27 CAPITOLO
PARCHI
1. L’istituzione dei parchi.
Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell’ambiente, sentita la Regione, sono istituiti e delimitati i parchi
nazionali, individuati dal programma triennale; in tale fase non è, quindi,
richiesta la partecipazione degli enti locali CENTOFANTI N., CENTOFANTI P. e
FAVAGROSSA M. , Formulario del
diritto amministrativo 2012, 727.
L’Ente Parco
tutela i valori naturali ed ambientali mediante il regolamento ed il piano per
il Parco.
L'art. 11, comma
3, L. 394/1991, è programmaticamente teso alla inibizione di attività ed opere
che, in concreto, possono negativamente incidere sul paesaggio e sull'ambiente
tutelati.
Sono vietate,
già in astratto ed indipendentemente da ogni apprezzamento circa la loro
pericolosità, le attività espressamente elencate; ogni altra attività ed ogni
altra opera è inibita solo a conclusione di uno specifico ed individualizzato
giudizio di compatibilità, emesso in base alla misura autorizzatoria di
competenza dell'Ente Parco. T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 27 settembre 2006, n.
1418.
I contenuti del
piano del parco sono tassativamente stabiliti dal legislatore per garantire la
tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali,
antropologici, ex art. 12, L. 394/1991, mod. art. 2, comma 30, lett. a),
L. 426/1998).
La scelta dei
territori da includere nella perimetrazione provvisoria del Parco nazionale
concreta un'attività tecnico discrezionale insindacabile in sede di giudizio di
legittimità se non per palese illogicità o arbitrarietà della scelta operata
dall'amministrazione, di per sé inidonea a ricostruire l'iter logico
seguito dalla stessa. T.A.R. Lazio, sez. II, 22 giugno 1995, n. 1093, in Foro
Amm., 1996, 218.
L’Ente Parco,
entro diciotto mesi dalla sua istituzione, deve predisporre il piano che deve
essere adottato sentiti gli enti locali.
Chiunque può
inviare osservazioni scritte entro i successivi 40 giorni e ad esse l’Ente deve
rispondere, esprimendo il proprio parere, entro i successivi 30 giorni.
La Regione, in
accordo con l’Ente Parco ed i Comuni, per quanto riguarda le disposizioni del
piano relative alle attrezzature e ai servizi che consentono la gestione
sociale del parco stesso, emana il provvedimento di approvazione entro 90
giorni dal ricevimento del piano e del parere sulle osservazioni presentate.
L’impugnazione
va proposta dal momento di pubblicazione sul BUR ovvero dalla pubblicazione sul
bollettino ufficiale della regione dell'avviso di deposito del detto piano
presso la segreteria del consorzio del parco, anche da parte dell'utente di
acqua pubblica, tenuto ad osservare i vincoli stabiliti dal piano stesso. Trib.
sup. acque, 2 ottobre 1992, n. 64, in Cons. St., 1992, II, 1535.
Il piano, ogni
10 anni, è modificato con la stessa procedura ed è aggiornato.
Esso equivale ad
una dichiarazione di interesse pubblico generale e gli interventi in esso
previsti assumono il carattere di indifferibilità ed urgenza.
Esso sostituisce
ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali od urbanistici ed ogni
altro strumento di pianificazione.
Dal momento
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sul B.U.R. il piano è
immediatamente vincolante sia per le amministrazioni che per i privati, ex
art. 12, L. 6 dicembre 1991, n. 394.
La legge quadro
sulle aree protette fissa, all’art. 22, le norme quadro cui deve riferirsi la
legislazione regionale, che deve definire la perimetrazione provvisoria e le
misure di salvaguardia, nonché il soggetto gestore e deve poi indicare gli
elementi del piano del parco e i principi del regolamento.
La
giurisprudenza richiede, comunque, l’attuazione del procedimento di
approvazione per ogni provvedimento che identifichi un’area soggetta a tale
normativa.
Le fasi
procedimentali sono dirette in particolare ad assicurare a chiunque, mediante
il deposito per sessanta giorni del piano adottato, la possibilità di
presentare osservazioni e proposte scritte.
2. Le misure di salvaguardia.
Le misure di
salvaguardia, che consistono nella sospensione di ogni attività di modifica del
territorio in attesa della pianificazione disposta dal piano per il parco, sono
previste in rapporto a fasi diverse.
L’art. 4, coma
9, della l. 394/1991, prevede l’adozione delle misure di salvaguardia in
rapporto all’adozione del programma delle aree protette.
