Ambiente. Rifiuti. Divieto di
abbandono, art. 192 comma 3, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152.
La disposizione di cui
all'art. 192 comma 3, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, secondo cui l'inosservanza
del divieto di abbandonare rifiuti obbliga l'autore del fatto, solidalmente con
il proprietario o titolare di diritti reali sull'area, alla rimozione e al
ripristino dello stato dei luoghi. T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 13/04/2012, n.
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I presupposti di legge per
l'esercizio del potere di ordinanza previsto dall'art. 192, d.lg. n. 152 del
2006 sono costituiti dalla violazione del comma 1 il quale vieta l'abbandono ed
il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e del comma 3, il quale impone
all'autore la rimozione in solido con il proprietario al quale tale violazione
è imputabile a titolo di dolo o colpa: ne è invocabile la disciplina prevista
dall'art. 2051 c.c. (responsabilità per danno cagionato da cose in custodia),
atteso che quest'ultima disciplina non è espressione di un principio di
carattere generale dell'ordinamento né da essa può inferirsi siffatto principio
di generale applicazione.
T.A.R. Sicilia Catania, sez.
II, 23/12/2011, n. 3178.
La violazione deve essere
imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in
contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo
Al fine dell'accertamento
della responsabilità del proprietario del fondo, il modulo procedimentale deve
assicurare il contraddittorio con l'interessato, prefigurato dalla legge come
inderogabile.
L'obbligo della comunicazione
di avvio di procedimento sussiste allorché l'invio della stessa risulti in
concreto compatibile con il procedimento alla base del provvedimento, in
considerazione del procedimento stesso in più fasi o del passaggio di un certo
lasso di tempo dell'attività sfociata nell'adozione dell'atto.
Nel caso di specie, non accennandosi
nell'impugnata ordinanza a quali siano stati i motivi di urgenza che hanno reso
obiettivamente impossibile la comunicazione di avvio del procedimento, non
sussisteva alcuna concreta ragione per adottare il provvedimento gravato, in
assoluta carenza di contraddittorio e senza il diretto coinvolgimento dei
diretti interessati, nella specie, quanto mai opportuno, non solo per
consentire di dimostrare l'estraneità di qualsiasi elemento di colpevolezza a
loro carico, ma anche per identificare congiuntamente le misure più idonee e
per rendere praticamente attuabile qualsiasi tipo di intervento. T.A.R. Campania
Napoli, sez. V, 10/04/2012, n. 1706.
La giurisprudenza ha
evidenziato in numerose occasioni (T.A.R. Campania, sez. V, 6 ottobre 2008, n.
13004) che, in caso di rinvenimento di rifiuti da parte di terzi ignoti, il
proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere
chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato
di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l'elemento
soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere
destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino
(T.A.R. Campania, Sez. I; 19 marzo 2004, n. 3042).
Tanto perché l'art. 14 D.L.
vo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di divieto di abbandono incontrollato sul
suolo e nel suolo, oltre a chiamare a rispondere dell'illecito ambientale
l'eventuale "responsabile dell'inquinamento", accolla in solido anche
al proprietario dell'area la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento dei
rifiuti ed il ripristino dello stato dei luoghi, ma ciò solo nel caso in cui la
violazione fosse imputabile a titolo di dolo o di colpa (T.A.R. Lombardia, Sez.
I, 26 gennaio 2000, n. 292).
Tale rigorosa disciplina
trova conferma anche nel sistema normativo attualmente vigente, quale quello
del D.L. vo n. 152/2006 in tema di ambiente. Esso è incentrato su una rigorosa tipicità
dell'illecito ambientale, alcun spazio v'è per una responsabilità oggettiva,
nel senso che - ai sensi dell'art. 192 - per essere ritenuto responsabili delle
violazione dalla quale è scaturita la situazione di inquinamento, occorre
quantomeno la colpa.
La regola di imputabilità a
titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione ad
un'eventuale responsabilità solidale del proprietario dell'area ove si è
verificato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel
suolo.
La P.A. non può imporre ai privati
che non abbiano alcuna responsabilità, né diretta, né indiretta sull'origine
del fenomeno contestato, ma che vengano individuati solo quali proprietari o
gestori o addirittura in ragione della mera collocazione geografica del bene,
l'obbligo di bonifica di rimozione e smaltimento di rifiuti ed, in generale,
della riduzione al pristino stato dei luoghi che è posto unicamente in capo al
responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l'onere di
ricercare ed individuare, artt. 242 e 244 D.L. vo n. 152/2006.
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