mercoledì 21 dicembre 2011

Acqua pubblica. L.R. Lombardia 21/2010 incostituzionale 10/12/2011

Il d.lg. 3.4.2006, n. 152,art. 143, che reca norme in materia ambientale, precisa che fanno parte del demanio idrico gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. N. Centofanti, I beni pubblici. Tutela amministrativa e giurisdizionale, Giuffré Milano, 2007, 95.
Il servizio idrico integrato è disciplinato dall’art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006, che prevede la proprietà demaniale delle infrastrutture idriche e, quindi, la loro «inalienabilità se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge.
La l.r. Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, recante modifiche alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 49, 2 comma, autorizza ai sensi dell’articolo 113, comma 13, del d.lgs. 267/2000», il conferimento in proprietà delle infrastrutture idriche a società patrimoniali d’ambito a capitale interamente pubblico.
La Corte cost.  25.11.2011, n. 320, ha affermato che tale disposizione, nell’autorizzare «ai sensi dell’articolo 113, comma 13, del d.lgs. 267/2000», il conferimento in proprietà delle infrastrutture idriche a società patrimoniali d’ambito a capitale interamente pubblico, non cedibile, viola l’art. 117, 1 e 2 comma, lettere e), l), m), s), Cost.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma  4 dell’art. 49 della legge della Regione
Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, La disposizione regionale censurata prevede che spetti all’Autorità d’ambito aggiudicare la gestione del servizio idrico integrato. La riserva alla legge statale del potere di attribuire a diversi organi ed enti le funzioni già di competenza degli ATO è confermata dall’art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale, nel prevedere la soppressione delle ATO, ammette soltanto la loro attribuzione in blocco ad altro, unico soggetto, non anche, come previsto dalla disposizione regionale, lo scorporo di singole attribuzioni da devolvere a soggetti diversi.
La Corte ha rilevato che la disposizione denunciata, prevedendo la possibilità di assegnare il compito di espletare le gare per l’affidamento del servizio idrico alla società patrimoniale d’ambito fa riferimento ad un
soggetto la cui costituzione è prevista da una disposizione della quale è stata accertata l’illegittimità costituzionale. 

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