21 CAPITOLO
BENI PATRIMONIO ARTISTICO E DI INTERESSE
PAESAGGISTICO.
1. I beni del patrimonio artistico.
La
tutela sul patrimonio artistico è attuata dall’art. 10, D.L.vo 22 gennaio 2004,
n. 42, tramite un meccanismo di vincolo di interesse pubblico - sulle cose
d’interesse artistico o storico - notificato con un procedimento speciale. CENTOFANTI N., CENTOFANTI P. e FAVAGROSSA M. , Formulario del diritto amministrativo
2012, 541.
Il provvedimento di vincolo di particolare interesse
artistico e storico colpisce le cose mobili ed immobili che presentano
interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, ex art. 10,
D.L.vo 42/2004.
La giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del
cod. beni cult. ha precisato che il provvedimento di vincolo deve indicare
dettagliatamente sia il bene cui si riferisce sia i motivi che lo giustificano.
L’imposizione del vincolo deve risultare motivata con il sussistere sia
dell'immedesimazione e compenetrazione dei valori storico-culturali con le
strutture materiali nonché del collegamento dei beni e della loro utilizzazione
con gli eventi storico-culturali della città, sia del pregio artistico
dell'immobile e di alcuni arredi in esso contenuti. T.A.R. Sardegna, 13
febbraio 1997, n. 192, in T.A.R., 1997, I, 1557.
Il procedimento di vincolo non è correlato ad uno
strumento di pianificazione territoriale, ma ad un atto del Ministero per i
beni e le attività culturali.
2. Il procedimento di vincolo. L’accesso.
Il procedimento di vincolo si articola attraverso tre
atti distinti: 1) la dichiarazione dell’interesse storico ed artistico; 2) la
notifica da parte dell’autorità che porta a conoscenza dell’interessato la
dichiarazione; 3) la trascrizione al fine di rendere edotti i terzi dei vincoli
gravanti sulla cosa qualora si tratti di beni soggetti a pubblicità
immobiliare.
La dottrina rileva l’applicazione obbligatoria del
procedimento di accesso previsto dalla L. 241/1990.
La giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del
codice dei beni culturali ha affermato l’obbligatorietà della comunicazione
dell’avvio del procedimento.
La comunicazione di avvio del procedimento di
dichiarazione dell'interesse particolarmente importante di cose che presentano
interesse storico-artistico comporta, infatti, l'applicazione, in via
cautelare, fra l’altro, delle disposizioni relative all’obbligo di
conservazione del bene, il divieto di rimozione senza l'autorizzazione
ministeriale, la sottoposizione dei progetti relativi al bene alla approvazione
della competente Soprintendenza. L'avviso di avvio del procedimento costituisce
atto idoneo a ledere direttamente e immediatamente l'interesse del
destinatario.
L’art. 12, 1 comma, D. LG. 42/2004, prevede che
abbiano un interesse culturale i beni opera di autore la cui esecuzione risalga
ad oltre cinquanta anni addietro se non sia fatta una preventiva verifica che
escluda il sussistere dell’interesse artistico.
Tale procedura è da intendersi, però, sospesa fino
all'emanazione di decreti del Ministero che fissino criteri omogenei per
identificare i beni su cui detta verifica deve essere preventivamente
effettuata.
Il procedimento tende a riconoscere la partecipazione
del soggetto proprietario dell’immobile garantendo la pubblicità
dell’iniziativa ministeriale, art. 14, D. LG. 42/2004.
3. La dichiarazione dell’interesse storico ed artistico.
La dichiarazione dell’interesse storico ed artistico
deve essere effettuata dall'amministrazione fornendo indicazioni specifiche
circa la concreta sussistenza di reperti di interesse artistico, storico,
archeologico o etnografico.
L’art. 12, 4 comma, D.L.vo 42/2004, precisa che la
motivazione deve essere in linea con gli indirizzi di carattere generale
stabiliti dal Ministero al fine di assicurare uniformità di valutazione.
Ci si aspetta, quindi, una maggiore razionalizzazione
nell’opera di salvaguardia, che porta un aumento del rigore nella protezione
delle opere di maggior pregio e una maggiore flessibilità nelle gestione delle
opere minori.
