Le infrazioni
più lievi alle disposizioni del testo unico sull'ambiente sono punite con
sanzioni amministrative
L’art. 255, d.
lg. 152/2006, punisce l’abbandono di rifiuti con la sanzione amministrativa
pecuniaria che può variare da lire trecento a tremila euro.
Tale infrazione
differisce dalla attività di gestione di rifiuti – punita come contravvenzione
dal successivo art. 256, d. lg. 152/2006, - per il fatto che il deposito deve
essere occasionale e non deve esistere una azione continuativa nello smaltimento.
Chi abbandona i
rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo
smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con
il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento
sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in
base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti
interessati, dai soggetti preposti al controllo.
Il Sindaco
dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro
cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate, art. 192, d. lg. 152/2006.
I requisiti che
devono sussistere affinché possa essere emessa l'ordinanza sono così
individuati dalla dottrina.
a) Le condotte
vietate sono individuate nei commi 1 e 2 dell'articolo 192 e consistono, da un
lato, nell'abbandono e nel deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel
suolo, dall'altro, nell'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato
solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
b) Il contenuto
dell'ordinanza è definito nel comma terzo dello stesso articolo 192 e consiste
nell'individuazione delle operazioni necessarie sia per la rimozione, avvio a
recupero o allo smaltimento dei rifiuti sia per il ripristino dello stato dei
luoghi sia nella fissazione del termine entro cui provvedere, con statuizione
che decorso questo si deve procedere all'esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
c) I soggetti
destinatari appartengono a due diverse tipologie: da un lato il trasgressore,
dall'altro (ed in solido) il proprietario ed i titolari di diritti reali o
personali di godimento sull'area. Questi ultimi, tuttavia, sono responsabili
solamente qualora l'Amministrazione accerti che agli stessi la violazione sia
imputabile a titolo di colpa o dolo. Gli accertamenti delle responsabilità
devono essere effettuati, in contraddittorio con gli interessati, dal soggetto
tenuto al controllo. Viene così individuato un aggravio del procedimento, che
si traduce in un maggior onere motivazionale.
d) I soggetti di
cui sia accertata la responsabilità per l'abbandono dei rifiuti, sotto il
profilo oggettivo e soggettivo, sono altresì passibili dell'applicazione delle
sanzioni penali previste dagli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006, qualora
ne ricorrano i presupposti. V. Cingano, I presupposti applicativi per
l'adozione dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati e per
il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'articolo 192 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, Riv. giur. ambiente, 2010, 3-4, 465.
Chiunque non
ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3 è punito
con la pena dell'arresto fino ad un anno.
Nella sentenza
di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può
essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui
all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo
187, comma 3, art. 255, d. lg. 152/2006.
La
giurisprudenza ritiene che nel caso in cui l'area sulla quale i rifiuti si
trovano in stato di abbandono sia sottoposta a sequestro giudiziario, il
proprietario (od il possessore) della medesima che sia destinatario
dell'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti debba richiedere al giudice
l'autorizzazione ad accedervi onde provvedere alla rimozione. Tribunale La Spezia,
20/04/2011, n. 369
Diversamente
si configura la contravvenzione prevista
dall'art. 192, comma terzo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Si è escluso che
il sequestro costituisca causa di inesigibilità della condotta normativamente
richiesta. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14747 del 11/03/2008.
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