Il procedimento autorizzativo alla realizzazione di impianto fotovoltaico .
L'art. 12, comma
10, D.Lgs. n. 387/2003, stabilisce la sequenza degli atti e le relative
competenze del procedimento
autorizzativo delle pratiche relative alla realizzazione di impianto fotovoltaico .
Prima di tutto
vanno definite attraverso lo svolgimento di una conferenza unificata, su
proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le
attività culturali le linee guida nazionali necessarie per assicurare un
corretto inserimento degli impianti nel paesaggio.
La giurisprudenza
ha ritenuto legittima la disposizione delle linee guida regionali in materia di
localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che
richieda un nullaosta paesistico dei competenti uffici regionali, da rendere in
conferenza di servizi, tenuto conto che il richiesto parere si pone
perfettamente in linea con la normativa.
Non violano l'art
12, d.lg. n. 387 del 29 dicembre 2003 — da cui non discende l'indiscriminata
possibilità di localizzare gli impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili in zona agricola — le linee
guida regionali che non escludano in assoluto che tali impianti vengano ubicati
in zona agricola ma, più semplicemente, si preoccupano di rendere compatibile
la localizzazione dell'impianto con peculiari esigenze legate alla vocazione
del territorio, fissando requisiti soggettivi e oggettivi per poter ottenere
l'autorizzazione unica.
Nella fattispecie
la norma indica la qualifica di
imprenditore agricolo e l'individuazione di una nozione di serre fotovoltaiche.
La regione autonoma
della Sardegna, titolare, ai sensi dell'art. 3 lett. f) dello Statuto speciale,
della potestà legislativa primaria in materia di paesaggio, ben può
disciplinare autonomamente la procedura volta al rilascio dei titoli
abilitativi ad esercire impianti di energia da fonti rinnovabili, nonché
dettare specifici divieti di localizzazione degli stessi sul territorio, anche
anteriormente all'attuazione delle linee guida nazionali di cui al d.lg. n. 387
del 29 dicembre 2003, in virtù della previsione normativa di cui all'art. 19
dello stesso Decreto e dell'art. 6 dello Statuto speciale, che, in attuazione
del principio di parallelismo di funzioni, attribuisce alla Regione l'esercizio
delle funzioni amministrative nelle materie riservate alla sua competenza.
L'art. 3 lett. f)
dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna le attribuisce
competenza legislativa primaria in materia di edilizia e urbanistica, nella
quale è ricompreso il potere di intervenire in relazione ai profili di tutela
paesistico-ambientale; detta competenza si esercita nel rispetto dei limiti
posti dallo stesso art. 3 in armonia con la costituzione e con i principi
dell'ordinamento giuridico della Repubblica, rispetto degli obblighi internazionali
e degli interessi nazionali, delle norme fondamentali di grande riforma
economico sociale.
La complessiva
disciplina di cui agli artt 12 e 19, d.lg. n. 387 del 29 dicembre 2003,
costituisce un punto di equilibrio fra la competenza legislativa esclusiva
dello Stato in materia di ambiente, la competenza legislativa delle regioni e
province autonome in materia di paesaggio e la potestà legislativa concorrente
in materia di energia. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 20/04/2012, n. 406.
In attuazione di
tali linee guida, le regioni possono procedere all'indicazione di aree e siti
non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.
La giurisprudenza
ha precisato che non sussistono quindi spazi per autonome (ancorché
provvisorie) discipline provinciali, se non a seguito delle eventuali linee
guida regionali e qualora venga stabilita la relativa competenza.
La stessa potestà
regionale risulta subordinata alla previa emanazione delle linee guida
nazionali non ancora emanate alla data di adozione del provvedimento
impugnato), e all'osservanza di esse, come affermato ripetutamente dalla Corte
Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità di alcune leggi regionali che
avevano esorbitato dai relativi poteri .
La disciplina
abilitativa contenuta nell'articolo 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 è
inderogabile dalla legislazione regionale, anche quando essa si proponga di
anticipare il contenuto di una normativa comunitaria.
Se, al contrario,
si volesse riconoscere un autonomo potere localizzativo in capo alla provincia
si creerebbero sovrapposizioni di competenza nella medesima materia con
inevitabile confusione di ruoli e di discipline, in evidente contrasto con il
principio di buon andamento dell'azione amministrativa.
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