Il
p.i.p. è un piano speciale di zona equiparabile al piano particolareggiato, in
quanto entrambi gli strumenti attuano e specificano le prescrizioni del piano
regolatore generale. Nicola Centofanti
Paolo Centofanti e Mirco Favagrossa, Diritto
urbanistico, 2012, 353
Il
p.i.p. persegue l'obiettivo di assicurare un ordinato sviluppo urbanistico
della zona ove dovranno sorgere nuovi insediamenti produttivi o dovranno
trovare sistemazione quelli già esistenti.
I
piani speciali di zona, fra quali rientra anche il p.i.p., hanno pertanto,
funzioni ed ripercussioni che travalicano la mera regolamentazione dell'uso del
territorio, contenendo programmi di espropriazione di vaste aree per la
realizzazione di un duplice interesse pubblico: economico, avendo la funzione
di rilanciare l'attività produttiva e di creare nuove opportunità di lavoro
offrendo alle imprese le aree occorrenti per i loro impianti, ad un prezzo
politico.
Il piano per gli
insediamenti produttivi non ha natura di mero strumento attuativo delle
previsioni contenute nel piano regolatore generale, essendogli stata
riconosciuta la funzione di strumento di politica economica, di stimolo
all'espansione industriale e d'incentivazione delle imprese oltre che di mezzo
volto a suscitare nuove opportunità lavorative, offrendo ad esse ad un prezzo
politico le aree occorrenti per il loro impianto e la loro espansione.
Questa
caratteristica del p.i.p. non esclude
l'obbligo, a carico dell'Amministrazione, d'una adeguata istruttoria e
motivazione, con uno studio sullo sviluppo economico dell'area interessata
capace, in conformità ai principi di ragionevolezza e buona amministrazione, di
una documentata valutazione previsionale del fabbisogno di aree da vincolare e,
successivamente, da espropriare, per consentire gli insediamenti previsti.
Attraverso il piano
si realizza un trasferimento di
ricchezza dai proprietari assoggettati ad espropriazione agli assegnatari dei
lotti con il sacrificio del principio di eguaglianza, nonché del diritto di
proprietà costituzionalmente tutelato.
Tuttavia, tale
sacrificio potrà essere imposto soltanto in nome di un interesse generale, ex art. 42, comma 3, cost., la cui
sussistenza dovrà formare oggetto di specifica istruttoria da parte del comune,
che è tenuto a motivare in modo specifico l'adozione del p.i.p.
La
giurisprudenza ha sottolineato la necessità di un'adeguata istruttoria,
attraverso indagini di mercato atte ad individuare una specifica domanda di realizzazione
di attività imprenditoriali. L’indagine deve condurre ad affermare la
prevalenza di tali interessi su quelli dei proprietari espropriati, potrà
allora affermarsi l'opportunità dello strumento nel senso della piena
corrispondenza alla specifica funzione ad esso attribuita dalla legge.
Nel caso di
specie il T.A.R. ha annullato il p.i.p. accogliendo il ricorso dei ricorrenti che
hanno denunziato l'omissione da parte del Comune di ogni opportuna ricerca in
ordine alla effettiva domanda di attività produttive e di tipo industriale
nella zona, nonché all'assenza di alcuna ponderazione circa l'adeguatezza del
piano, comprendente un'area della superficie di 200.000 mq, ritenuta
sproporzionata in relazione alle esigenze del paese. (T.A.R. Basilicata Potenza,
sez. I, 7.7.2011, n. 390, RATAR,
2011, 7-8).
Sorge il problema
sulla possibilità di richiedere un risarcimento del danno per provvedimenti
palesemente illegittimi .
In tal caso vale
l’interesse fatto valere.
Ossia bisogna
considerare se l’atto amministrativo considerato illegittimo colpisce un
interesse economico suscettibile di risarcimento.
Se il piano ha
comportato la variante da area agricola ad area industriale il ricorrente non
può vantare un pregiudizio economico.
Se , invece, il
piano ha comportato la variante da area residenziale ad area industriale e per
ciò è stato denegato il permesso di costruire richiesto è palese che si
configurano gli estremi per un risarcimento del danno.
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