Ambiente. Rifiuti. Ecopiazzole.
La definizione delle cosiddette
"ecopiazzole" o "isole ecologiche" è stata introdotta nel
D.Lgs. n. 152 del 2006 ad opera del D.Lgs. n. 4 del 2008 (in vigore dal
13.2.2008), il quale ha disposto, con l'art. 2, comma 20, la modifica dell'art.
183 del "codice ambientale", il quale alla lett. cc) contemplava i
"centri di raccolta". Ciò è verosimilmente avvenuto, come osservato
da accorti commentatori, in ragione dei principi fissati dalla giurisprudenza
di questa Corte e di cui meglio si dirà successivamente.
A seguito delle modifiche poi apportate alla
richiamata disposizione, la definizione di "centro di raccolta" è ora
contenuta nella lettera mm) del citato articolo, nella quale si legge che si
intende come tale un'"area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti
dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento".
Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 183 stabiliva,
fin dall'origine, che alla disciplina dei centri di raccolta doveva provvedersi
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie
locali, di cui al D.Lgs. n. 28 agosto 1997, n. 281.
Ciò avveniva con il D.M. 8 aprile 2008, recante
"Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato, come previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma
1, lett. cc), e successive modifiche" (in G.U. n. 99 del 28.4.2008) nel
quale i "centri di raccolta" venivano individuati nell'art. 1.
I titoli abilitativi richiesti venivano indicati
nel successivo art. 2, che individuava anche la disciplina transitoria per i
centri già in attività, mentre gli allegati fornivano l'indicazione dei
requisiti tecnico - gestionali dei centri medesimi ed i modelli di "scheda
rifiuti". Deve escludersi che, al di fuori dell'ipotesi contemplata dal
legislatore, la predisposizione di aree attrezzate per il conferimento di
rifiuti astrattamente riconducibili ad un generico concetto di "eco
piazzola" o "isola ecologica" possa ritenersi sottratta alla
disciplina generale sui rifiuti, poiché l'intervento del legislatore ha
definitivamente delimitato tale nozione prevedendo, peraltro, una regime
autorizzatorio e gestionale che consente il conferimento ai centri di raccolta
di un'ampia gamma di rifiuti in maniera controllata. In tutti i casi in cui non
vi sia corrispondenza con quanto indicato dal legislatore dovrà procedersi ad
una valutazione dell'attività posta in essere secondo i principi generali in
materia di rifiuti (rigettato, nella specie, il ricorso promosso da un
dirigente comunale condannato per aver adibito a deposito di rifiuti anche
pericolosi un'area di 6.000 metri quadrati di proprietà comunale, in assenza di
titolo abilitativo).Cassazione penale, sez. III, 11/12/2012, n. 1690.
Nessun commento:
Posta un commento