Il
principio del cosiddetto avvalimento di derivazione comunitaria è generalizzato
ed esteso a tutti i pubblici appalti dalla direttiva unificata 31.3.2004, n.
18.
Le
amministrazioni devono consentire all’impresa che partecipa alla gara di
potersi avvalere di un requisito – di cui è priva – posseduto da un soggetto
terzo.
Detto sistema prevede il prestito dei requisiti di qualificazione
per far partecipare ad una gara chi ne è sprovvisto.
L’avvalimento
è recepito puntualmente dall'art. 49, d. lg. 163 del 2006; esso consente
all'operatore economico o ad un raggruppamento di operatori economici, se del
caso e per un determinato appalto, di fare affidamento sulle capacità di altri
soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi
ultimi, al fine della prova della capacità economica e finanziaria. In tal caso
il concorrente deve dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice che dispone
dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine
di questi soggetti. (T.A.R. Lazio Roma, sez.
III, 1.8.2008, n. 7804).
Per
la dottrina la prima vittima eccellente dell’avvalimento è stata la disciplina
nazionale del subappalto visto il divieto originario dell’impresa ausiliaria di
assumere il ruolo di subappaltatore (Martinelli 2005, 633).
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per
ciascuna categoria di qualificazione. Il bando di gara può ammettere
l’avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell’importo dell’appalto o
della peculiarità delle prestazioni, fermo restando il divieto di utilizzo
frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi.
Il
contratto di avvalimento è contratto atipico assimilabile al mandato, per mezzo
del quale - e nell'ambito dell'autonomia contrattuale che il nostro ordinamento
garantisce alle parti, a sensi dell'art. 1322 c.c. - l'impresa ausiliaria pone
a disposizione dell'impresa partecipante alla gara la propria azienda, intesa
notoriamente quale complesso di beni organizzato per l'esercizio delle attività
di impresa, ex art. 2555 c.c.
Il
contratto concluso in tal senso dalle parti ben può quindi essere configurato
quale contratto unilaterale con obbligazioni assunte da una sola delle parti e
nel quale la presunzione di onerosità può essere superata da una prova
contraria ovvero dalla prassi.
Va
opportunamente soggiunto che l'assodata atipicità del contratto in esame non
determina alcun limite o vincolo in ordine alla causa del negozio e alla
previsione di un corrispettivo e che - per l'appunto - la riconducibilità del
contratto stesso allo schema generale del mandato rende ex se
irrilevante ai fini della validità del vincolo inter partes l'avvenuta
assunzione, da parte del mandante, dell'obbligo di corrispondere un compenso al
mandatario per l'attività da lui svolta: obbligo che, come è ben noto, è
soltanto presunto, a sensi dell'art. 1709 c.c.
L'art.
49, comma 2, lett. d) del d. lg. 163 del 2006, prevede soltanto che il
concorrente alleghi un contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornirgli i requisiti e a mettergli a
disposizione le risorse necessarie, essendo gli obblighi interni tra
l'avvalente e l'avvalso del tutto irrilevanti ai fini della partecipazione e
dell'aggiudicazione della gara.
Rileva
- per contro - ai fini della corretta aggiudicazione del contratto, che
l'amministrazione appaltante abbia piena conoscenza della disponibilità dei
requisiti tecnici e organizzativi ed economico-finanziari apportati al
concorrente mediante l'avvalimento.
Tale
notizia indubitabilmente sussiste proprio in quanto comprovata dalla titolarità
della categoria richiesta da parte dall'impresa ausiliaria.
La
fattispecie è relativa ad una procedura negoziata previa gara informale per
l'aggiudicazione di lavori di straordinaria manutenzione e restauro della
facciata sul Canal Grande di Cà Vendramin Calergi a Venezia, nella quale un partecipante
alla procedura dichiarava di non possedere la qualificazione per la categoria
OS2, e di avvalersi del titolo SOA di OS2 posseduto al riguardo da altra
società, producendo pure un contratto di avvalimento stipulato con quest'ultima
(T.A.R. Veneto Venezia,
sez. I, 6.11.2008, n. 3451).
La
dottrina si è posta il problema dei rapporti fra avvalimento e subappalto dopo
che è stato eliminato il divieto all’impresa ausiliaria di assumere il ruolo di
subappaltatore..
Essa
rileva che nella disciplina dell’appalto non vi è praticamente alcun divieto di
subappalto o di affidare a cottimo ad uno o più soggetti- sia pure col limite
del 30% dell’importo contrattuale – tutte le prestazione a qualsiasi categoria
appartengano.
L’avvalante
in tale maniera può ampliare il suo raggio di intervento nell’ambito
dell’appalto.
La
preventiva autorizzazione al subappalto, nell’ambito di tale processo di
trasformazione dell’ausiliario in subappaltatore è considerata implicita.
Essa
è una forma di legittimazione successiva subordinata agli accertamenti di
legge, mentre per altri è reputata essenziale.
L’autorizzazione
al subappalto è da considerare un atto preliminare formalmente imprescindibile
da
esternare
nelle forme e nei modi rituali, cioè a prescindere dal fatto che l’assunzione
del ruolo di subappaltatore ha luogo in maniera sopravvenuta, cioè
cronologicamente successiva rispetto al momento preso in considerazione nella
generalità dei casi e di fatto fuori delle previsioni contenute nell’art. 118,
d. lg. 163/2006. N. Centofanti, M.
Favagrossa e P. Centofanti, Il
subappalto, 2012, 71. Cedam.
Per
effetto dell’art. 49, 8° co., d. ,lg. 163/2006, inoltre, non è consentito, in relazione
a ciascuna gara a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si
avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che
quella che si avvale dei requisiti.
In
tal caso la trasformazione in subappalto consente , invece la presenza di più
subappaltatori sempre nei limiti del 30% dell’importo dell’appalto.
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