Ambiente. Rifiuti raccolta differenziata. Deroghe.
L'art. 26, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 10 del 2011, che ha
introdotto il comma 5-bis dell'art. 13 della legge della Regione Piemonte 24
ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti). Tale disposizione
prevede: «La giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente,
può consentire ai comuni montani ed ai comuni ad alta marginalità con
popolazione inferiore ai 1.500 abitanti una deroga al raggiungimento degli
obiettivi di raccolta differenziata, stabilendo i relativi criteri e modalità».
Lo Stato ha impugnato la suddetta norma in quanto avrebbe introdotto
una disciplina difforme da quella contenuta nell'art. 205, comma 1-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
secondo cui le deroghe agli obiettivi della raccolta differenziata possono
essere autorizzate, su richiesta del Comune interessato, dal Ministro
dell'ambiente. Corte Costituzionale, 22/06/2012, n. 158.
La regione ha affermato che gli obiettivi della raccolta differenziata
sono stabiliti nella programmazione regionale, mentre la norma statale
richiamata dal ricorrente si limiterebbe a prevedere il rispetto di percentuali
minime di raccolta differenziata da parte di ciascun ambito territoriale
ottimale. Da ciò deriverebbe che la Regione potrebbe autorizzare deroghe in
favore di singoli Comuni, a patto di mantenere inalterata la percentuale
complessiva di raccolta differenziata in rapporto all'ambito territoriale di
riferimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa regionale, l'attività di
programmazione attribuita alle Regioni, per la delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali (art. 200, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006), non
implica che le stesse Regioni possano autorizzare deroghe per singoli Comuni
rispetto alle percentuali di raccolta differenziata da raggiungere. La
possibilità di realizzare "compensazioni" tra le percentuali di
raccolta differenziata conseguite dai diversi Comuni all'interno del medesimo
territorio costituisce, ai sensi dell'art. 205, comma 1-bis, del d.lgs. n. 152
del 2006, una delle modalità attraverso cui il Comune richiedente intende
conseguire gli obiettivi indicati dall'art. 181, comma 1, del medesimo decreto.
La suddetta compensazione è quindi uno dei possibili contenuti dell'accordo di
programma, che deve essere stipulato tra Ministero dell'ambiente, Regione ed
enti locali interessati prima dell'autorizzazione alla deroga, da concedersi da
parte del Ministro dell'ambiente.
La potestà di concedere deroghe ai Comuni, nel caso in cui non sia
realizzabile il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata,
appartiene allo Stato - titolare di competenza legislativa esclusiva in materia
di ambiente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. - e si
inserisce nell'ambito di un'attività di programmazione, che coinvolge anche la
Regione. Quest'ultima pertanto non può disciplinare unilateralmente la
concessione delle suddette deroghe, come invece stabilisce, in modo
costituzionalmente illegittimo, la norma regionale censurata.
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