L’
art. 13, co. 2 a, d.l. 2012, n. 83, conv. l. 7.8.2012, n. 134, modifica l’art.
5, co. 1, d.p.r. 380/2001, rivoluzionando la
regolamentazione dello sportello unico per l'edilizia (sue) del quale sono
ridefinite e rafforzate le funzioni. N. Centofanti, M. Favagrossa e P.
Centofanti, Diritto urbanistico, 2012, 620.
Il sue diviene l’unico interlocutore nel procedimento
autorizzativo nell’edilizia sia nei confronti del cittadino che delle altre
amministrazioni.
Lo sportello deve acquisire direttamente gli atti di assenso
dalle altre amministrazioni e ciò comporta una sfida organizzativa di non poco
conto.
In caso contrario scattano poteri sostitutivi da parte di nuovi
organismi interni finora non deputati espressamente a compiti di controllo o
sanzionatori.
Il sue costituisce il solo ufficio destinato al privato.
Esso è l'unico punto di accesso al quale il soggetto interessato
deve rivolgersi in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il
titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso.
Lo
sportello unico per l'edilizia acquisisce presso le
amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai
sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e
14-quinquies della l.7.8.1990, n. 241, gli atti di assenso, comunque denominati,
delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumità.
Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività
produttive definita dal regolamento di cui al d.p.r.
7.9.2010, n. 160.
Tale
nuova impostazione comporta che tutta l’attività istruttoria passa attraverso
il sue che diventa interlocutorio di tutti gli enti preposti a rilasciare
pareri obbligatori qualora il rilascio del permesso di costruire sia soggetto a
particolari normative.
Nel
novero di tali assensi rientrano, in particolare:
a)
il parere della azienda sanitaria locale (ASL);
b)
il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in
ordine al rispetto della normativa antincendio;
c)
le autorizzazioni e le certificazioni del competente
ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone
sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94 d.p,r.380/2001;
d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato , di cui al d. l. 15.3.2010, n. 66;
d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato , di cui al d. l. 15.3.2010, n. 66;
e)
l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 19, del d. l. 8.11. 1990, n. 374;
f)
l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni
confinanti con il demanio marittimo, ai sensi dell'articolo
55 del codice della navigazione;
g)
gli atti di assenso previsti per gli interventi edilizi
su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al d. l. 22 gennaio 2004, n. 42;
h)
il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di
Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della
legge 16 aprile 1973, n. 171;
i)
il parere dell'autorità competente in materia di
assetti e vincoli idrogeologici;
l)
gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e
aeroportuali;
m)
il nulla osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo13
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali
protette»
Ulteriori modifiche riguardano l'abrogazione del comma 4, i cui
contenuti vengono in parte trasfusi nel nuovo comma 3, che ridefinisce
l'attività istruttoria dell'ufficio e tende a escludere qualunque obbligo di
produzione di certificati da parte del cittadino.
La norma è correlata alle modifiche introdotte all'art. 20,
comma 3, d.p.r. 380/2001, ove non si prevede più che il richiedente possa
autonomamente allegare alla domanda per il rilascio del permesso di costruire
pareri o altri atti di assenso.
Spetta dunque unicamente allo sportello l'acquisizione – diretta
o tramite conferenza di servizi – degli atti di assenso, comunque denominati,
necessari alla realizzazione dell'intervento edilizio.
La
normativa trova completamento in una altrettanto rivoluzionaria norma che
modifica la disciplina del procedimento amministrativo.
Per
ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è
pubblicata, in formato tabellare e con collegamento
ben visibile nella home page, l'indicazione del soggetto a cui
è attribuito il potere sostituivo e a cui l'interessato può
rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.
Tale
soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo
del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento disciplinare, art. 13, co.01, d.l. 2012, n. 83 , conv.
l. 7.8.2012, n. 134, mod. art. 2, co. 9-bis, l. 7 .8. 1990,
n. 241.
Il meccanismo trova la sua conclusione nel procedimento
sostitutivo.
Esso prevede che decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento il privato possa rivolgersi al responsabile
perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto,
concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un
commissario.
commissario.
Il responsabile comunica all'organo di governo i
procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti,
nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge
o dai regolamenti.
Le Amministrazioni provvedono all'attuazione della norma con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riusciranno la amministrazioni ad adeguarsi ad una
disposizione così rivoluzionaria?
La norma dispone che la dirigenza risponda in prima persona
dei procedimenti affidati a coloro che sono la struttura operativa dell’ente.
1 commento:
Grazie!
Posta un commento