22 CAPITOLO
CITTADINANZA
1. Cittadinanza.
La cittadinanza italiana si acquista per nascita, per
essere figlio di cittadino italiano, o per essere nato nel territorio della
Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 1 della L. 91/1992.
La cittadinanza può essere acquistata per vari motivi,
tassativamente indicati dalla legge 91 sopra citata, con un procedimento
obbligato, indicato dall’art.8 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 362.
2. Diniego. Tutela.
Contro i provvedimenti che respingono la domanda di
cittadinanza è ammesso ricorso al giudice amministrativo.
I motivi di diniego sono tassativamente previsti
dall’art. 6 della L. 91/1992.
Essi sono: la condanna per uno dei delitti contro la
personalità internazionale od interna dello Stato ,ovvero contro i diritti
politici del cittadini, ai sensi degli artt.241-294 del c.p.; la condanna per
un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena non inferiore,nel
massimo, a tre anni; ovvero la condanna per reato non politico a pena detentiva
superiore ad un anno da parte di autorità giudiziaria straniera.
Tali motivi sono di una tale oggettività che escludono
difficoltà interpretative.
L’ultimo motivo prevede ragioni inerenti la sicurezza
delle Stato.
Sono stati giudicati validi motivi la frequentazione
da parte del ricorrente di esponenti di organizzazioni che perseguono obiettivi
politici con mezzi violenti.
Quanto all’obbligo di motivazione, si ritiene chela
stessa debba limitarsi ad indicare al destinatario le ragioni del diniego senza
doversi diffondere su notizie che, in quanto attinenti alla sicurezza dello
Stato, potrebbero in qualche modo compromettere l’azione preventiva e di
controllo posta in essere dagli organi all’uopo proposti.
Si deve contemperare l’obbligo di trasparenza
dell’azione amministrativa con la riservatezza dell’attività informativa a
conoscenza degli organi preposti alla sicurezza dello Stato; la L. n. 123 del
1983 ha attribuito al Consiglio di Stato, attraverso l’emanazione del parere
obbligatorio, la verifica dell’imparzialità e trasparenza della condotta degli
organi preposti alla istruttoria della domanda. T.A.R. Liguria Sez. II,
5/7/1993, in Foro Amm. 1994.
3. Permesso di soggiorno.
Il D. LG. 25 luglio 1998, n. 286, regola la materia
relativa ai permessi di soggiorno diventata di notevole attualità in relazione
agli intensi flussi migratori da parte di cittadini provenienti da aree esterne
alla Comunità Europea.
La norma collega il rilascio del permesso del
soggiorno e la sua validità alle necessità specificatamente documentate, fino
ad un massimo di due anni, con possibilità di rinnovo, ai sensi dell’art. 5 del
D. LG. 25 luglio 1998, n. 286.
Lo straniero, titolare di permesso di soggiorno che
può dimostrare di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e
dei propri familiari, può ottenere il rilascio della carta di soggiorno, che è
a tempo indeterminato.
Contro i provvedimenti di diniego del rinnovo del
permesso di soggiorno, trattandosi di provvedimenti amministrativi, è prevista
la tutela presso il tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio
elettivo dell’interessato, ex art. 6, comma, 10, D. LG. 25 luglio 1998, n. 286.
La giurisprudenza ha precisato che il difetto di un
requisito di legge (reddito sufficiente per il mantenimento di un nucleo
familiare) è valido ed autonomo presupposto per il diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno, indipendentemente dal comportamento soggettivo tenuto
dal cittadino extracomunitario, privo di redditi da lavoro o altra fonte
lecita, ma percettore soltanto di un modesto sussidio comunale. T.A.R.
Piemonte, sez. II, 22 giugno 2004, n. 1150.
La giurisdizione cambia sui provvedimenti relativi al
rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di
soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti
dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare,
l'interessato può presentare ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria e non
già al giudice amministrativo ex art. 30 comma 6 D.LG. 25 luglio 1998 n. 286.
T.A.R. Toscana, sez. I, 26 maggio 2004, n. 1614
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