Ambiente. Ordinanza . Annullamento.
Uno degli strumenti messi a disposizione per la bonifica e il
ripristino di siti contaminati è quello dell'ordinanza da emanare ai sensi
dell'art. 244 del d.lgs 152/06, la quale è stata appunto impiegata dalla
amministrazione intimata .
L'asse portante del sistema normativo degli interventi in questione è
costituito dal principio di matrice comunitaria " chi inquina paga",
richiamato dalla norma che apre il titolo dedicato alla bonifica dei siti
contaminati nel contesto del cd codice dell'ambiente.
Il principio chi inquina paga deve essere posto a base , in
particolare, di interventi come quello divisato dall'amministrazione
provinciale perché non può ammettersi un sistema sanzionatorio o anche di tipo
preventivo il quale si apra ad ipotesi di responsabilità oggettiva o per fatto
altrui.
È questo il senso della norma in forza della quale la provincia può
emanare l'ordinanza ex art. 244 d.lgs 152/06 " dopo aver svolto opportune
indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento
".
Il potere di ordinanza affidato all'ente provinciale poggia dunque
sulla compiuta verifica delle responsabilità relative alla contaminazione di un
sito, in linea con un sistema che annovera tra le sue funzioni anche quella sanzionatoria.
Esso non può dirigersi verso il proprietario incolpevole del sito
perché ciò vuol dire aprire uno spiraglio ad un regime di autentica
responsabilità oggettiva.
È dunque necessario che il proprietario del sito sia chiamato in causa
solo quando emergono profili quantomeno di compartecipazione colposa alla
condotta inquinante .
Nella specie è invece accaduto che l'ordine di attuare misure di
prevenzione e di varare un piano di caratterizzazione è stato notificato al ricorrente
" in qualità di soggetto titolare dell'area , in passato destinata ad
attività estrattiva, all'interno della quale sono stati smaltiti , senza la
prevista autorizzazione , rifiuti speciali e che, in relazione a quanto
riportato in narrativa, che qui si intende interamente riportato, " hanno
determinato una condizione di potenziale stato di inquinamento dell'area con
particolare riferimento alle acque di falda"
Ma il riferimento alla titolarità passata di una attività estrattiva ,
sul quale l'amministrazione provinciale mostra di fare assegnamento per
individuare la possibile fonte di corresponsabilità, non è assolutamente
sufficiente .
Non si tiene conto, infatti, di alcune importanti circostanze che sono
emerse nel corso della attività istruttoria : a) l'attività estrattiva mettente
capo alla s.r.l. è stata dismessa da circa un decennio; la tipologia di rifiuto
rinvenuta nel sito appare riconducibile ad altro genere di attività produttiva;
c) i carabinieri , nel rapporto che ha dato origine alla attività
amministrativa controversa , hanno evidenziato che i rifiuti sono stati
rinvenuti lungo una scarpata posta al confine con un impianto di produzione di
conglomerato bituminoso; d) l'inquinamento della sottostante falda acquifera
appare, a sua volta, riconducibile, in relazione alla localizzazione del sito
contaminato, a rifiuti ben diversi da quelli provenienti da una attività
imputabile alla s.r.l.
Si può perciò ritenere che la s.r.l. sia stata chiamata in causa
effettivamente a titolo di responsabilità solidale ma oggettiva e, cioè
poggiante esclusivamente sulla qualità di ente proprietario del sito
contaminato.
Ciò è però contrario ai principi e alle regole che , come si è cercato
di spiegare, caratterizzano l'esercizio della potestà di ordinanza ex art. 244
del codice ambiente. Ne deriva che la stessa ordinanza impugnata è illegittima
e va annullata. T.A.R. Puglia Lecce, sez. I 02/11/2011 n. 1901.
In base al disposto degli art. 242 e 244, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152,
l'obbligo di bonifica di un sito è posto in capo al responsabile
dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l'onere di ricercare e
di individuare, mentre il proprietario non responsabile dell'inquinamento o
altri soggetti interessati hanno una mera “facoltà” di effettuare interventi di
bonifica. Il nesso di causalità tra la condotta del responsabile e la
contaminazione riscontrata deve essere accertato applicando la regola
probatoria del "più probabile che non": pertanto, il suo positivo
riscontro può basarsi anche su elementi indiziari, quali la tipica riconducibilità
dell'inquinamento rilevato all'attività industriale condotta sul fondo. T.A.R.
Abruzzo Pescara, sez. I, 13/05/2011, n. 318.
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