Ambiente. Rifiuti . Recupero. Divieto.
Ai sensi dell'art. 216 comma 4, d.lg. n. 152 del 2006, la Provincia,
qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di
cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a
conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il
termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'Amministrazione., La
Provincia, allorché abbia riscontrato una violazione delle condizioni di cui al
comma 1 (cioè delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche di cui
all'art. 214 commi 1 e 2, che a loro volta, richiamano le norme che fissano i
tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di
smaltimento di rifiuti non pericolosi possono essere effettuate dai produttori
nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui
all'Allegato C alla parte quarta del presente decreto), può sia immediatamente
inibire la prosecuzione dell'attività, sia — ove ritenga che la stessa possa
essere ricondotta a legalità — fissare un termine all'interessati affinché si
adegui.
Nel primo caso, sarà il destinatario del provvedimento, se del caso,
che chiederà il termine per l'eventuale adeguamento. Non è tuttavia illegittimo
imporre la cessazione dell'attività senza previa diffida, specie in casi come
quello di specie, in cui l'unico adeguamento possibile consiste in una diversa
classificazione del materiale. T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I,
27/06/2012, n. 267.
La compatibilità dell'attività di recupero dei rifiuti con la
destinazione urbanistica dell'area a tal fine utilizzata, benché non
espressamente contemplata dagli art. 216 comma 2 lett. a), d.lg. 3 aprile 2006
n. 152 e art. 1 comma 3, d.m. 5 febbraio 1998, non può non costituire
presupposto per il legittimo esercizio dell'attività stessa, atteso che deve
essere qualificata sicuramente pericolosa per la preservazione dell'ambiente
circostante un'iniziativa che, sebbene rispetti le specifiche tecniche del
caso, si ponga in dissonanza con la destinazione urbanistica dell'area. T.A.R.
Sardegna Cagliari, sez. I, 03/11/2011, n. 1048
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