Giustizia
amministrativa Contenuto ricorso giurisdizionale art. 40 del c.p.a. mod. art.
1, lett. f), D. L.vo 160/2012.
L’art. 1, lett. f), D. L.vo 160/2012, apporta
un’importanti novità all’art. 40 del c.p.a. definendo più analiticamente il
contenuto del ricorso?
L’articolo è stato riscritto nello stesso contenuto
solo che è stato articolato in sette lettere invece che in quattro.
Il secondo comma precisa un’ovvietà: ossia che i
motivi non specifici sono inammissibili.
Si può concordare con l’affermazione
la norma apporta importanti novità?
Si può applaudire al procedimento
legislativo di attuazione della legge delega che tante energie ha coinvolto?
Forse ci vorrebbe più serietà e
rigore nel intraprendere la semplificazione della macchna amministrativa
giurisdizionale?
Contenuto del ricorso Art. 40
1. Il ricorso
deve contenere:
a) gli elementi
identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti
il ricorso e' proposto;
b) l'indicazione
dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento
eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o
comunque della sua conoscenza;
c) l'esposizione
sommaria dei fatti, i motivi specifici su cui si fonda il ricorso,
l'indicazione dei mezzi di prova e dei provvedimenti chiesti al giudice;
d) la
sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure
del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.
1. Il ricorso
deve contenere distintamente:
a) gli elementi
identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui
confronti il ricorso e' proposto;
b) l'indicazione
dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto o il provvedimento
eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque
della sua conoscenza;
c) l'esposizione
sommaria dei fatti;
d) i motivi
specifici su cui si fonda il ricorso;
e) l'indicazione
dei mezzi di prova;
f) l'indicazione
dei provvedimenti chiesti al giudice;
g) la
sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure
del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.
2. I motivi
proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili.
Delega al Governo per il riassetto della
disciplina del processo amministrativo. La Legge 18/06/2009 n. 69, Articolo 44.
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del
processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato,
al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte
costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del
codice di procedura civile in quanto espressione di princìpi generali e di
assicurare la concentrazione delle tutele.
2.
I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai princìpi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in
quanto applicabili, si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al
fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso
a procedure informatiche e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini
processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma
monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione
dell'arretrato;
b)
disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:
1)
riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo,
anche rispetto alle altre giurisdizioni;
2)
riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante
soppressione delle fattispecie non più coerenti con l'ordinamento vigente;
3)
disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o
prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del
giudice;
4)
prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a
soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;
c)
procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie
cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;
d)
razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul
contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari,
di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la
successiva notificazione in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del
procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un
rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del
contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del
procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;
e)
razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei
relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali,
nonché di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di
Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;
f)
riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonché
il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso
per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:
1)
la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il
ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del
merito;
2)
in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio
è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di
udienza per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti
dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare,
perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;
3)
nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di
udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il
termine di un anno;
g)
riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni
applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e
disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo
dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.
3.
I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le
disposizioni riordinate o con essi incompatibili, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice
civile, e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle
disposizioni non abrogate.
4.
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è
acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni
parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti
pareri. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente
articolo, intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2º,
del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924,
n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura
dell'articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale,
esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale
dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza
diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato
non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere
apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie
od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi princìpi e
criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti.
Nessun commento:
Posta un commento