Essa deve consentire la catalogazione, la tutela,
oltre che la commerciabilità dei beni soggetti a tutela.
In tal senso la giurisprudenza precedente all’entrata
in vigore del cod. beni cult. ha evidenziato la necessità della materiale
presenza fisica del bene che si intende tutelare
L’obbligo della motivazione è costitutivo del
provvedimento di vincolo e la sua mancanza rende censurabile l’atto presso la
giustizia amministrativa.
Questo procedimento interessa i beni di proprietà
privata poiché, se i beni sono di proprietà pubblica, l’assoggettamento alla
legge è automatico.
I beni soggetti a vincoli notificati non possono
essere demoliti, rimossi, modificati o restaurati senza l’autorizzazione del
Ministero.
I competenti organi del Ministero notificano ai
privati, proprietari a qualsiasi titolo dei beni, il vincolo sulle cose che
siano di particolare interesse.
Tale atto di vincolo è trascritto, per i beni
immobili, nei registri delle Conservatorie immobiliari ed esso mantiene la sua
efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario o detentore, a
qualsiasi titolo, del bene.
Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli
altri enti pubblici, assicura la catalogazione dei beni culturali; esso
coordina le relative attività.
La dichiarazione, diretta ad affermare che un bene è
di interesse storico o artistico, pur non essendo il fondamento del vincolo,
che nasce infatti dalla stessa legge, rende noto a tutti che si è accertata
l’esistenza in un bene dei requisiti che lo sottopongono a una immediata
rigorosa tutela e che, pertanto, da quel momento in poi, si intende presentare
ricorso alla stessa legge.
4. L’autorizzazione.
E’ fatto obbligo di richiedere l’autorizzazione al
Ministero per i beni e le attività culturali per la demolizione e lo
spostamento dei beni soggetti a vincolo o per lo smembramento di collezioni, ai
sensi dell’art. 21, D.L.vo 42/2004. I progetti per interventi di esecuzione di
opere e lavori su beni appartenenti a privati devono essere sottoposti alla
Soprintendenza per ottenere la relativa approvazione, ai sensi dell’art. 22,
D.L.vo 42/2004..
I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, di
beni mobili ed immobili riconosciuti d’interesse storico od artistico a seguito
di notifica devono sottoporre all’esame della competente Soprintendenza il
progetto di qualunque opera intendano realizzare, allo scopo di ottenerne la
preventiva autorizzazione.
Qualora vi sia assoluta urgenza si possono eseguire i
lavori provvisori indispensabili per evitare gravi danni ai beni, con l’obbligo
di comunicarne immediata notizia alla Soprintendenza.
Alla stessa dovranno essere inviati in seguito, nel
più breve tempo possibile, i progetti definitivi dei lavori per averne
l’approvazione.
Gli interventi su immobili che abbiano interesse
storico artistico sono assoggettati non solo al permesso di costruire, ma anche
all'autorizzazione rilasciata dalla competente Soprintendenza.
Fra le due procedure non intercorre un rapporto di
collegamento e, quindi, le determinazioni del Soprintendente non vincolano i
provvedimenti del sindaco.
L'impugnazione dei due atti ha ambiti operativi
diversi, essendo diretta a censurare, in un caso, l'autorizzazione della
Soprintendenza per i motivi connessi alla tutela dei beni culturali e,
nell'altro, il permesso di costruire per motivi di natura urbanistica.
L’autorizzazione deve essere richiesta sia per le
opere soggette a permesso di costruire sia per le opere soggette a denuncia di
inizio di attività
La mancanza dell’autorizzazione costituisce illecito
penale anche nel caso di interventi assoggettabili al regime della denuncia di
inizio attività che sono realizzati in zone sottoposte a vincoli storico-artistici
o paesaggistico-ambientali. Cass. pen., sez. III, 20 giugno 2002, n. 30144, in Cass.
Pen., 2003, 2408.
