Con
il cd Decreto Semplificazioni fiscali art.4 comma
5-quater, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, è stato abrogato l’art. 11 comma 2 della L.413/91.
Viene
sostanzialmente ridisegnato il trattamento fiscale degli immobili di interesse storico - artistico concessi
in locazione.
Tornano
ad essere tassati i canoni di
locazione.
Il reddito dei fabbricati vincolati è pari al canone di
locazione ridotto forfettariamente del 35% se superiori al reddito medio
ordinario determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, modificando
l’art. 37, TUIR;
L’art.4 comma
5- sexies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 165, apporta le al testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37, comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o
artistico, ai sensi dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, la riduzione e' elevata al 35 per cento";
b) all'articolo 90, comma 1:
1) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Per
gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi
dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, e' ridotto del
50 per cento e non si applica comunque l'articolo 41";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli
immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi
dell'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35 per
cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare, il
reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto
di tale riduzione";
E’
necessario di procedere al “ricalcolo” dell’acconto
IRPEF/IRES 2012
La
base imponibile IMU è ridotta
del 50%.
Il DL 16/2012, all'art. 4, comma 5, recita all'articolo
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 3
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La base imponibile e' ridotta
del 50 per cento: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui
all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42;
Gli
immobili storici – artistici detenuti dalle persone fisiche non locati (utilizzati
come propria abitazione o “a disposizione”): dal 2012 sono “esenti” da IRPEF e relative addizionali in quanto
assoggettati ad IMU.
E’
confermata la disciplina generale secondo cui il reddito imponibile IRPEF
dell’immobile locato è determinato dal maggiore tra il canone di locazione
ridotto del 15% (25% se ubicato a Venezia, Murano, Burano e Isole della Giudecca)
e la rendita catastale rivalutata del 5%;
Gli immobili storici – artistici detenuti dalle persone
fisiche
locati hanno l’elevazione al 35% della deduzione forfetaria da applicare al canone di locazione ai
fini della determinazione del reddito (IRPEF/IRES).
Ciò sia agli effetti della determinazione del reddito dei
fabbricati sia con riguardo alla disciplina dei proventi immobiliari.
Per gli immobili storico-artistici posseduti da società o
enti, ossia gli immobili che non costituiscono beni strumentali per l’esercizio
dell’impresa ovvero beni destinati alla produzione/ scambio dell’attività
d’impresa (cd beni merce) se non locati è prevista• la riduzione del 50% del
reddito medio ordinario risultante dall’applicazione della tariffa d’estimo
propria dell’immobile la
disapplicazione (art. 41,TUIR) della maggiorazione di 1/3 di detto reddito per
le unità immobiliari sfitte o tenute a disposizione.
Per gli immobili storico-artistici posseduti da società o enti che risultano locati, come per le persone fisiche, l'imponibile Irpef è determinato nel maggiore tra i canoni di locazione di competenza ridotti del 35% e la rendita catastale effettiva rivalutata del 5%.
Per gli immobili di interesse storico-artistico degli enti non commerciali è applicabile quanto previsto per gli immobili delle società.
Ai fini della decorrenza delle nuove disposizioni, queste risultano applicabili “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2011”, ossia dal 2012 .
Per gli immobili storico-artistici posseduti da società o enti che risultano locati, come per le persone fisiche, l'imponibile Irpef è determinato nel maggiore tra i canoni di locazione di competenza ridotti del 35% e la rendita catastale effettiva rivalutata del 5%.
Per gli immobili di interesse storico-artistico degli enti non commerciali è applicabile quanto previsto per gli immobili delle società.
Ai fini della decorrenza delle nuove disposizioni, queste risultano applicabili “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2011”, ossia dal 2012 .
Gli effetti non si riverberano solo nella dichiarazione dei
redditi 2013 poiché gli acconti vanno corrisposti entro il novembre 2012 per l’IRPEF
e il dicembre 2012 per l’IMU.
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