L'art. 6, comma
3, l. n. 394 del 1991, vieta fuori dei centri edificati, di cui all'art. 18, L.
n. 865 del 1971, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con
provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove
costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento
dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e
quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri
ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area
protetta.
La
giurisprudenza ha precisato che la norma si riferisce alle misure di
salvaguardia riconnesse alla individuazione, in caso di necessità ed urgenza,
di aree protette.
Tali misure sono
destinate ad operare solo fino all'istituzione delle singole aree protette,
laddove dal momento dell'istituzione della singola area protetta sino
all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per
eventuali deroghe di cui all'art. 11, l. 394/1991.
Dopo
l'approvazione del regolamento, è affidata a questo provvedimento la selezione
delle opere realizzabili o meno all'interno dell'area protetta. T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 27 settembre 2006, n.
1418.
Le misure di
salvaguardia scattano in relazione alle fattispecie previste e non abbisognano
dell’approvazione di ulteriori strumenti pianificatori.
La
giurisprudenza ha proclamato l'efficacia delle misure di salvaguardia relative
alla cessazione delle attività di cava in corso. Esse non sono subordinate
all'approvazione del piano territoriale, essendo sufficiente la sola sua
adozione. Le misure di salvaguardia hanno efficacia temporanea e perdono la
forza vincolante se entro cinque anni dall'entrata in vigore del piano
territoriale di recupero non siano approvati i relativi piani di gestione,
quali atti secondari di pianificazione e programmazione. Cons. St., sez. VI, 25 marzo 1996, n. 497, in Cons.
St., 1996, I, 491.
3. Il rilascio del nulla-osta da parte dell'ente parco.
Le richieste di
concessione o di autorizzazione per realizzare opere od interventi all’interno
del parco devono essere sottoposte al preventivo nulla-osta dell’Ente Parco.
Il regime è
quello del silenzio-assenso, costituendo eccezione alla regola che nega detto
sistema alle autorizzazioni inerenti alla tutela dell’ambiente, ex art.
13, L. 6 dicembre 1991, n. 394. C. DESIDERI e F. FONDERICO, I parchi
nazionali per la tutela della natura, 1998, 120
Successivamente,
i comuni o le altre amministrazioni possono procedere al rilascio del permesso
di costruire.
La
giurisprudenza ha precisato che la sottoposizione a nulla osta da parte del consorzio
del parco dei permessi di costruire relativi ad opere interne al parco della
Maremma e la prevalenza delle prescrizioni del piano territoriale di
coordinamento sulle diverse previsioni degli strumenti urbanistici locali non
violano le attribuzioni urbanistiche dei comuni.
Per la
realizzazione degli interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi
nazionali, regionali, riserve naturali) occorrono, infatti, tre distinti ed
autonomi provvedimenti: il permesso di costruire, l'autorizzazione paesaggistica
ed il nulla osta dell'ente parco.
Questi ultimi
sono, in ogni caso, il frutto di una duplice valutazione, anche se rimessi ad
un unico organo (il che comunque non si verifica nel caso di specie) e
mantengono la loro autonomia ad ogni effetto in quanto espressione di due
discipline concorrenti, onde né il nulla osta dell’ente parco né il suo diniego
fanno venire meno la necessità dell'autorizzazione paesaggistica. Cons. St., sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 714, in Foro
amm. CDS, 2005, 2, 398.
Per la
giurisprudenza il rilascio di permessi di costruire o di autorizzazioni per
interventi, impianti e opere all'interno dei parchi è sottoposto in ogni caso
al preventivo nulla osta dell'Ente Parco, anche in assenza della previa
approvazione del piano e del regolamento del parco, di cui agli artt. 11 e 12,
L. 6 dicembre 1991, n. 394. T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 24 maggio 2006, n. 374, in Foro
Amm. TAR, 2006, 5, 1784.
Il nulla osta
degli enti - parco deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato, ai sensi
della L. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13.
Esso
costituisce, tanto nel caso di provvedimento esplicito, quanto nel caso in cui,
per la decorrenza dei termini si sia formato il silenzio - assenso sulla
compatibilità ambientale del manufatto prospettato, l'ultimo e finale atto del
procedimento di rilascio del permesso di costruire nell'ambito del territorio
protetto, in quanto diretto alla protezione del territorio stesso alla luce di
tutti gli atti preordinati alla concessione predetta ed in particolare del parere
della sezione urbanistica provinciale. Cons. St., sez. VI, 21 giugno 2001, n. 3307.
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