I beni soggetti a vincolo, infatti, non possono essere
utilizzati in modo incompatibile con il loro carattere storico o artistico o in
modo da pregiudicare la loro conservazione od integrità.
Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione è ora
normato dall’art. 22, D.L.vo. 42/2004.
La scansione procedimentale ne impone il rilascio
entro 120 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza.
E’ prevista la sospensione del termine per richieste
istruttorie.
Decorso il termine il ricorrente può diffidare
l’amministrazione a provvedere.
5. La tutela amministrativa e giurisdizionale.
L’art. 16, D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, disciplina
il procedimento amministrativo di tutela avverso il procedimento di vincolo.
Avverso la dichiarazione che afferma l’interesse
culturale è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di
merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
La proposizione del ricorso comporta la sospensione
degli effetti del provvedimento impugnato. Rimane ferma l'applicazione, in via
cautelare, delle disposizioni di tutela del bene.
Il Ministero, sentito il competente organo consultivo,
decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni a partire dalla
presentazione dello stesso.
Contro il silenzio del ministero è ammesso ricorso, ex
art. 21 bis, L. 1034/1971.
La giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del
codice dei beni culturali ha affermato l’obbligatorietà della comunicazione
dell’avvio del procedimento.
La comunicazione di avvio del procedimento di
dichiarazione dell'interesse particolarmente importante di cose che presentano
interesse storico-artistico comporta, infatti, l'applicazione, in via
cautelare, fra l’altro, delle disposizioni relative all’obbligo di
conservazione del bene, il divieto di rimozione senza l'autorizzazione
ministeriale, la sottoposizione dei progetti relativi al bene alla approvazione
della competente Soprintendenza.
L'avviso di avvio del procedimento costituisce atto
idoneo a ledere direttamente e immediatamente l'interesse del destinatario.
T.A.R. Veneto, sez. I, 15 gennaio 2003, n. 410, in Foro amm. TAR, 2003,
25.
L’art. 22, D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42, disciplina
il procedimento amministrativo di tutela avverso il procedimento di rilascio di
autorizzazione. L'autorizzazione relativa ad interventi in materia di edilizia
pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione
della richiesta da parte della Soprintendenza.
Qualora la Soprintendenza chieda chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio, il termine è sospeso fino al ricevimento
della documentazione richiesta.
Decorso inutilmente il termine entro il quale
l’amministrazione deve rilasciare l’autorizzazione il richiedente può diffidare
la stessa a provvedere.
La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove
l'amministrazione non provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento
della diffida.
Il diniego dell’autorizzazione è impugnabile, invece,
presso la giustizia amministrativa.
6. I beni di interesse paesaggistico.
Le norme in materia di beni di interesse paesaggistico
sono dettate dal D.L.vo 42/2004.
Le disposizioni hanno un contenuto prettamente
conservativo dell’esistente patrimonio delle cosiddette bellezze naturali per
evitare che l’urbanizzazione cancelli definitivamente ambiti del territorio di
particolare rilevanza.
E’ necessario, però, un atto di accertamento della
natura paesaggistica o ambientale del bene.
In carenza di un atto dell’amministrazione che acclari
volta per volta la qualità del bene, esso si trova privo di ogni tipo di tutela
che consenta all’autorità preposta al vincolo un preventivo esame degli
interventi edilizi che la proprietà voglia realizzare.
La tutela del paesaggio è stata assunta a principio
fondamentale dall’art. 9 della cost.; esso non può essere condizionato da
nessun altro valore.
La dottrina rileva che la mancanza di specificazione
rafforza l’idea stesa della tutela del paesaggio nella sua integrità e
globalità.
L’art. 134, D.L.vo. 22 gennaio 2004, n. 42, identifica
i beni di interesse paesaggistico nei seguenti:
a) gli immobili di interesse naturale; le ville ed i
giardini, i complessi di immobili, le bellezze panoramiche;
b) le aree tutelate per legge per le loro
caratteristiche oggettive, vedi numero seg.;
c) gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela
dai piani paesaggistici.
Dalla elencazione proposta si evidenzia che si possono
distinguere due differenti categorie di beni.
