l'amministratore aveva errato nel ritenere a sua difesa che le suddette disposizioni sarebbero dovute essere rispettate dalla condòmina proprietaria e ciò in quanto "era ovviamente il soggetto che affida i lavori all'impresa appaltatrice, ossia il condominio a mezzo del suo amministratore, a dover osservare le disposizioni circa la tracciabilità dei pagamenti del compenso pattuito con il contratto d'appalto".
Di conseguenza, è stato affermato "il dovere di diligenza dell'amministratore condominiale di effettuare i pagamenti in modo da conservare ai singoli condomini che intendevano - e intendano - usufruirne la facoltà di godere della detrazione fiscale ex lege n. 449 del 1997, posto che trattavasi (ed oggi trattasi) semplicemente di modalità di esecuzione di un'attività - pagamento del compenso all'appaltatore - comunque rientrante nella propria sfera di competenza".