Ambiente. Bonifica siti inquinati . Rivalsa sul proprietario
incolpevole.
In base all'interpretazione complessiva del disposto degli art. 244,
245, 250 e 253 del d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, si desume che, nell'ipotesi in
cui il responsabile dell'inquinamento non esegua gli interventi di bonifica
ambientale o lo stesso non sia individuabile da parte dell'Amministrazione pubblica,
e sempre che non vi provvedano volontariamente né il proprietario del sito, né
altri soggetti interessati, le opere di bonifica ambientale devono essere
eseguite dalla p.a. competente, che ha il diritto di rivalersi sul soggetto
proprietario del sito nei limiti del valore dell'area bonificata, anche
esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul
terreno oggetto dei medesimi interventi. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I,
16/12/2011, n. 1239.
A carico dell'incolpevole proprietario di un'area inquinata non incombe
alcun obbligo di porre in essere interventi di messa in sicurezza ed emergenza,
ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l'area interessata libera da
pesi, tenendo presente che dal combinato disposto degli artt. 244, 245, 250 e
253 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 si ricava che, nell'ipotesi di mancata
esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile
dell'inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso - e sempreché
non provvedano volontariamente né il proprietario del sito, né altri soggetti
interessati - le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dalla
pubblica amministrazione competente, che può rivalersi sul soggetto
responsabile nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove
la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei
medesimi interventi (cfr Cons. Stato, V Sez., 16/6/2009 n. 3885; T.A.R.
Toscana, II sez., 3/3/2010, n. 594).
Nel caso di specie non è stata compiuta alcuna verifica tesa ad
individuare il responsabile dell'inquinamento, mentre l'ordine di porre in
essere misure di messa in sicurezza d'emergenza risulta posto a carico della
ricorrente sulla base del solo fatto che la medesima fosse, all'epoca dell'adozione
dell'impugnato decreto ministeriale, proprietaria dell'area contaminata.
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