La prima comprende i beni il cui riconoscimento è
automatico.
Non vi sono difficoltà a classificare nella categoria,
ad esempio, i fiumi, le cui caratteristiche sono evidenti.
La seconda categoria comprende beni il cui riconoscimento
presuppone un atto ricognitivo della pubblica amministrazione.
In tal caso, come, ad esempio, nell’ipotesi di beni di
interesse archeologico, il vincolo può essere posto solo ove sussista un idoneo
atto di ricognizione da parte degli organi competenti, che attesti il
presupposto stesso per l’apposizione del vincolo. T.A.R. Toscana, sez. III, 6
marzo 1996, n. 185, in TAR, 1996, I, 1981.
7. I beni tutelati per legge.
L’art. 142, D.L.vo 42/2004, che riconferma la
precedente disposizione del D.L.vo 490/1999, impone il vincolo paesaggistico
rendendo obbligatoria la verifica paesaggistica, tramite specifica preventiva
autorizzazione, delle opere che si intendono realizzare in aree di per sé
stesse considerate di interesse paesaggistico.
Dette arre riguardano tra l’altro i territori
costieri; i territori contermini a laghi; i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua
e le relative sponde; le montagne.
La giurisprudenza antecedente all’entrata in vigore
del cod. beni cult. ha precisato che il contenuto di tale disposizione non
pone, nel caso di specie, un impedimento assoluto all'edificabilità dell'area o
alla realizzazione su di essa di interventi per la realizzazione di opere.
Il vincolo paesaggistico non impone l'assoluta
immodificabilità delle aree, essendo necessario, per eseguire i lavori, il solo
espletamento della preventiva procedura autorizzatoria da parte dell'Autorità
competente.
E’ fatta espressa esclusione delle aree che - alla
data del 6 settembre 1985, ossia alla data di approvazione della legge Galasso
- erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B.
7. La
proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico. Le commissioni
provinciali.
La
dichiarazione di notevole interesse pubblico delle aree ed immobili di
interesse paesaggistico è di competenza della regione.
Il
procedimento si sviluppa sulla base di una proposta formulata dal direttore
della regione o degli altri enti pubblici interessati che devono comunicare la
necessità di acquisire le informazioni necessarie alla Commissione, istituita
in ogni provincia.
Della commissione fanno parte di diritto il direttore
regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il
soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio. I restanti
membri, in numero non superiore a sei, sono nominati dalla regione scegliendo
tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nella
tutela del paesaggio, ex art. 137, D.L.vo. 22 gennaio 2004, n. 42.
La commissione acquisisce le necessarie informazioni
attraverso le soprintendenze e gli uffici regionali e provinciali, valuta la
sussistenza del notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree e
propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico.
La proposta è motivata con riferimento alle
caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche
proprie degli immobili o delle aree
La giurisprudenza ha dichiarato unanimemente
illegittimo il provvedimento
che sia privo di motivazione o che ne rechi una
insufficiente o che abbia disatteso il parere della locale sovrintendenza, che
aveva concluso per l'assenza di pregio dell'immobile.
La proposta deve essere pubblicata per novanta giorni
all’albo pretorio dei comuni interessati e depositata presso i loro uffici; la
notizia, inoltre, deve essere diffusa sulla stampa, ex art. 138, D.L.vo. 22
gennaio 2004, n. 42.
8. Il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
La regione comunica l’avvio del procedimento di
dichiarazione di notevole interesse pubblico al proprietario e al comune interessato.
I soggetti interessati possono presentare osservazioni
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della
comunicazione, ex art. 138, comma 3, D.L.vo. 42/2004.
La regione, sulla base della proposta della
commissione, esaminate le osservazioni emana il provvedimento di dichiarazione
di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree.
Il provvedimento di dichiarazione di notevole
interesse pubblico degli immobili è altresì notificato al proprietario,
possessore o detentore, quindi, depositato presso il comune nonché trascritto a
cura della regione nei registri immobiliari.
I provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse
pubblico sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
sul Bollettino Ufficiale della regione, ex art. 140, D.L.vo. 42/2004.
