L’art.
133, lett. l) , D.L.vo 2
luglio 2010, n.104, cod. proc. amm., indica che sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo: le controversie aventi ad oggetto tutti i
provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai
rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Banca d'Italia, dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa, dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e dalle altre Autorità
istituite ai sensi della legge 14 novembre 1995, n . 481, dall'Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dalla
Commissione vigilanza fondi pensione, dalla Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità della pubblica amministrazione, dall'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private, comprese le controversie relative ai
ricorsi avverso i decreti ministeriali che applicano le sanzioni ai sensi
dell'articolo 326 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n . 209. (Centofanti N., Centofanti P. e Favagrossa M..Formulario del diritto amministrativo
2012, 142).
La Corte cost.
162/2012 ha recentemente dichiarato la illegittimità costituzionale
dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di
processo civile), nonché degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera
c), 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega
al governo per il riordino del processo amministrativo), «nella parte in cui
attribuiscono alla giurisdizione esclusiva amministrativa in generale, e del
T.A.R. Lazio – sede di Roma in specie», le controversie relative alle sanzioni
amministrative irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa
(d’ora in poi, CONSOB).
La Corte ha ribadito la «pregiudizialità
logico-giuridica» delle censure riferite all’art. 76 Cost., «giacché esse
investono il corretto esercizio della funzione legislativa e, quindi, la loro
eventuale fondatezza eliderebbe in radice ogni questione in ordine al contenuto
precettivo della norma in esame» (Corte cost. n. 80 del 2012 e n. 293 del
2010).
Nel merito, la questione di legittimità
costituzionale è fondata con riferimento al parametro di cui all’art. 76 Cost.
In riferimento alle deleghe per il
riordino o il riassetto di settori normativi la Corte ha sempre inquadrato in
limiti rigorosi l’esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri
innovativi della normazione vigente, non strettamente necessari in rapporto
alla finalità di ricomposizione sistematica perseguita con l’operazione di
riordino o riassetto.
La Corte ha sempre rimarcato che, a
proposito di deleghe che abbiano ad oggetto la revisione, il riordino ed il
riassetto di norme preesistenti, «l’introduzione di soluzioni sostanzialmente
innovative rispetto al sistema legislativo previgente è ammissibile soltanto nel caso in cui siano
stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità
del legislatore delegato», giacché quest’ultimo non può innovare «al di fuori
di ogni vincolo alla propria discrezionalità esplicitamente individuato dalla
legge-delega» , specificando che «per valutare se il legislatore abbia ecceduto
[i] – più o meno ampi – margini di discrezionalità, occorre individuare la
ratio della delega» (Corte cost., n. 80 del 2012).
Alla luce di tali principi, la Corte
osserva che la delega – che deve essere qualificata come una delega per il
riordino e il riassetto normativo – abilitava il legislatore delegato a intervenire,
oltre che sul processo amministrativo, sulle azioni e le funzioni del giudice
amministrativo anche rispetto alle altre giurisdizioni e in riferimento alla
giurisdizione estesa al merito, ma sempre entro i limiti del riordino della
normativa vigente; il che comporta di certo una capacità innovativa
dell’ordinamento da parte del Governo delegato all’esercizio della funzione
legislativa, da interpretarsi però in senso restrittivo e comunque
rigorosamente funzionale al perseguimento delle finalità espresse dal
legislatore delegante.
In base alla delega conferitagli, il
legislatore delegato, nel momento in cui interveniva in modo innovativo sul
riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi, doveva
tenere conto della «giurisprudenza della Corte costituzionale e delle
giurisdizioni superiori» nell’assicurare la concentrazione delle tutele,
secondo quanto prescritto dalla legge di delega (art. 44, commi 1 e 2, della
legge n.69 del 2009).
Attribuendo le controversie relative alle
sanzioni inflitte dalla CONSOB, alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo (con la competenza funzionale del TAR Lazio – sede di Roma, e
con cognizione estesa al merito), il legislatore delegato non ha invece tenuto
conto della giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di
cassazione, formatasi specificamente sul punto.
La Corte di cassazione ha, infatti, sempre
precisato che la competenza giurisdizionale a conoscere delle opposizioni (art.
196 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) avverso le sanzioni inflitte dalla
CONSOB ai promotori finanziari, anche di tipo interdittivo, spetta all’autorità
giudiziaria ordinaria, posto che anche tali sanzioni, non diversamente da
quelle pecuniarie, debbono essere applicate sulla base della gravità della
violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva e quindi sulla base di
criteri che non possono ritenersi espressione di discrezionalità amministrativa
(Corte di cassazione, sezioni unite civili, 22 luglio 2004, n. 13703).
Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che,
in punto di giurisdizione sulle controversie aventi per oggetto sanzioni
inflitte dalla CONSOB, sussistessero precedenti giurisprudenziali nel senso
della giurisdizione ordinaria, affermando da ultimo la giurisdizione del
giudice amministrativo solo sulla base dell’insuperabile dato legislativo
espressamente consolidato nell’art. 133 (materie di giurisdizione esclusiva),
comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 104 del 2010, che prevede testualmente che
sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo «le
controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli
sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati,
adottati dalla Commissione nazionale per
la società e la borsa» (Consiglio di Stato, sezione VI, 19 luglio 2011, n.
10287)
La dottrina, peraltro, precisa che non è
infatti sufficiente affermare in termini generali che nel momento sanzionatorio
non emergono mai profili di discrezionalità amministrativa e dunque situazioni
giuridiche soggettive qualificabili come interessi legittimi.
In molti casi il fatto presupposto (cioè
la violazione di una norma speciale o di un parametro generale come la “sana e
prudente gestione”) richiede valutazioni complesse di tipo tecnico (cosiddetta
discrezionalità tecnica) rispetto alle quali anche il giudice ordinario
mantiene generalmente un atteggiamento di “deferenza. Come, ad esempio, nel
caos delle sanzioni irrogate dalla Consob e dalla Banca d’Italia.
l’intensità del controllo giurisdizionale
del giudice ordinario non sembra molto maggiore in questo campo di quella del
controllo del giudice amministrativo. Ciò tenuto anche conto che
anche quest’ultimo ormai dispone di strumenti (consulenza tecnica d’ufficio,
verificazioni) per “l’accertamento di fatti o l’acquisizione di valutazioni
che richiedono particolari competenze tecniche” (art. 63, comma 4, del
Codice del processo amministrativo).
Anche per il giudice ordinario, dunque, se
non siamo in presenza di un controllo di tipo “debole” (cioè estrinseco, cioè
di razionalità, coerenza, ecc.) anziché “forte” (cioè di tipo sostituivo) poco
ci manca, e questo anche dando per appurato che i procedimenti sanzionatori non
danno spazio a giudizi di tipo propriamente discrezionale (cioè di ponderazione
di interessi pubblici e privati rilevanti nella singola
fattispecie).
La dottrina inoltre
sottolinea che la dichiarazione di incostituzionalità è avvenuta per eccesso di
delega e non per vizi di natura sostanziale in ordine alla attribuzione della
giurisdizione al giudice amministrativo.
M. Clarich e A. Pisaneschi, Le
sanzioni amministrative della Consob nel “balletto” delle giurisdizioni: nota a
Corte costituzionale 27 giugno 2012, n. 162, in http://www.giustizia-amministrativa.it
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