Pubblico impiego. Premio di produttività.
Responsabilità degli amministratori.
La struttura del trattamento economico del dirigente si compone di una
retribuzione fissa, collegata alla qualifica rivestita dal dirigente e
determinata dai contratti collettivi, e di una retribuzione accessoria
consistente nell'indennità di posizione (che varia secondo le funzioni
ricoperte e le responsabilità connesse, in base ad una graduazione operata da ciascuna
amministrazione) e nell'indennità di risultato (finalizzata a remunerare la
qualità delle prestazioni e gli obiettivi conseguiti); tale struttura del
trattamento accessorio rivela che la retribuzione di posizione riflette il
livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione mentre la
retribuzione di risultato corrisponde all'apporto dato dal dirigente in termini
di produttività o redditività della sua prestazione; a riprova di tale assunto
legittimamente è prevista una pluralità di fasce retributive anche nell'ambito
di una medesima qualifica dirigenziale. Cassazione civile, sez. lav.,
02/02/2011, n. 2459.
Un elemento rilevante del trattamento economico è dunque lasciato ad una
valutazione della cosiddetta produttività del dirigente.
In un momento particolarmente delicato per la finanza pubblica appare necessario
esaminare il procedimento di determina nazione del premio di produttività che
appare rilasciato alla totale discrezionalità dell’amministrazione.
Si rileva quindi che l’amministrazione che determina attraverso la stipula
del contratto collettivo di lavoro le retribuzioni è anche quella che determina
il premio di produttività.
LA competenza a tali adempimenti è pacifica e nessuno la contesta .
E’ evidente che qualora il bilancio dia gravemente deficitario , nel
momento che i creditori non vengono pagati questa potere dell’amministrazione
deve essere posto a rigida verifica e che lo sforamento dei tetti di spesa deve
rilevare sotto il profilo di responsabilità contabile nei confronti degli
amministratori che li hanno prodotti.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito il principio che il fondo per
il pagamento al personale delle Aziende sanitarie locali dei compensi
autorizzati in regime di incentivazione (c.d. plus orario) debba essere gestito
in modo da garantire un parallelismo costante tra prestazioni autorizzate e
risorse di copertura, esprime una giusta esigenza di buona amministrazione.
La normativa è chiarissima nel circoscrivere la possibilità di utilizzare
questa forma di incentivazione esclusivamente nei limiti delle risorse
effettivamente disponibili nel fondo in questione; pertanto, il regime
particolare di questa forma di incentivazione, vale solo nei limiti di capienza
delle risorse disponibili sul fondo previsto dagli art. 59 ss. d.P.R. 25 giugno
1983 n. 348 mentre, una volta esaurite le disponibilità di tale fondo, le
prestazioni eccedenti possono essere retribuite con altre tecniche, ad esempio
come lavoro straordinario" (Consiglio Stato , sez. V, 25 settembre 2006 ,
n. 5631; id. 30 settembre 2002 , n. 5040)
L'istituto del plus - orario, previsto e disciplinato dalla contrattazione
collettiva, è una forma di premio della produttività disciplinata dal d.P.R. 28
novembre 1990 n. 384 (art. 126 e ss.), dovuto per le prestazioni rese oltre
l'orario ordinario e/o straordinario, da retribuire nei limiti preventivamente
programmati ed autorizzati dall'Amministrazione, cui spetta la valutazione ed
il controllo (preventivo) circa la compatibilità finanziaria"
Dunque, esistono dei tetti massimi di ore e di retribuzione e, una volta
deliberata dall'Amministrazione, costituisce un debito orario, programmato nei
piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli
orari di servizio e con il conseguimento degli obiettivi prefissati. T.A.R.
Campania Napoli, sez. V, 02/04/2008, n. 1767
Il fatto che il fondo per il pagamento al personale delle Aziende Sanitarie
Locali dei compensi autorizzati in regime di incentivazione (c.d. plus orario)
debba essere gestito in modo da garantire un parallelismo costante tra
prestazioni autorizzate e risorse di copertura, esprime una giusta esigenza di
buona amministrazione, ma non ha un rilievo giuridico in quanto in materia la
normativa circoscrive la possibilità di utilizzare questa forma di
incentivazione esclusivamente nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili nel fondo in questione, sicché, il regime particolare di questa
forma di incentivazione vale solo nei limiti di capienza delle risorse
disponibili sul fondo previsto dagli artt. 59 e ss., d.P.R. n. 348 del 1938
mentre, una volta esaurite le disponibilità di tale fondo, le prestazioni
eccedenti possono essere retribuite con altre tecniche, ad esempio come lavoro
straordinario.
Nel caso di specie il Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. 176 del
6/7/89) aveva rilevato che l'ente non poteva far fronte, con le proprie
risorse, al finanziamento dell'attività di incentivazione, ritenendo che fosse
necessario interessare la Regione Campania al fine della copertura della spesa.
T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 04/10/2008, n. 2901
Interessante
è esaminare il rapporto del premio di produttività con la partecipazione a
convegni, la pubblicazione di libri ed articoli e la tenuta di corsi
universitari che qualificano la posizione del dirigente ma che non producono
alcun effetto pratico positivo per l’amministrazione.
Per
converso l’ufficio registra l’assenza del diligente per tutto il tempo in cui
non è presente per validi motivi negli uffici trascura quel rapporto
fondamentale che consente al suo staff di potere raggiungere quella
produttività per la quale il dirigente è premiato
Nessun commento:
Posta un commento