La giurisprudenza precedente all’entrata in vigore del
cod. beni cult. ha ritenuto che l’interesse al procedimento sia limitato ai
proprietari o detentori del bene situato in zone vincolate.
Contro il provvedimento predetto è ammissibile
l'immediato ricorso giurisdizionale di impugnazione. Cons. Stato, sez. VI, 22
dicembre 1993, n. 1022, in Cons. Stato, 1993, I, 1684.
Dopo l’avvenuta notifica i proprietari devono munirsi
di apposita autorizzazione rilasciata dalla sovrintendenza competente per i
progetti dei lavori da eseguire. M. FILIPPI, Piano paesistico, in Dig.
Disc. Pubbl., XI, 1996, 195.
9. L’autorizzazione.
Il
cod. beni cult. sottopone gli interventi di modifica o di alterazione dei beni
ambientali, oggetto di tutela, ad autorizzazione ambientale di competenza della
regione o dell’autorità da essa delegata, ex art. 146, D.L.vo 42/2004.
Vi
è, pertanto, un secondo controllo che si affianca alla disciplina urbanistica
comunale.
L’intervento sul bene, quindi, deve essere prima
autorizzato dalla regione e poi, successivamente, deve ottenere il rilascio del
permesso di costruire da parte del comune.
Non cambiano le caratteristiche dell’intervento
autorizzatorio che si sostanzia in un apprezzamento tecnico discrezionale che
muove da una comparazione tra lo stato attuale dell’immobile e quello che esso
potrà assumere in seguito alle opere progettate, in funzione di verificare che
non vengano menomati gli aspetti esteriori ai quali è collegata la protezione ambientale.
L’autorizzazione ambientale deve considerare quale sia
la possibilità di intervento compatibile con il paesaggio nel quale esso si
inserisce.
L'Autorità competente non può pronunciarsi
favorevolmente sulla relativa domanda se non dopo aver valutato la
compatibilità dell'intervento da realizzare con il bene paesaggistico tutelato;
nel far ciò è tenuta ad esporre, sia pur succintamente, le ragioni che militano
a favore dell'assenso manifestato. Il sistema di dichiarazione di interesse
pubblico viene meno qualora la pianificazione urbanistica comunale abbia già
regolamentato gli interventi su detti beni.
Resta ugualmente l’obbligo di richiedere
l’autorizzazione prima dell’esecuzione di lavori.
Non sono sottoposte a vincolo, ad esempio, le aree che
al 6.9.1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
inoltre, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, i centri edificati
perimetrati, ai sensi dell'art. 18 della l. 865/1971, ex art. 142, D.L.vo
42/2004.
La giurisprudenza ha ripetuto che l’opera pubblica di
un comune, pur non essendo soggetta al permesso di costruire, deve essere
soggetta ad autorizzazione ambientale e rispettare la disciplina delle
distanze.
9. Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione.
Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione è
disciplinato dall'art. 146, 5 comma, D. L.vo 42/2004.
Le amministrazioni competenti, devono accertare la
compatibilità dell’intervento, sulla base del parere della Commissione per il
paesaggio.
Esse, successivamente, trasmettono la proposta di
autorizzazione alla soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio
competente per territorio.
La soprintendenza partecipa fin dall’inizio al
procedimento diventando di fatto organo consultivo dell’amministrazione procedente.
La soprintendenza deve esprimere il suo parere sul
progetto e sulla proposta di autorizzazione nel termine perentorio di sessanta
giorni dalla data di ricezione del progetto.
Il parere della soprintendenza non è vincolante.
L’amministrazione può procedere al rilascio dell’autorizzazione non solo quando
la soprintendenza ha detto sì o non si è espressa nel termine perentorio
assegnato, ma anche quando la soprintendenza si è espressa negativamente. In
tal caso l’amministrazione deve dare adeguata motivazione sulle ragioni del
dissenso dal parere della soprintendenza.
L’autorizzazione è rilasciata o negata nel termine di
venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza o dallo scadere
del termine concesso alla soprintendenza per esprimere il suo parere:
l’autorizzazione è efficace solo se sono trascorsi venti giorni dalla sua
emanazione.
