L’art. 119, comma 1, D.L.vo 2
luglio 2010, n. 104, cod. proc. amm.,
stabilisce dei riti cosiddetti
abbreviati per determinate materie . A. QUARANTA e V. LOPILATO, Il processo amministrativo, 2011, 980.
La classificazione è tassativa
Il
D.L.vo 195/2011, art. 1, lett. gg) ha aggiunto le ulteriori i materie.
Lo
scopo è di ridurre la durata del processo amministrativo.
La dottrina ha
criticato questo diritto di precedenza di alcuni pubblici interessi nei
confronti di altri; è evidente che la celerità degli uni allunga la durata del
processo degli altri.
La violazioni ai
principi costituzionali di uguaglianza è evidente ma superata dal fatto che
situazioni diverse legittimano soluzioni a volte strampalate. Centofanti N., Centofanti P. e Favagrossa M..Formulario del diritto amministrativo
2012, 241.
Di fatto
assistiamo alla legalizzazione della “necessaria” lunghezza dei processi.
Il rito speciale
si applica anche nel caso in cui, insieme ad un ricorso tipicamente
impugnatorio sia proposta una domanda risarcitoria, relativa alla materie
considerate dalla norma in questione, in quanto la ratio ispiratrice
della riforma tende a semplificare lo svolgimento e la definizione dell'iter
processuale derivante dalla proposizione di domande giudiziali potenzialmente
idonee a determinare la stasi dell'attività amministrativa in settori
particolarmente delicati. Cons. St., sez. V, 5
ottobre 2005, n. 5326,
in Foro amm. CDS, 2005, 10, 2949.
La norma
processuale riguarda la riduzione a metà dei termini processuali, escluso
quello per la presentazione del ricorso.
Tutti
i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo
grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso
incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli espressamente disciplinati nel
presente articolo.
Essa risolve la
disputa originata in precedenza dalla disposizione che includeva anche il
termine per ricorrere fra quelli processuali e ne imponeva la riduzione.
L'eccezione posta dal legislatore deve estendersi anche al termine da
rispettare per la proposizione dei motivi aggiunti, poiché anche nel caso dei
motivi aggiunti proposti contro provvedimenti conosciuti o sopravvenuti in
corso di giudizio si tratta dell'instaurazione di un'azione di impugnazione.
T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 10 dicembre 2008, n. 810
La regola del
dimezzamento dei termini processuali si applica al termine per il deposito del
ricorso in primo grado, che ha natura sicuramente processuale. Cons.
St., sez. IV, 30 dicembre 2008, n. 6599.
Il D.L.vo
195/2011, art. 1, lett. hh), afferma che anche per il ricorso incidentale il termine e quello
abbreviato dei trenta giorni, parimenti al ricorso principale. Il termine
decorre dalla notifica del ricorso principale. G. FONDERICO , Il c.p.a. un anno dopo, in Guida Dir. Dossier, 2011,9,12
Il ricorrente ha quindi un
particolare interesse ad accedere a questo particolare procedimento che gli
consente di ottenere in tempi brevi una sentenza che decida il caso
controverso.
La giurisprudenza è pertanto
dovuta intervenire per fissare i limiti che contraddistinguono il ricorso al
rito abbreviato.
Il rito abbreviato di cui
agli artt. 23-bis, l.6 dicembre 1971 n. 1034 e 119 c.p.a., per quanto
progressivamente esteso ad un rilevante numero di materie, non è un rito
ordinario ma speciale, vale a dire un'eccezione al rito ordinario, ove si
considerino il dimezzamento dei termini processuali, la maggiore onerosità
economica del rito, la corsia preferenziale per l'ottenimento di una celere
decisione, con inevitabile rallentamento dei processi ordinari.
Segue da ciò un duplice
ordine di conseguenze: le ipotesi in cui detto rito si applica sono tassative e
di stretta interpretazione, non suscettibili di interpretazione analogica; al
fine della verifica se una determinata controversia rientri o meno in tale
rito, è irrilevante il comportamento processuale delle parti, e segnatamente la
circostanza che una delle parti abbia depositato il ricorso entro il termine
dimidiato di 15 giorni anziché entro quello ordinario di 30, atteso che i
difensori delle parti in causa sono liberi di depositare il ricorso in un qualunque
giorno entro il limite temporale massimo, sicché anche un ricorso ordinario può
essere depositato prima dei 15 giorni, per qualsivoglia motivo, che attiene
alla sfera soggettiva della parte.
Nella specie è stato escluso
che il rito abbreviato si applichi alla controversia che verta sulla
costituzione, da parte di un'Università, di una società di engineering
totalmente partecipata, inizialmente, dall'Università medesima, mediante
scissione di una precedente società a totale partecipazione universitaria. Consiglio
di Stato ad. plen., 03/06/2011, n. 10.
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