Le norme sulla conferenza dei servizi non possono essere applicate al
procedimento di localizzazione delle opere pubbliche statali in deroga agli
strumenti urbanistici di cui all’art. 81, d.p.r. n. 616 del 1977, ed al d.p.r.
n. 383 del 1994.
La conferenza deve sempre muoversi nel rispetto della normativa vigente non
essendo ad essa conferito alcun potere di deroga rispetto ad atti
amministrativi generali efficaci. M. Santini, Conferenza di servizi e strumenti di governo del territorio, ossia una
difficile semplificazione, in Urb. App. 2012, 775.
La proposta di variante dello
strumento urbanistico, formulata ai sensi dell’art. 5, d.p.r. 20.10.1998, n.
447, dalla conferenza dei servizi al fine di favorire e semplificare la
realizzazione di una struttura commerciale in zona tipizzata come agricola non
è vincolante per il consiglio comunale, il quale deve autonomamente valutare se
aderire o meno alla stessa; inoltre, qualora l’esito della conferenza dei
servizi sia in qualunque modo sfavorevole al privato richiedente e dunque si
risolva nel diniego di approvazione del proposto progetto in variante allo
strumento urbanistico, tale esito assume valore ostativo alla prosecuzione del
procedimento amministrativo, mancando in tale ipotesi l’atto di impulso,
strumentale alle determinazioni di competenza del consiglio comunale. (Cons.
St., sez. IV, 14.4.2006, n. 2170, FACS, 2006, 4, 1150).
Lo spazio all’interno del quale
si muove la conferenza non è quello della deroga, ma quello della composizione
delle discrezionalità amministrative e dei poteri spettanti alle
amministrazioni partecipanti, ponendosi come momento di confluenza delle
volontà delle singole amministrazioni, nel rispetto dell’ordinamento normativo
e amministrativo vigente. N.
Centofanti, P. Centofanti e M. Favagrossa, Diritto urbanistico,
2012, 15.
L’art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, che,
disciplinando le modalità di formazione dell’intesa ex art. 81 d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, stabilisce espressamente che: “Alla conferenza di servizi
partecipano la regione e, previa deliberazione degli organi
rappresentativi (corsivo dell’estensore), il comune o i comuni
interessati, nonché le altre amministrazioni dello Stato e gli enti comunque
tenuti ad adottare atti di intesa, o a rilasciare pareri, autorizzazioni,
approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali”.
La disposizione, richiedendo espressamente
che la partecipazione delle amministrazioni comunali sia preceduta da
“deliberazione degli organi rappresentativi”, impone che sul progetto di opera
pubblica in deroga (variante) ai relativi strumenti urbanistici si esprimano in
via diretta i consigli comunali.
Nel caso di specie la partecipazione del
rappresentante del Comune alla seduta della conferenza di servizi non è stata
preceduta da alcun atto deliberativo consiliare, posto che, in quella sede, il
medesimo rappresentante espresse “…parere favorevole riservandosi di
trasmettere delibera di Consiglio Comunale”.
Non risulta però che tale deliberazione
sia stata poi emanata.
Né,
a fronte di una precipua disposizione che per le conferenze di servizi ai fini
delle intese sulla conformità urbanistica ex art. 81 d.P.R. n. 616/1977
richiede l’acquisizione delle specifiche deliberazioni degli organi consiliari,
potrebbe ritenersi operante la generale previsione di cui all’art. 14 comma
terzi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo applicabile ratione
temporis, che considerava acquisito l’assenso dell’amministrazione qualora,
non avendo partecipato alla conferenza o avendovi partecipato “…tramite
rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la
volontà”, non comunicasse il “…proprio motivato dissenso entro venti giorni
dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione
delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto
sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste”.
Non può, da ultimo, ritenersi -in
riferimento ai rilievi svolti nelle relazioni trasmesse in adempimento
dell’incombente istruttorio- che la mancanza di una deliberazione consiliare
intesa ad esprimere consenso all’approvazione del progetto in variante allo
strumento urbanistico comunale, quantomeno a ratifica del parere espresso dal
rappresentante dell’amministrazione nella conferenza di servizi, possa essere
surrogata da precedente deliberazione
La illegittimità delle determinazioni
della conferenza di servizi, viziate per la carente acquisizione dell’atto
deliberativo comunale di assenso all’approvazione del progetto in variante allo
strumento urbanistico generale, si riflette sui successivi atti della procedura
ablatoria. Cons.
St., sez. IV, 28.2.2012, n. 1130.
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