Ambiente . Deposito temporaneo rifiuti.
Secondo il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art.
183, lett. bb (testo attualmente in vigore) per deposito temporaneo si intende
"Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo
in cui gli stessi sono prodotti ...".
La giurisprudenza ha affrontato il problema del
significato dell'espressione "luogo di raccolta" adoperata dal
legislatore ed ha in proposito affermato che in tema di gestione dei rifiuti,
il luogo di produzione dei rifiuti rilevante ai fini della nozione di deposito
temporaneo ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 183, comma 1, lett.
m) non è solo quello in cui i rifiuti sono prodotti ma anche quello in
disponibilità dell'impresa produttrice nel quale gli stessi sono depositati,
purchè funzionalmente collegato a quello di produzione (Cass. Sez. 3, sentenza
n. 45447 del 30.9.2008.
Nel caso di specie, è stato accertato che il
cassone contenente i tubi di amianto dismessi si trovava nel piazzale del
Consorzio: cioè in un luogo sicuramente nella disponibilità dell'impresa
produttrice (il Consorzio stesso) e quindi, secondo l'interpretazione di cui
sopra, nel luogo di produzione.
Tuttavia, anche ritenendo - secondo
l'interpretazione corretta - che i rifiuti si trovassero nel luogo di raccolta,
la pronuncia impugnata non merita censura laddove ha escluso la liceità del
deposito, perchè, richiamando la motivazione del primo giudice, ha comunque
evidenziato - attraverso un accertamento in fatto privo di vizi logici e come
tale incensurabile in questa sede - che l'unico accorgimento adottato per
prevenire pericoli derivanti dalla dispersione della pericolosa sostanza era
costituito da un telo di plastica lacerato in più punti.
Chiunque poteva accedere al sito e che il
contenitore era poggiato sul terreno in prossimità di una vasca per la raccolta
e la successiva distribuzione dell'acqua consortile. Ha quindi concluso per
l'assenza di presidi di sicurezza. Cassazione
penale, sez. III 23/01/2013 n. 8061.
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