Nel processo per reati ambientali la
giurisprudenza riconosce che le associazioni ambientaliste sono legittimate
alla costituzione di parte civile "iure proprio" nel processo
riguardante reati che abbiano cagionato pregiudizi all'ambiente, per il
risarcimento non del danno all'ambiente come interesse pubblico, bensì dei
danni direttamente subiti, quali danni ulteriori e diversi da quello, di natura
pubblica, della lesione dell'ambiente come bene pubblico e diritto fondamentale
di rilievo costituzionale, la cui tutela è di esclusiva pertinenza statale.
Detto risarcimento non deve peraltro
intendersi limitato al solo ambito patrimoniale, estendendosi anche, in forza
della previsione dell'art. 2059 c.c., al danno di natura non patrimoniale. Cassazione
penale sez. III, 17 gennaio 2012, n. 19437.
La giurisprudenza ha ritenuto di accogliere
la richiesta di costituzione di parte civile anche di privati cittadini soci di
società sportive che hanno avuto un pregiudizio dal reato ambientale contestato
ai dirigenti di una società.
Detti soggetti, infatti, si trovano in prossimità
del luogo che ha visto il sorgere del fenomeno giudicato pericoloso sulla base
del capo di imputazione.
Analogamente è stata accolta la
richiesta di costituzione di parte civile della società sportiva che ha dovuto procedere
ad una attività di disinquinamento.
Il giudice ha ritenuto che l’accordo
effettuato dall’amministrazione comunale che ha redatto un accordo operativo
per il ripristino dello stato dei luoghi e della loro bonifica non preclude la
possibilità di costituirsi parte civile
sia da parte del comune che da parte dei singoli cittadini che si ritengano
danneggiati. GUP Cremona 20.6.2012
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