L’autorizzazione ambientale non si sostituisce però al
permesso di costruire, ma si assomma ad esso costituendo presupposto per il suo
rilascio.
L’art. 149, D.L.vo 42/2004, riconferma che il nulla
osta non è necessario per gli interventi, da esso tassativamente previsti, di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo.
Il nulla osta che autorizzi opere in contrasto con le
prescrizioni dettate dal piano territoriale paesistico è illegittimo. T.A.R.
Lazio sez. I, 29 novembre 1994, n. 1852, in Foro Amm., 1995, 426.
L'operatività del vincolo ambientale e,
conseguentemente, la necessità dell'autorizzazione regionale, è esclusa solo
con riguardo alle aree ricadenti nelle zone omogenee A e B nonché in quelle
comprese in un piano pluriennale di attuazione.
10. L’autorizzazione
semplificata.
Gli interventi di
lieve entità su immobili soggetti ad autorizzazione paesaggistica sono soggetti
ad autorizzazione semplificata, ex art. 1, D.P.R: 2010, n.139, Regolamento
recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli
interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D. L.vo 22
gennaio 2004, n. 42. S
Rientrano tra gli interventi di
lieve entità 39 tipologie di lavori contenute nell’Allegato 1, al D.P.R: 2010, n.139, come incremento
volumetrico non superiore al 10%, demolizione e ricostruzione nel rispetto di
volumetria e sagoma preesistenti, demolizione senza ricostruzione o demolizione
di superfetazioni, aperture di porte e finestre, interventi sulle finiture esterne,
realizzazione o modifica di balconi o terrazze e loro chiusura attraverso
infissi, realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne.
L'autorizzazione paesaggistica
semplificata è immediatamente efficace ed è valida per 5 anni.
L’istanza per il rilascio
dell’autorizzazione semplificata deve essere corredata dalla relazione
paesaggistica redatta da un tecnico abilitato, indicante lo stato dell'area
interessata e la compatibilità con i valori paesaggistici.
Il procedimento autorizzatorio si
conclude con un provvedimento espresso entro 60 giorni dal ricevimento della
domanda.
L'amministrazione competente
effettua accertamenti e valutazioni entro 30 giorni.
In caso di non
conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia,
l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara
l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica dandone
immediata comunicazione al richiedente.
In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la compatibilità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo.
In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la compatibilità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo.
Nel caso in cui la
valutazione di compatibilità alla normativa paesaggistica sia negativa,
l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia
comunicazione all'interessato ai sensi dell'articolo 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali
osservazioni.
La comunicazione
sospende il termine per la conclusione del procedimento.
Se dopo la
produzione e l’esame delle osservazioni, persistono i motivi ostativi
all'accoglimento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione
rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni.
In caso di rigetto
della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento
di rigetto, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata
della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione
paesaggistica semplificata.
Copia dell'istanza
è contestualmente inviata
all'amministrazione che ha adottato il provvedimento negativo. Ricevuta l'istanza, il
soprintendente, entro i successivi trenta giorni, verifica la conformità
dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico
ovvero la sua compatibilità paesaggistica e decide in via definitiva
rilasciando o negando l'autorizzazione.
Se
anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo
parere vincolante favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla
ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, Egli deve dare
immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione
competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del
parere vincolante entro il termine sopra indicato l'amministrazione competente
ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi
di cui all'articolo 146, comma 9, del D. L.vo 42/2004.
L'amministrazione
competente al rilascio dell'autorizzazione adotta il provvedimento conforme al
parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla ricezione del
parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente ed alla
soprintendenza.
Ove
ne abbia la competenza l'amministrazione rilascia contestualmente, se
prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni
urbanistiche ed edilizie previste nel progetto.
L'obbligo
di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed allegazione del parere della
soprintendenza, ex art. 4, D.P.R. 2010, n.139.
Le
disposizioni regolamentari trovano
immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario.
Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, devono adottare
le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione
paesaggistica semplificata in conformità ai criteri sanciti dal decreto.
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