L’art.15, l.231/2001, prevede la nomina di un Commissario
giudiziale se sussistono i presupposti per
l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione
dell'attività dell'ente.
In tal caso il
giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione
dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla
durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre
almeno una delle seguenti condizioni:
a) l'ente svolge un
pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può
provocare un grave pregiudizio alla collettività;
b) l'interruzione
dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e
delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti
ripercussioni sull'occupazione.
L'art. 15,
.configura il commissariamento giudiziale come una "misura sostitutiva
delle sanzioni interdirti ve, diretta ad evitare che l'accertata responsabilità
dell'ente si risolva in un pregiudizio per la collettività ogni qual volta la
sanzione inflitta dal giudice incida sul servizio pubblico svolto dall'ente,
provocandone l'interruzione, ovvero quando l'interruzione dell'attività
dell'ente, sempre per effetto della sanzione interdittiva, provochi rilevanti
ripercussioni sull'occupazione".
In presenza di
queste distinte situazioni, potenzialmente produttive di conseguenze negative
per il pubblico interesse, in luogo della sanzione interdittiva, idonea ad
interrompere l'attività dell'ente, si prevede una sorta di "espropriazione
temporanea" dei poteri direttivi e gestionali, che vengono assunti dal
commissario nominato dal giudice, che assicura la prosecuzione dell'attività.
L'art. 15 comma 2
cit. prevede che il giudice indichi i compiti ed i poteri del commissario,
nell'ambito dei quali rientra anche l'adozione e l'efficace attuazione dei
modelli di organizzazione idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi, in quanto la sostituzione della sanzione si giustifica solo se la
prosecuzione dell'attività avviene in una situazione di legalità organizzativa,
che cioè non favorisca il rischio del ripetersi degli illeciti.
Nell'ambito dei
compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e
l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a
prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di
straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
La prosecuzione
dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando
l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una
sanzione interdittiva.
Questa disciplina
trova applicazione anche nella fase cautelare, in cui però il provvedimento di
nomina del commissario, a differenza del procedimento previsto dal disposto del
D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 15 e 79, è contestuale alla verifica dei
presupposti che giustificano la prosecuzione dell'attività dell'ente, sicchè è
il giudice della cautela che, nello stesso provvedimento con cui dispone la
prosecuzione, nomina anche il commissario.
Sicchè nella fase
cautelare è particolarmente importante che il giudice indichi compiti e poteri
del commissario, in quanto si tratterà di indicazioni funzionali non solo per
la corretta gestione dell'ente in una fase delicata del procedimento, ma che
"acquistano un rilievo particolare anche in relazione alla valutazione di
adeguatezza della misura sostitutiva in questione, in quanto è imposto al
giudice di tenere conto della specifica attività in cui è stato posto in essere
l'illecito". Cassazione penale, sez. VI, 28/09/2011, n. 43108.
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