L'agibilità di un
immobile attiene alla solidità e sicurezza dell'edificio; la sospensione e la
revoca della stessa non possono, pertanto, fondarsi sul presupposto del rumore
eccessivo dell'impianto sonoro del locale e dello schiamazzo degli avventori. L'eventuale
abuso delle autorizzazioni amministrative rilasciate e la violazione delle
inerenti prescrizioni devono trovare sbocco in provvedimenti, di tipo cautelare
o sanzionatorio (sospensione e revoca ai sensi dell'art. 19, t.u.l.p.s.) che si
rivolgono nei confronti del titolare della stessa (e dell'attività da questi
esercitata) senza che questo implichi il venir meno, in sé, dell'agibilità del
locale.T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 14/07/2011, n. 3793.
È illegittimo il
provvedimento di chiusura di un'attività commerciale disposto per il solo
motivo formale della mancanza del certificato di agibilità, pur in mancanza di
ragioni sostanziali di insalubrità, antigienicità e non agibilità dei locali.
Il presupposto necessario per l'esercizio, nella materia, del potere di
ordinanza extra ordinem, oltre che nell'esistenza di una situazione di
emergenza che deve afferire a circostanze imprevedibili o impreviste, non
fronteggiabili altrimenti con gli ordinari strumenti posti dall'ordinamento a
disposizione dell'autorità competente, art. 54, T.U. degli Enti locali. T.A.R.
Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 03/05/2012, n. 153
La sopravvenuta
rilevazione della mancanza di un requisito (il certificato di agibilità)
necessario per l'esercizio dell'attività commerciale assentita, deve essere
valutata e apprezzata nell'ambito di uno specifico procedimento di riesame
dell'originario titolo autorizzativo, al fine di verificare la necessità, oggi,
di disporre la contestata cessazione e ciò sulla base di un motivato giudizio
di prevalenza dell'interesse pubblico concreto ed attuale alla immediata
cessazione dell'attività commerciale, giudicato prevalente rispetto al
contrapposto interesse del privato in buona fede a proseguire nell'attività
nelle more dell'acquisizione del certificato di agibilità mancante. T.A.R.
Campania Napoli, sez. III, 29/08/2011, n. 4246.
La carenza del
certificato di agibilità e della documentazione occorrente per il suo rilascio
rileva ai fini dell'ordinaria dichiarazione di inagibilità del fabbricato e non
può fondare, di per sé, un provvedimento contingibile e urgente a tutela della
pubblica incolumità. T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 25/10/2007, n. 3243
La revoca del’agibilità
comporta che sarà necessario, una volta adeguato l’edificio, ripercorrere il
procedimento di cui all’art. 25, d.p.r. 380/2001, per ottenere un nuovo
certificato di agibilità.
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