Ambiente. I bossoli di armi
da sparo che residuano nel terreno costituiscono rifiuti speciali?
Nella fattispecie riguardante
l’attività di un poligono di tiro e relativa al rinvenimento di bossoli di armi
da sparo nel terreno e con questo mescolati la giurisprudenza ha precisato che
i materiali rinvenuti nel terreno, in quanto non destinati ad essere
riutilizzati dal detentore nel corso del medesimo processo di produzione o di
utilizzazione, costituiscano rifiuti speciali. Tribunale Tivoli, 04/07/2007, n.
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Un primo dato può quindi
ritenersi acclarato. La polisportiva che gestiva il poligono era un
"produttore di rifiuti". Non è superfluo ricordare al riguardo che,
nella nozione di produttore, rientra non soltanto il soggetto dalla cui
attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, ma anche il soggetto
al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione ed a carico del quale
sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione definibile di
garanzia, l'obbligo, sancito dall'art. 10 c. I, D.L.vo n. 22 del 1997, di
provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti (Cass. pen.
Sez. III, 21 gennaio 2000, 4957. Cass. pen., 12 ottobre 2005, 1303 Ribecchi).
Tale è il caso di specie, posto che i rifiuti derivavano dall'attività gestita
dall'associazione.
Sull'associazione gravavano
pertanto gli oneri contemplati dall'art. 188 del d. L.vo 3 aprile 2006 n. 152.
Circa le modalità attraverso
cui l'associazione faceva fronte agli oneri di legge in tema di smaltimento dei
rifiuti, può ritenersi acclarato che " i responsabili del servizio non
avevano un registro di carico e scarico dei rifiuti.
Deve quindi ritenersi che la
condotta accertata debba essere ricondotta ala nozione del deposito
incontrollato. Non essendo quindi intervenuta alcuna autorizzazione
amministrativa per l'esercizio di una tale attività, risulta configurabile
nella vicenda il reato di cui al c. II dell'art. 51 D.lgs. 22/97.
Non è poi dubbio che il reato
di deposito incontrollato accertato possa essere riferito ad un'associazionee
al suo presidente che ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi.
Va escluso invece che il
rporpietario dell’immobile fosse tenuto ad assicurare che le operazioni di
smaltimento o recupero dei rifiuti prodotti dall'attività di tiro avvenissero
nel rispetto della normativa vigente.
Del pari non è rimasto
provato che l'imputato fosse consapevole delle irregolarità accertate in tema
di rifiuti a carico dell'associazione conduttrice del terreno. Tanto basta per
escludere che l'imputato possa essere chiamato a rispondere, a titolo di
concorso, nella contravvenzione accertata.
Per i poligoni di tiro
militari il dl.152/2006 evidentemente non si applica come insegna la triste
esperienza di Quirra.
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