E’ pacifico che la pubblica amministrazione
"nello svolgimento della sua attività di ricerca del contraente è tenuta
non soltanto a rispettare le regole dettate nell'interesse pubblico (la cui
violazione implica l'annullamento o la revoca dell'attività autoritativa) ma
anche le norme di correttezza di cui all'art. 1337 c.c. prescritte dal diritto
comune (regole la cui violazione assume significato e rilevanza, ovviamente,
solo dopo che gli atti della fase pubblicistica attributiva degli effetti
vantaggiosi sono venuti meno e questi ultimi effetti si sono trasformati in
affidamenti restati senza seguito)" (Cons. St. ad. plen. n. 6/2005).
Nel caso di specie è stata revocata l’aggiudicazione
provvisoria ad un contrenet collolcatosi in posizione utile in un agara di
apaplto.
Nell fattispecie è quantomeno comprovato un
affidamento indotto nella ricorrente dal comportamento dell'amministrazione
circa il fisiologico completamento della procedura con l'aggiudicazione
definitiva (la gara era in corso da due anni e l'amministrazione la ha tenuta
aperta senza mai manifestare ripensamenti sull'economicità e utilità dei
parametri dettati dalla legge di gara; inoltre le direttive regionali in punto
risparmi finanziari e prospettive di riorganizzazione sanitaria, su cuiinfra, invocate
ai fini della revoca disposta nell'aprile 2011 risalivano già al 2010. Il
termine per l'approvazione dell'aggiudicazione, art. 12 del d.lgs. n. 163/2006,
era già decorso senza che contestazione alcuna fosse rivolta alla ricorrente la
quale da quasi tre mesi era aggiudicataria provvisoria ecc.). Lo svolgimento di
numerosi incontri prodromici è poi significativo ai fini del crearsi di un
affidamento, perché l'essere intrattenuti in trattative ovvero in adempimenti
precontrattuali inutili costituisce caso pressocché di scuola di responsabilità
precontrattuale. La responsabilità precontrattuale della P.A. per la revoca
della gara non ancora conclusa, seppure formalmente legittima, può ritenersi
configurabile quando il fine pubblico è attuato attraverso un comportamento
obiettivamente lesivo dei doveri di lealtà.
In tale scia deve ritenersi che anche la revoca
legittima degli atti della procedura di gara può integrare una responsabilità
della pubblica amministrazione seppure precontrattuale, nel caso di affidamenti
suscitati nell'impresa dagli atti della procedura di evidenza pubblica poi
rimossi costituisce una violazione del canone di correttezza, la circostanza
che l'Amministrazione appaltante, non appena venuta a conoscenza del nuovo assetto
degli interessi in via di maturazione idoneo a legittimare una futura revoca,
non si sia posta il problema degli affidamenti creati nei concorrenti Essa
doveva procedere quanto meno alla immediata motivata sospensione degli atti di
gara, in attesa di ogni definitiva decisione al riguardo" (Tar Lazio sez.
IIquater2.4.2010, n. 5621)
Pertanto, in ipotesi di definitivo mancato
completamento della sequenza contrattuale, sarebbe pressocché certa la
responsabilità precontrattuale dell'amministrazione resistente, circostanza che
viene qui esclusa, nonostante la proposta domanda risarcitoria anche sotto il
profilo dei costi di partecipazione e di inutili adempimenti, solo alla luce
del complessivo esito del giudizio.
Le motivazioni poste a base della determinazione
di revoca sono state dichiarate infondate .
La giurisprudenza precisa che: "se è vero
che è sempre consentito alla stazione appaltante procedere in autotutela
durante la fase dell'aggiudicazione provvisoria - è comunque principio
giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale l'aggiudicazione
provvisoria può ben può essere posta nel nulla, purché la relativa decisione
sia motivata in misura idonea alla fattispecie" (TAR Lazio, Sez. II,
30.4.10, n. 8975).
