Ambiente Istallazione
di impianti fotovoltaici. Provincia di Ascoli Piceno. Limiti attraverso le norme
di piano Annullabilità.
La variante
normativa ammette direttamente, nelle zone agricole individuate dai PRG, solo
gli impianti di potenza nominale massima di 50 KW. Nel contempo attribuisce ai
Comuni (tenuto conto delle emergenze meritevoli di tutela di cui all'Allegato
A), la possibilità di individuare ambiti dove installare anche impianti di
potenza superiore ma comunque entro il limite di 1 MW.
Nella sostanza, la
conseguenza immediata di tale variante normativa è che la realizzazione degli
impianti con potenza superiore a 50 KW (ma non superiore a 1 MW), è preclusa
fino alla regolamentazione comunale qualora sia comunque compatibile con le
emergenze sopra indicate.
L'art. 12, comma
10, D.Lgs. n. 387/2003, stabilisce la sequenza degli atti e le relative
competenze del procedimento
autorizzativo delle pratiche relative alla realizzazione di impianto
fotovoltaico .
Prima di tutto
vanno definite (attraverso lo svolgimento di una conferenza unificata, su
proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le
attività culturali) le linee guida nazionali necessarie per assicurare un
corretto inserimento degli impianti nel paesaggio. In attuazione di tali linee
guida, le regioni possono procedere all'indicazione di aree e siti non idonei
alla installazione di specifiche tipologie di impianti.
Non sussistono
quindi spazi per autonome (ancorché provvisorie) discipline provinciali, se non
a seguito delle eventuali linee guida regionali e qualora venga stabilita la
relativa competenza.
La stessa potestà
regionale risulta subordinata alla previa emanazione delle linee guida nazionali
non ancora emanate alla data di adozione del provvedimento impugnato), e
all'osservanza di esse, come affermato ripetutamente dalla Corte Costituzionale
che ha dichiarato l'illegittimità di alcune leggi regionali che avevano
esorbitato dai relativi poteri .
La disciplina
abilitativa contenuta nell'articolo 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 è
inderogabile dalla legislazione regionale, anche quando essa si proponga di
anticipare il contenuto di una normativa comunitaria sopravvenuta (direttiva
2009/28/CE).
Sono state
dichiarate costituzionalmente illegittime sia le norme regionali lucane e
pugliesi che estendono l'applicazione della denuncia di inizio attività ad
impianti con capacità di generazione superiore a quella dell'allegato A (Corte
cost. 1 aprile 2011 n. 107; Id., 22 dicembre 2010 n. 373; Id., 15 dicembre 2010
n. 366 e 26 marzo 2010 n. 119
Sono state
dichiarate costituzionalmente illegittime le norme toscane che, oltre ad
aumentare la soglia di potenza attivabile tramite procedure semplificate,
esonerano dal regime autorizzativo l'installazione di impianti di produzione a
regia pubblica, da realizzare in conformità alle prescrizioni del piano di
indirizzo energetico regionale ( Corte cost. 11 novembre 2010 n. 313. Durante
N., Il procedimento autorizzativo per la realizzazione di impianti alimentati
da fonti energetiche rinnovabili: complessità e spunti di riflessione, alla
luce delle recenti linee guida nazionali, Riv. giur. edilizia, 2011, 2-3,
0073).
L’ art. 12 comma 7
del D.Lgs. n. 387/2003, riguardante la zona agricola, contempla una disciplina
sostanzialmente auto applicativa, volta a coordinare l'ubicazione degli
impianti con le disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con
particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari
locali, alla tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del
paesaggio rurale di cui agli artt. 7 e 8 della Legge n. 57/2011, nonché
all'art. 14 del D.Lgs. n. 228/2001.
Se, al contrario,
si volesse riconoscere un autonomo potere localizzativo in capo alla provincia
(per effetto del citato art. 12 comma 7 del D.Lgs. n. 387/2003 letto in
combinazione con i relativi poteri pianificatori), si creerebbero
sovrapposizioni di competenza nella medesima materia, con inevitabile
confusione di ruoli e di discipline, in evidente contrasto con il principio di
buon andamento dell'azione amministrativa.
Il giudice
amministrativo ha disposto l'annullamento
della deliberazione del
Consiglio Provinciale
avente ad oggetto
l'adozione di variante del P.T.C. e del
provvedimento del Comune, avente ad oggetto la
sospensione del procedimento autorizzativo delle pratiche
relative alla realizzazione di impianto
fotovoltaico .
T.A.R. Marche Ancona, sez. I 23/11/2011 n. 877.
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