Dipendente pubblico deve dedicare
interamente all'ufficio la propria attività lavorativa
L'art. 98 cost. sancisce il
principio di esclusività del dipendente pubblico, che si sostanzia nel dovere
di dedicare interamente all'ufficio la propria attività lavorativa senza
disperdere le proprie energie in attività esterne ed ulteriori rispetto al rapporto
di impiego. Di qui, la conseguenza — formalizzata nell'art. 53, d.lg. n. 165
del 2001 — che ogni incarico extraistituzionale deve considerarsi evento
eccezionale rispetto allo status di pubblico impiegato, come tale necessitante
di espresse e limitate deroghe (nel caso di specie, sono gli art. 25 e 27 del
regolamento organico a pretendere che l'impiegato dedichi all'ufficio la
propria principale attività lavorativa, con la conseguenza che è incompatibile
con la prestazione del servizio a tempo pieno l'esercizio, anche presso altre
amministrazioni pubbliche, società e enti differenti, di un'attività
professionale regolare e continua quale è quella di revisore dei conti).T.A.R.
Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 25/01/2012, n. 24.
Questa regola per chi vale nella
pubblica amministrazione.
L’esperienza insegna che si
applica solo per gli impiegati perché
per i super dotati l’accumulo degli incarichi è doveroso!
Basta verificare le
autorizzazioni ad latri incarichi dati a dirigenti, magistrati, professori.
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