"In sostanza, se l'aggiudicazione provvisoria
della gara d'appalto è inidonea a generare nella ditta provvisoriamente
vincitrice una posizione consolidata, sull'Amministrazione che intende
esercitare il potere di autotutela incombe un preciso onere di motivazione
circa le ragioni di interesse pubblico che l'hanno determinata, essendo
sufficiente che sia reso palese il ragionamento seguito per giungere alla determinazione
negativa attraverso l'indicazione degli elementi concreti ed obiettivi in
base ai quali essa ritiene di non procedere più all'aggiudicazione definitiva"
(TAR Lombardia, Bs, Sez. II, 16.2.11, n. 302.
Ancora "la revoca della gara pubblica può
ritenersi legittimamente disposta dalla stazione appaltante in presenza di
documentate e obiettive esigenze di interesse pubblico, che siano opportunamente
e debitamente esplicitate, che rendano evidente l'inopportunità o
comunque l'inutilità della prosecuzione della gara stessa" (Tar Lazio
sez. IIquater2.4.2010, n. 5621).
Ha precisato il supremo consesso amministrativo,
in fattispecie di impugnativa di revoca di gara avvenuta ancor prima
dell'individuazione di qualsivoglia aggiudicatario provvisorio che pur se la
previa definizione dell'oggetto della gara è un preciso dovere delle Stazioni
appaltanti, finalizzato a garantire anche la posizione dei partecipanti alle
selezioni pubbliche, ciò non significa che sia radicalmente esclusa la
possibilità di revoca in ragione di superiori (e normalmente sopravvenute)
esigenze di interesse pubblico, tenendo presente che il sistema impone che la
revoca(costituendo un evento non conforme alla fisiologia del
contrarre)costituisca davvero un'eccezione alla regola, il che non può appunto
essere se il mutamento di avviso ha luogo a causa di una non meditata previa
definizione dell'oggetto del contrarre."
D'altro canto la revoca che interviene dopo
l'individuazione di un aggiudicatario provvisorio, e decorsi i termini per
l'approvazione dell'aggiudicazione (quindi in assenza di rilievi mossi al
vincitore ormai individuato), presenta profili di particolare delicatezza in
relazione al rispetto dei principi di concorrenza, par condicioe
massima ed effettiva tutela delle posizioni giuridiche dei concorrenti di un
pubblico appalto. Essa infatti si presta al legittimo dubbio che, proprio
l'avvenuta individuazione di un concorrente sgradito, possa aver influito sulla
determinazione di revoca. In tale delicatissima posizione, e nel rispetto dei
cogenti principi di effettività del diritto comunitario della concorrenza, non
può che concludersi che ancor più eccezionali, motivate ed obiettivamente
riscontabili devono essere le ragioni addotte per la revoca.
L’annullamento della revoca comporta la possibilità di
avanzare plurime domande risarcitorie.
Nella fattispecie i disposti annullamenti della
revoca dell’aggiudicazione ripristinino la originaria posizione della ditta
ricorrente quale aggiudicataria provvisoria, con onere dell'amministrazione di
legittimamente concludere il procedimento, con conseguente totale
reintegrazione della posizione e degli interessi della società ricorrente.
Allo stato quindi la medesima vede integre le
proprie pretese di aggiudicazione e, come già evidenziato, non può lamentare
neppure una lesione precontrattuale da trattative inutili, ben potendosi le
medesime dimostrare utili con la stipulazione del contratto.
Le plurime irregolarità procedurali e contabili
evidenziatesi, ed in particolare la sussistenza, per quanto emerge dallo stato
degli atti del presente giudizio, di una voce di oltre 4.000.000,00 di € di
"oneri finanziari" presuntivamente dovuti e in parte già anche
saldati, in assenza di prova del legittimante titolo giuridico, oltre che una
presunta "sovrafatturazione" allo stato non stornata per oltre
700.000,00 €, hanno imposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale
presso la Corte dei Conti. T.A.R. Torino Piemonte
sez. I, 16 marzo 2012, n. 345.
La sentenza non può
logicamente affrontare il problema della responsabilità interna del responsabile
del procedimento.
E’ evidente che se il responsabile
è stato nominato dall’amministrazione egli ha agito sotto indicazione della
stessa e pertanto nulla gli sarà addebitato.
Se per caso il dirigente ha
agito sua sponte come dovrebbe essere la sua posizione apicale è sicuramente
soggetta a provvedimenti disciplinari comprensivi della revoca delle sue
funzioni dirigenziali.
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